Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/1993

Altra decisione · depositata il 01/06/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con

ricorso depositato in cancelleria il 19 maggio 1993 ed iscritto al n.

46 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che, con ricorso depositato il 19 maggio 1993, la Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto

di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in

riferimento alla deliberazione dello stesso approvata nella seduta

del 18 marzo 1993, con la quale era stata negata l'autorizzazione a

procedere nei confronti del sen. Severino Citaristi per i capi

relativi agli episodi di corruzione per un atto contrario ai doveri

del proprio ufficio (art. 319 c.p.), concedendola limitatamente ai

capi relativi alla violazione della normativa sul finanziamento dei

partiti (artt. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge

18 novembre 1981, n. 659);

che con il ricorso in questione si chiede a questa Corte di

voler dichiarare: 1) che spettano al pubblico ministero la

ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche degli stessi

con conseguente formulazione delle richieste di autorizzazione a

procedere per i reati in relazione ai quali ritiene di dover

procedere; 2) che spetta a ciascuna delle Assemblee legislative

concedere o negare l'autorizzazione senza poter modificare la

ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche prospettate

dal pubblico ministero; e in conseguenza di ciò, di voler annullare

i dinieghi di autorizzazione a procedere di cui alla seduta del

Senato della Repubblica del 18 marzo 1993, con conseguente rinvio

allo stesso organo per una nuova deliberazione;

che, ai fini della sussistenza della propria legittimazione a

sollevare il presente conflitto di attribuzione, la Procura della

Repubblica ricorrente ricorda che, in relazione al potere-dovere di

iniziativa ed esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 della

Costituzione, il pubblico ministero è inderogabilmente l'unico

organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere

cui appartiene, mentre non pertinente sarebbe il riferimento alla

ordinanza n. 16/1979 di questa Corte, con la quale è stata esclusa

la legittimazione del pubblico ministero sul presupposto che lo

stesso non può essere annoverato tra gli organi costituzionalmente

investiti della funzione giurisdizionale in senso proprio;

che, sempre ai fini dell'ammissibilità, la Procura della

Repubblica ricorrente osserva che sussiste il livello costituzionale

del conflitto, dal momento che il Senato della Repubblica,

nell'esercizio dell'attribuzione prevista dall'art. 68, secondo

comma, della Costituzione, avrebbe indebitamente interferito con lo

svolgimento dell'attribuzione del pubblico ministero di cui all'art.

112 della Costituzione.

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della

legge 11 marzo 1953, n. 87 ai fini della configurabilità di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione

spetta a questa Corte;

che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere

insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia,

attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 68 e

112 della Costituzione);

che, inoltre, è lamentata in concreto la lesione di

un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale è quella

conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico ministero in

tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale e che,

nell'assolvimento di tale funzione, il pubblico ministero dichiara

definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede

ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza

contraddittorio, della presente pronunzia, resta impregiudicata,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore

decisione anche in punto di ammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di

cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

alla Procura della Repubblica ricorrente della presente ordinanza;

b) che, a cura della Procura ricorrente, il ricorso e la

presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, entro

il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari