Art. 307 c.p. — Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
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[1]Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, e' punito con la reclusione fino a due anni.
[2]La pena e' aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.
[3]Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
[4]Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorche' sia morto il coniuge e non vi sia prole.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 19 dicembre 2001
