Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/06/1978 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 266 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1975 dalla

Corte di assise di Bolzano, nel procedimento penale a carico di Mughini

Giampiero ed altri, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11

febbraio 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1978 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Mughini

Giampiero ed altri, la Corte d'assise di Bolzano, con ordinanza emessa

il 13 novembre 1975, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 266 del codice penale (istigazione di militari

a disobbedire alle leggi) per contrasto con gli artt. 21, prima parte,

e 25, secondo comma, della Costituzione.

Dopo aver osservato che la norma denunziata, nella sua

indeterminatezza, prescinde da un qualsiasi esame in ordine

all'effettivo verificarsi di un pericolo per l'interesse tutelato e

dopo aver constatato che tale indeterminatezza sarebbe stata motivo

dell'illegittimità costituzionale dell'art. 415 del codice penale,

illegittimità dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n.

108 del 1974, il giudice a quo ritiene che questa pronunzia contrasti

con la precedente sentenza n. 16 del 1973 con la quale, invece, non

venne ritenuta fondata analoga questione promossa in relazione all'art.

266 del codice penale.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura

generale dello Stato.

Secondo l'Avvocatura, il giudice a quo non ha considerato con

sufficiente attenzione la distinzione delle fattispecie oggetto delle

due sentenze richiamate dall'ordinanza. Infatti, mentre

l'illegittimità costituzionale dell'art. 415 del codice penale sarebbe

stata dichiarata dalla Corte perché tale norma, nella sua

formulazione, non escludeva che si potesse colpire la semplice

manifestazione o l'incitamento alla persuasione della verità di una

dottrina e di una ideologia politico-filosofica, l'infondatezza della

questione relativa all'art. 266 sarebbe discesa dalla circostanza che

la disposizione in esame colpiva una manifestazione ideologica

offensiva di un bene tutelato dalla Costituzione, quale il dovere

militare, attuantesi attraverso l'istigazione e cioè un'attività che

non è pura manifestazione di pensiero, ma azione e diretto incitamento

all'azione.

Quanto al contrasto con l'art. 25 della Costituzione, l'Avvocatura

non riesce a scorgere alcuna indeterminatezza nella formulazione

dell'art. 266, il cui contenuto è delineato in modo tale da non

lasciar margini di incertezza all'operatore che lo debba applicare. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo, richiamando la sentenza n. 16 del 1973 di

questa Corte, con la quale veniva dichiarata non fondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice penale, in

riferimento all'art. 21 della Costituzione, denunzia sotto nuovo

profilo la illegittimità del medesimo articolo in riferimento agli

artt. 21, prima parte, e 25, secondo comma, della Costituzione. La

norma in oggetto nella sua in determinatezza prescinderebbe infatti da

un qualsiasi esame in ordine all'effettivo verificarsi di un pericolo

per l'interesse tutelato.

2. - Dall'enunciazione dei termini della denunzia appare non

fondato il riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

norma che, limitandosi a porre il principio della più stretta riserva

di legge in materia penale, in nessun modo vincola il legislatore al

perseguimento di specifici interessi.

3. - L'ordinanza con riguardo all'art. 21 crede di ravvisare un

contrasto nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Infatti,

dato che nella sentenza n. 108 del 1974, con la quale è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 415 del codice

penale nella parte in cui non specifica che l'istigazione all'odio fra

le varie classi sociali deve essere attuata in modo pericoloso per la

pubblica tranquillità la Corte avrebbe motivato la sua decisione anche

in base alla considerazione dell'indeterminatezza della norma, vi

sarebbe, sempre secondo il giudice a quo, contrasto fra la motivazione

di questa sentenza e quella, già richiamata, n. 16 del 1973.

4. - La Corte con le sentenze n. 87 del 1966, n. 65 del 1970 e n.

