Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/01/1977 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 307, ultimo

comma, del codice penale e dell'art. 350 del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1975 dal pretore di

Cagliari, nel procedimento penale a carico di Stefania Sinigaglia,

iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale, con istruzione formale, contro Tommaso

Gino Liverani ed altri per il reato di cui all'art. 306 del codice

penale, in data 29 gennaio 1975 il giudice istruttore del tribunale di

Cagliari provvedeva all'audizione della teste Stefania Sinigaglia.

La Sinigaglia assumeva di essere convivente da sette anni con il

Liverani e di avere avuto da lui un bambino e dichiarava di ritenersi a

tutti gli effetti sua moglie; pertanto, chiedeva di potersi avvalere

della facoltà di astenersi dal deporre. Fattole presente dal giudice

istruttore che la legge non le consentiva tale facoltà ed avvertita

delle conseguenze previste dalla legge, la teste persisteva nel suo

atteggiamento.

Pertanto, essendosi rifiutata la teste di deporre senza legittimo

motivo, il giudice istruttore emetteva sotto la stessa data mandato

provvisorio di arresto in relazione all'art. 372 del codice penale e

provvedeva all'interrogatorio dell'imputata.

Il Procuratore della Repubblica chiedeva per il delitto di cui al

citato art. 372 del codice penale l'emissione del mandato di cattura

rilevando tra l'altro che la legge processuale penale vigente non

tutela situazioni di fatto come quella addotta e che da ciò non derivi

la pretesa facoltà di astenersi dal deporre per la semplice convivente

more uxorio.

Dei procedimenti penali contro il Liverani ed altro e contro la

Sinigaglia veniva ordinata la separazione ed essendo il secondo di

competenza del pretore di Cagliari, a questo venivano trasmessi i

relativi atti.

Il pretore di Cagliari disponeva che si procedesse a giudizio

direttissimo.

Al dibattimento venivano interrogati la Sinigaglia ed i testi

Liverani, Gidoni e Strampelli.

Dopo di che, il pretore, in accoglimento delle richieste avanzate

dal Pubblico Ministero e dal difensore, dichiarava rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 307 del codice penale e 350 del codice di procedura penale

in riferimento all'art. 3 della Costituzione. E contestualmente

concedeva alla Sinigaglia la libertà provvisoria.

Premesso che allo stato non appariva fondata la pretesa della teste

di avere riconosciuta la facoltà di astenersi dal deporre che l'art.

350 del codice di procedura penale attribuisce ai prossimi congiunti

dell'imputato, in quanto la qualità di prossimo congiunto di cui a

tale articolo è definita in via tassativa, ai fini della legge penale,

dall'ultimo comma dell'articolo 307 del codice penale, e questo non

comprende la situazione prospettata dall'imputata ed accertata come

vera in dibattimento; il pretore di Cagliari reputava evidente l'omessa

considerazione da parte del legislatore, nella elencazione tassativa

delle ipotesi di cui all'art. 307 del codice penale, di "quelle

situazioni affettive di natura familiare, basate sulla convivenza ed

animate da intenti di reciproca assistenza e da propositi educativi

della prole comune, di fatto ed oggettivamente identiche a quelle ivi

disciplinate".

E rilevava altresì che la ratio della norma processuale sopra

richiamata "determinata dalla particolare considerazione attribuita al

motivo per cui il prossimo congiunto si è indotto a commettere un

fatto altrimenti dalla legge preveduto come reato (motivo che il

sentimento etico comune esige sia rispettato)", ricorresse immutata

anche nella ipotesi di una famiglia di fatto costituitasi, se pure non

legittimata dal vincolo familiare.

Situazioni obiettivamente eguali sarebbero trattate, a causa di

tale omissione, in maniera differente con la violazione del principio

di cui all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

La rilevanza giuridica della detta situazione di fatto non sarebbe

negata o esclusa dagli artt. 29 e seguenti della Costituzione che

tutelano esclusivamente la famiglia legittima ma dal cui disposto non

deriva "una generica illegittimità di ogni altra situazione di fatto

eguale, se pure non è fondata su un vincolo giuridico".

E del resto è riconosciuta, con riguardo ad altre ipotesi di reato

(art. 572 del codice penale), dalla costante giurisprudenza della Corte

di cassazione, la quale ha equiparato alla famiglia legittima anche il

legame di puro fatto tra due persone, quando risulti da una comunanza

di vita e di affetti analoga a quella che si ha nel matrimonio.

Comunicata, notificata e pubblicata l'ordinanza davanti a questa

Corte, spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri a

mezzo dell'Avvocato generale dello Stato che concludeva per la non

fondatezza della questione.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato le sopraddette due

situazioni non sono obiettivamente eguali ma sostanzialmente diverse:

la ovvia diversità tra la famiglia e la convivenza di fatto sta nel

rilievo che la famiglia nel primo caso esiste e nel secondo caso non

esiste.

