Il pubblico ufficiale o chiunque sia incaricato del rilevamento fiscale ha il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui venga a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle sue funzioni; e qualora, violando i doveri inerenti a detto servizio o comunque abusando della sua qualita', riveli notizie relative alla suindicata operazione o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art29 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari