Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1981 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 384 cpv.

cod. pen. (casi di non punibilità), in relazione all'art. 307, u.p.,

stesso codice (nozione di prossimi congiunti agli effetti della legge

penale) promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1979 dal tribunale

di Macerata nel procedimento penale a carico di Acquas Benvenuta,

iscritta al n. 956 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale nei confronti di Bellardinelli

Miro - imputato dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 626, 625,

nn. 2 e 7, cod. pen. (furto continuato pluriaggravato) e 61, n. 2, e

367 cod. pen. (simulazione di reato aggravata) - e di Acquas Benvenuta

- imputata del delitto di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento

personale) - il tribunale di Macerata, con ordinanza pronunciata

all'udienza 19 ottobre 1979, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 29 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 384 cpv. cod. pen. (casi di non punibilità) in relazione

all'art. 307, comma ultimo, stesso codice (nozione di prossimi

congiunti agli effetti della legge penale).

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del

27 febbraio 1980.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 18 marzo 1980, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Macerata - dopo aver premesso che pronunciava

sull'eccezione sollevata dalla difesa di Acquas Benvenuta, imputata di

favoreggiamento personale; e che era pacifico, in fatto, che la stessa

Acquas conviveva "more uxorio" con l'imputato Bellardinelli Miro - ha

osservato che "la previsione dell'esimente di cui all'art. 384 cpv. in

relazione all'art. 307, ultima parte, c.p. non si estende al

convivente non legato da matrimonio, mentre in siffatta ipotesi

soccorrerebbero le stesse ragioni di non punibilità poste a

salvaguardia del nucleo familiare". Ha, poi, rilevato "che in altra

sede e in particolare ai fini degli artt. 570 (violazione degli

obblighi di assistenza familiare) e 572 c.p. (maltrattamenti in

famiglia o verso fanciulli) assume rilievo nel sistema penalistico il

nucleo di fatto; e che tale mancata previsione della causa di non

punibilità in relazione alla convivenza non fondata sul matrimonio si

risolve in un contrasto con gli articoli 3 e 29 della Carta

costituzionale". Ed ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale degli articoli sopra indicati, avendola ritenuta non

manifestamente infondata.

2. - La questione deve essere dichiarata inammissibile per

assoluto difetto di rilevanza della norma impugnata (articolo 384,

cpv., cod. pen.) nel procedimento penale a carico di Acquas Benvenuta.

Tale questione è identica a quella sollevata dalla Corte di

Assise di Venezia con ordinanza 22 maggio 1975, dichiarata

inammissibile da questa Corte con sentenza n. 124 del 1980.

Invero anche nel caso in esame il procedimento penale è stato

promosso contro una donna (Acquas Benvenuta) imputata del delitto di

cui all'art. 378 cod. pen. per avere reso false dichiarazioni alla

polizia giudiziaria al fine di aiutare il suo convivente "more uxorio"

(Bellardinelli Miro) a sottrarsi alle investigazioni dell'autorità.

Nell'ordinanza del tribunale di Macerata, sopra integralmente

riportata, non sono indicati i motivi per i quali sussiste la

rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 384

cpv. cod. pen., che concerne i reati di falsa testimonianza e falsa

perizia o interpretazione, diversi da quello per cui si procede.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 384 cpv. cod. pen., in relazione all'art. 307, comma ultimo,

stesso codice, proposta dal tribunale di Macerata, con ordinanza 19

ottobre 1979, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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