Tale diversità fondamentale su cui poggia l'intero ordinamento sia

civile che penale, trova la sua consacrazione nell'art. 29 della

Costituzione che, riconoscendo i diritti della famiglia come società

naturale fondata sul matrimonio, riporta all'esistenza o meno del

matrimonio stesso la ragione di differenza tra la famiglia e la

società semplicemente naturale e la giustificazione del diverso

regolamento giuridico dell'una e dell'altra. Dall'art. 29 della

Costituzione non può farsi discendere una generica illegittimità di

ogni situazione di fatto uguale seppure non fondata su un vincolo

giuridico; ma deve necessariamente ricavarsi che a quel vincolo è

riconosciuta una particolare rilevanza.

Osservava, infine, l'Avvocatura generale dello Stato che la

denunciata disparità di trattamento appariva razionalmente

giustificata anche per un'altra ragione e cioè per la necessità di

circoscrivere, con la necessaria certezza, l'ipotesi di esenzione

dall'obbligo di testimoniare, ricollegandola all'esistenza di un fatto

giuridico certo (nella specie il matrimonio) e non all'esistenza di

situazioni di ordine materiale ed affettivo di ben difficile

accertamento e la cui allegazione renderebbe eludibile con facilità

tale obbligo. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 307,

ultimo comma, del codice penale e 350 del codice di procedura penale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Rileva che la qualità di prossimo congiunto di cui all'articolo

350 del codice di procedura penale è definita in via tassativa, ai

fini della legge penale, dall'ultimo comma dell'articolo 307 del codice

penale; che il legislatore nella previsione operata con il citato art.

307 non ha compreso e quindi ha omesso di considerare come meritevoli

della tutela ivi accordata "quelle situazioni affettive di natura

familiare basate sulla convivenza ed animate da intenti di reciproca

assistenza e da propositi educativi della prole comune, di fatto ed

oggettivamente identiche a quelle ivi disciplinate"; e che lo stesso

legislatore ha trascurato che "la ratio della norma processuale sopra

richiamata, determinata dalla particolare considerazione attribuita al

motivo per cui il prossimo congiunto si è indotto a commettere un

fatto altrimenti dalla legge preveduto come reato (motivo che il

sentimento etico comune esige sia rispettato), sussiste immutata anche

nell'ipotesi di una famiglia di fatto costituitasi, seppur non

legittimata dal vincolo matrimoniale".

E ritiene che a causa di questa omissione, si evidenzi "una

disparità di trattamento tra situazioni obiettivamente eguali" in

contrasto con il principio di eguaglianza.

2. - Nonostante che la questione formalmente risulti sollevata nei

termini all'inizio ricordati, a questa Corte è sostanzialmente chiesto

di dire se sia o meno conforme all'art. 3 della Costituzione la norma

dell'art. 350 del codice di procedura penale nella parte in cui non

consente che possa astenersi dal deporre, in aggiunta ai prossimi

congiunti di cui all'art. 307, ultimo comma, del codice penale, chi,

nei confronti dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato,

si trovi in una situazione affettiva di natura familiare, basata sulla

convivenza e animata da intenti di reciproca assistenza e da propositi

educativi della prole comune, di fatto ed oggettivamente identica a

quelle disciplinate nel citato articolo del codice penale.

All'individuazione in tal senso della questione si perviene infatti

solo che si tengano presenti la portata ampia del disposto dell'ultimo

comma dell'art. 307 del codice penale per cui "agli effetti della

legge penale, si intendono per prossimi congiunti" determinati soggetti

e il richiamo che ne viene fatto nell'art. 350 del codice di procedura

penale, da un canto, e dall'altro si consideri che il giudice a quo si

limita a mettere in evidenza la ratio dell'art. 350 del codice di

procedura penale e non fa riferimento agli interessi e alle esigenze

che il legislatore ha inteso tutelare in altre norme in cui, in vario

modo, rileva la qualità di prossimo congiunto (e così negli artt.

307, 384, 386, 390, 391, 399, 418, 551, 578, 592 e 597 del codice

penale e negli artt. 64, nn. 3, 4 e 5, 450, 556 e 564 del codice di

procedura penale).

3. - La situazione che, si assume, sarebbe stata omessa nella

previsione di cui alla normativa denunciata, sarebbe propria di chi

(come l'imputata nel processo a quo, di falsa testimonianza) sia legato

ad altro soggetto di sesso diverso da una relazione sentimentale e da

rapporti sessuali (con la nascita di un figlio dall'unione), ed essa

sarebbe identica, di fatto ed oggettivamente, a quella che caratterizza

il rapporto coniugale.

