Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1963

Altra decisione · depositata il 16/02/1963 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 668legge 1312/1961
  • art. 26legge 1312/1961
  • art. 68legge 1312/1961
  • art. 118legge 1312/1961

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle vigenti norme

sulla censura cinematografica (dal R.D. 24 settembre 1923, n. 3287,

fino alla legge 20 dicembre 1961, n. 1312), degli artt. 668 e 266, n.

3, del Codice penale, dell'art. 68 del T.U. delle leggi di p.s. e

dell'art. 118 del relativo regolamento, promosso con ordinanza emessa

il 24 febbraio 1962 dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel

procedimento penale a carico di La Pira Giorgio, iscritta al n. 59 del

Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 110 del 28 aprile 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di La Pira Giorgio;

udita nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

uditi gli avvocati Giorgio Della Pergola e Paolo Barile, per La

Pira Giorgio.

Ritenuto in fatto:

Nel procedimento penale contro il prof. Giorgio La Pira - imputato

delle contravvenzioni previste dagli artt. 668, secondo capoverso, del

Codice penale, in relazione all'art. 266, n. 3, dello stesso Codice, e

68 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n.

773), in relazione all'art. 118 del regolamento per l'esecuzione di

detto testo unico (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), per avere fatto

proiettare, senza la licenza del Questore e nonostante il divieto della

Commissione di censura, la pellicola cinematografica "Tu ne tueras

point" (Non uccidere) nel corso di una riunione non avente carattere

privato per lo scopo, l'oggetto e il numero degli intervenuti - la

difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale sia in

merito alle vigenti norme sulla censura cinematografica (dal R.D. 24

settembre 1923, n. 3287, fino alla legge 20 dicembre 1961, n. 1312),

perché sarebbero in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 21 della

Costituzione, sia in merito agli artt. 668, 266, n. 3, del Codice

penale, 68 del T.U. delle leggi di p.s. e 118 del relativo regolamento,

perché in contrasto col diritto di piena libertà delle riunioni in

luogo privato od in luogo aperto al pubblico, di cui all'art. 17 della

Costituzione.

Con ordinanza del 24 febbraio 1962, il Giudice istruttore presso il

Tribunale di Firenze - riconosciuta la non manifesta infondatezza della

questione e la rilevanza della risoluzione di essa per la definizione

del giudizio di merito - ha ordinato la sospensione del procedimento e

la rimessione degli atti a questa Corte.

Nell'ordinanza si osserva che l'art. 21 della Costituzione consente

misure preventive (nella specie, la censura) soltanto per evitare

manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume, e che questo va

inteso in senso ristretto "come l'insieme delle norme che esigono il

rispetto della pubblica moralità nel campo sessuale". Al contrario,

la Commissione di censura ha vietato la proiezione del film "Non

uccidere" per un motivo diverso da un'offesa al buon costume inteso nel

senso sopraindicato, in quanto ha in esso rilevato la sussistenza di

una forma indiretta di istigazione, consistente nella esaltazione di

fatti costituenti reato, in modo da suggestionare altri a commetterlo.

Ha applicato, cioè, la disposizione dell'art. 3 del R.D. 24 settembre

1923, n. 3287, mantenuta in vigore dall'art. 11 del D.L.L. 5 ottobre

1945, n. 678, e prorogato da altre successive leggi, che vieta il

rilascio del nulla osta quando si riscontri nel film apologia di reato.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 28 aprile 1962.

Dinanzi questa Corte si è costituito soltanto il prof. Giorgio La

Pira.

Considerato in diritto:

Nelle more del giudizio dinanzi questa Corte è stata pubblicata la

legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei films e dei lavori

teatrali. E poiché essa disciplina ex novo tutta la materia della

censura cinematografica, per quanto attiene alla composizione delle

Commissioni di primo e di secondo grado, al rilascio del nulla osta e

ai casi in cui questo può essere rifiutato, appare necessario che il

giudice a quo riesamini - alla luce delle nuove disposizioni - la

rilevanza della risoluzione della questione di legittimità

costituzionale per la definizione del procedimento penale.

Assume la difesa del prof. La Pira che la Corte può prescindere da

un nuovo esame del giudice a quo sulla rilevanza; e sostiene che l'jus

superveniens non tocca il profilo sotto il quale il Giudice istruttore

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, e cioè che

la Commissione di censura abbia negato il nulla osta alla proiezione

del film per un motivo (apologia di reato) diverso da quello

dell'offesa al buon costume, cui si riferisce l'art. 21 della

Costituzione. Ed invero, anche se la nuova legge ha mutato i

presupposti amministrativi della norma penale, il divieto di proiezione

di un film, cui la censura abbia negato il nulla osta (nel che si

concreta la materialità del fatto contravvenzionale previsto dall'art.

668 del Codice penale) sussiste ora, come sussisteva prima della

pubblicazione della nuova legge. Non si verterebbe, quindi, in un caso

di successione di leggi penali, che avrebbe richiesto un nuovo giudizio

sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Comunque - anche a voler ammettere la successione di leggi penali - si

tratterebbe, sempre secondo i difensori, di una legge temporanea (20

dicembre 1961, n. 1312) con scadenza prefissata al 30 aprile 1962 e,

come tale, sempre applicabile ai fatti commessi durante la sua vigenza,

ai sensi dell'art. 2 del Codice penale. E, secondo una consolidata

giurisprudenza, questa Corte può in tali ipotesi giudicare della

legittimità costituzionale di una legge che non è più in vigore.

Questi argomenti non sono, però, convincenti.

Prima di giungere, infatti, alla conclusione che si possa fare a

meno di investire il giudice a quo di un nuovo esame sulla rilevanza

della questione di legittimità costituzionale, la Corte dovrebbe

esaminare se e quali effetti la legge del 1962, n. 161, esplichi sulla

situazione precedente alla sua pubblicazione, e dovrebbe decidere le

questioni prospettate dalla difesa, e specialmente se si verta in un

caso di successione di leggi penali, quando la nuova legge abbia mutato

non la norma incriminatrice, ma i presupposti amministrativi di essa.

Il che si traduce nell'emettere un giudizio sulla rilevanza, il quale

ha per oggetto il rapporto tra processo ordinario e giudizio di

costituzionalità della legge, ma comprende altresì la soluzione di

tutte le questioni secondarie, che ineriscono a tale rapporto. E già

con ripetute decisioni questa Corte ha stabilito che la competenza a

giudicare della rilevanza spetta esclusivamente al giudice a quo, che

ha il dovere e la responsabilità di condurre sollecitamente verso

l'epilogo il giudizio principale, senza che sia ammissibile alcuna

ingerenza di altri organi su questo punto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il

Tribunale di Firenze.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 7 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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