Art. 319 c.p. — Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 ottobre 1944 al 12 maggio 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', ovvero ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila.

[2]La pena e' aumentata, se dal fatto deriva:

[3]1° il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale; 2° il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

[4]Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire venticinquemila, se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. Si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una sentenza di condanna alla pena di morte. 5

[5]Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilita', per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire mille a diecimila.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo in vigore dal 5 ottobre 1944 al 12 maggio 1990

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 60/2003

    Questione inammissibile
    28 febbraio 2003

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione,…

    Art. 4 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 456/2002

    Altra decisione
    12 novembre 2002

    riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna ed al Tribunale amministrativo regionale della Campania. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Ca…

    Art. 4 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 314 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art319 · fonte del testo

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