La relazione è instaurata, quindi, tra il coniuge e l'unione di

fatto tra le dette persone. Ed infatti solo codesta situazione è

descritta. Ed il riferimento che viene operato in narrativa, alla

esistenza di un figlio nato dall'unione tra i due conviventi e nella

motivazione, ai loro propositi educativi della prole comune, non tende

a cogliere e mettere in rilievo un rapporto genitore-figlio

suscettibile d'essere accostato alla parentela discendente ma giova

unicamente a colorare sul piano soggettivo e psicologico l'unica

soluzione come sopra rappresentata.

Ad avviso della Corte, le due situazione poste a raffronto, come è

evidente, sono nettamente diverse.

Manca pertanto il necessario presupposto perché di fronte ad un

trattamento differenziato (quale è quello che risulta dal contenuto

positivo e negativo dell'art. 350 del codice di procedura penale, in

relazione all'art. 307, ultimo comma, del codice penale) possa

utilmente prospettarsi e quindi dirsi fondato il denunciato contrasto

con l'art. 3 della Costituzione.

4. - D'altra parte non si può ritenere, facendo riferimento alla

ratio dell'art. 350 del codice di procedura penale, che gli interessi,

i quali stanno a base delle situazioni ivi previste, siano ricorrenti

anche in quelle omesse, con la conseguenza, che codesto elemento o

profilo comune possa bastare perché tutte le anzidette situazioni

(previste e omesse) debbano essere considerate identiche o perché le

situazioni omesse siano assimilate a quelle previste.

Giova, a tal riguardo, tener preliminarmente presente che il

legislatore ha accordato ai prossimi congiunti la facoltà di astenersi

dal deporre nel processo penale, perché ha ritenuto meritevole di

tutela il sentimento familiare (latamente inteso) e, nel possibile

contrasto tra l'interesse pubblico, della giustizia, che su tutti gravi

il dovere di deporre, e l'interesse privato, ancorato al detto

sentimento, che i prossimi congiunti dell'imputato, non siano

travagliati dal conflitto psicologico tra il dover deporre e dire la

verità ed il desiderio o la volontà di non deporre per non

danneggiare l'imputato, ha altresì ritenuto prevalente l'interesse

privato e non in generale ed in modo assoluto ma se ed in quanto

l'interessato (e cioè il teste) reputi di non dovere o potere superare

quel conflitto, ed a tale fine non ha imposto un divieto di

testimoniare (come invece disponeva l'art. 147 del codice di procedura

civile prima della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui

alla sentenza n. 248 del 1974), ma solo una facoltà di astenersi dal

deporre.

Ciò posto, va considerato che per i prossimi congiunti di cui

all'ultimo comma dell'art. 307 del codice penale, nell'articolo 350 del

codice di procedura penale si ha una tutela per categorie di soggetti,

individuate sulla base di tipici rapporti giuridici (coniugio,

parentela e affinità), presupponendosi che - secondo l'id quod

plerumque accidit - tali soggetti sono portatori dei detti interessi e

perseguono quei determinati scopi; e che a proposito delle situazioni

che sarebbero state omesse, l'esistenza degli stessi interessi e il

perseguimento degli stessi scopi si presentano come dati del tutto

eventuali e comunque non necessari ed in ogni caso da dimostrare.

Che in concreto nelle situazioni previste ed in quelle omesse

possano anche ricorrere eguali interessi, in sé e finalisticamente

considerati, non rileva. Nei due casi, la loro presenza è

rispettivamente presunta o da dimostrare. Ciò comporta che, nel

processo, solo nel primo di detti casi il giudice possa con

immediatezza e sicurezza accertare se il soggetto chiamato a deporre

debba essere avvertito, a sensi del terzo comma dell'art. 350 del

codice di procedura penale, della facoltà di astenersi dal deporre.

Per accertare, nel secondo dei due casi, se la situazione (ivi

considerata) presenti i caratteri per cui in fatto possa essere

accostata al rapporto di coniugio, e se in essa in concreto ricorra il

sopraddetto interesse privato, con il relativo sentimento familiare,

occorre, invece, una indagine che può anche non essere breve né

facile. Ed allora per tale caso affiora in modo prevalente l'esigenza

pubblicistica che il corso del processo non subisca ingiustificate

remore in contrasto con il carattere inquisitorio e con i principi

della oralità e della concentrazione.

5. - De iure condendo, la normale presenza di quegli interessi,

però, non dovrebbe rimanere senza una tutela per le dette situazioni

omesse ed in particolare per quella che ricorre nella specie. E

sarebbe, quindi, compito del legislatore di valutare, per detti

interessi, l'importanza e la diffusione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 307, ultimo comma, del codice penale e 350 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Cagliari con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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