108 del 1974 ha delineato il concetto di apologia di reato in

riferimento al principio della libertà di manifestazione del pensiero

sancito dall'art. 21 della Costituzione, precisando che l'art. 414,

ultimo comma, del codice penale, non limita in alcun modo la critica

della legislazione e della giurisprudenza né l'attività

propagandistica diretta a promuovere l'abrogazione di qualsiasi norma

incriminatrice anche nel momento in cui essa viene applicata in

concreto. Ha affermato che apologia punibile non è quella che si

estrinseca in una semplice manifestazione di pensiero, diretta

all'esternazione e alla diffusione di dottrine per inculcare in altri

la persuasione della verità di queste e della necessita di attuarle,

ma è solo quella apologia che per le modalità con le quali viene

compiuta rivesta carattere di effettiva pericolosità per l'esistenza

di beni costituzionalmente protetti e integri comportamento

concretamente idoneo a promuovere la commissione di delitti.

5. - Coerentemente a tale giurisprudenza, la Corte non può che

confermare gli argomenti svolti nella richiamata sentenza n. 16 del

1973 circa l'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 266 del codice penale in riferimento all'art.

21 della Costituzione. Né vi è contrasto fra la motivazione di questa

pronunzia e quella n. 108 del 1974 riguardante l'art. 415 del codice

penale.

Infatti la prima sentenza esaminando il contenuto e i limiti

dell'art. 266, puntualizza la distinzione fra gli atti la cui

istigazione o apologia costituisce il reato previsto e le ideologie e

le dottrine la cui propaganda non rientra in detto articolo e non può

essere perseguita e vietata, senza violare il principio della libertà

di manifestazione dichiarata nell'art. 21 della Costituzione.

"L'istigazione di militari all'infedeltà o al tradimento" afferma

la sentenza, "in tutte le forme previste dall'art. 266 c.p.

(disobbedire alle leggi, violare il giuramento dato o i doveri della

disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato) offende e

minaccia un bene cui la Costituzione riconosce un supremo valore o

accorda una tutela privilegiata, in conformità di tutte le

costituzioni moderne, da qualsiasi ideologia siano ispirate e da

qualunque regime politico-sociale siano espresse".

Con ciò implicitamente la Corte esclude ogni indeterminatezza

dell'art. 266, precisando anzi che esso trova applicazione solo quando

l'istigazione sia diretta a commettere gli atti concreti

specificatamente elencati, i quali costituiscono per valutazione

legislativa immune da irragionevolezza pericolo per il bene

costituzionalmente protetto e non invece sostanziano critica per fatti

specifici in relazione ai quali si eserciti democraticamente il

controllo dell'opinione pubblica.

"Rispetto alla norma incriminatrice dell'art. 266 c.p.", prosegue

infatti la sentenza, "la libertà garantita dall'art. 21 Cost. può

consentire modi di manifestazione e propaganda per la pace universale,

la non violenza, la riduzione della ferma, l'ammissibilità

dell'obiezione di coscienza, la riforma del regolamento di disciplina o

altri, che non si concretino mai in una istigazione a disertare... a

commettere altri reati, a violare in genere i doveri imposti al

militare dalle leggi".

Come può constatarsi, l'interpretazione che la Corte da all'art.

266 c.p. lascia al giudice di merito la specifica valutazione se l'atto

di cui si fa istigazione o apologia rientri o meno nelle ipotesi

previste dall'articolo citato e se l'attività sia attuata con

modalità tali da concretizzare un'istigazione o una apologia

perseguibile penalmente.

La mancanza del presupposto di indeterminatezza dell'articolo in

parola conferma l'insussistenza del denunziato contrasto fra la

motivazione della sentenza del 1973 sull'art. 266 e la motivazione

della sentenza del 1974 sulla parziale incostituzionalità dell'art.

415 c.p., il quale ultimo, nella sua formulazione originaria,

permetteva anche la repressione della semplice esternazione, attuata in

modo non pericoloso per la pubblica tranquillità, della verità di una

dottrina ed ideologia politica o filosofica sulla necessità di un

contrasto fra portatori di opposti interessi economici e sociali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 266 c.p. sollevata in riferimento agli artt. 21, prima parte

e 25, secondo comma, della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1978.

F.to: LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI

- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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