Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1973 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 266

del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 aprile 1970 dal giudice istruttore del

tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Marasso

Giuseppe, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 22 luglio 1970;

2) ordinanza emessa l'8 marzo 1971 dalla Corte di assise di Imperia

nel procedimento penale a carico di Quaranta Giovanni, iscritta al n.

148 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971;

3) ordinanza emessa il 3 giugno 1971 dalla Corte d'assise di Bari

nel procedimento penale a carico di Panza Leonardo ed altro, iscritta

al n. 260 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Marasso

Giuseppe, imputato del delitto previsto e punito dall'art. 266 del

codice penale, per avere, durante una manifestazione di piazza,

"pubblicamente istigato i Carabinieri di guardia della Caserma Cernaia

a disertare, gridando ripetutamente... "disertate, disertate", il

giudice istruttore presso il tribunale di Torino ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 266, primo comma,

c.p., in riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero

garantita dall'art. 21 della Costituzione.

Premette il giudice a quo che l'espressione addebitata

all'imputato, pur accentuando il momento della mozione di volontà e di

orientamento della volontà altrui, può essere riportata nello schema

della istigazione diretta o indiretta, il che consentirebbe di

considerare penalmente illecita la propaganda antimilitaristica

utilizzata per esplicare un'influenza "sobillatrice" sulla condotta dei

militari, in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero

assicurata dall'art. 21 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione

soggiunge che la fattispecie incriminatrice configura un reato di mera

condotta sicché, prescindendosi da un qualsiasi esame in ordine

all'effettivo verificarsi di un pericolo per l'interesse tutelato, la

condotta di istigazione è autonomamente rilevante alla sola condizione

che abbia un contenuto antitetico ai doveri inerenti allo stato di

militare.

Il giudice a quo conclude infine rilevando che non sembrano potersi

dedurre precise limitazioni al diritto di libera manifestazione del

pensiero dalle disposizioni costituzionali relative al dovere di

fedeltà alla Repubblica o al dovere sacro di difesa della Patria

(artt. 54 e 52 Cost.).

È intervenuta in giudizio la Presidenza del Consiglio dei

ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto di intervento depositato il 21 luglio 1970, chiedendo

dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

La difesa dello Stato rileva una fondamentale differenza tra

l'attività di istigazione, che è determinazione o eccitamento di

altri all'azione, e la manifestazione del pensiero, che è tra le

libertà fondamentali proclamate e protette dalla Costituzione,

differenza di tutta evidenza anche nella fattispecie concreta, poiché

all'imputato era stato addebitato di aver reiteratamente rivolto a

carabinieri in servizio il grido di "disertate disertate".

L'Avvocatura generale osserva infine che, quand'anche si voglia

considerare che il divieto dei fatti di istigazione previsto dalla

norma impugnata possa trovare applicazione a fatti di manifestazione

del pensiero, non è lecito ignorare che anche la libertà in

questione, come ogni altra, può subire limitazioni sostanziali

sempreché le medesime trovino fondamento in principi costituzionali

espressamente enunciati o ricavati per interpretazione (Corte cost.

sentenze n. 9 del 1965; n. 87 del 1966; n. 84 del 1969). In particolare

la stessa Corte costituzionale - ricorda la difesa dello Stato - ha

già affermato (sentenza n. 65 del 1970), con riferimento all'apologia

di delitto, che la libertà di manifestazione del pensiero "trova i

suoi limiti non soltanto nella tutela del buon costume, ma anche nella

necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nella

esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica

la cui tutela costituisce una finalità immanente del sistema".

Sarebbe quindi pienamente giustificata l'esigenza di tutelare la difesa

interna ed esterna dello Stato, e con essa l'ordine costituito.

2. - Nel corso del dibattimento penale a carico di tale Quaranta

Giovanni, imputato del delitto previsto e punito dall'art. 266 c.p. per

avere, mediante diffusione di un opuscolo intitolato "L'obbedienza non

è più una virtù", istigato i marinai del Cacciatorpediniere

Intrepido "a violare i doveri della disciplina militare o altri doveri

inerenti al loro stato", la Corte d'assise di Imperia ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 266

c.p., in riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero

garantita dall'art. 21 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la norma incriminatrice impugnata,

vietando qualsiasi fatto istigativo o apologetico, e quindi ogni

critica all'attuale sistema d'organizzazione delle forze armate - in

particolare in tema di obiezione di coscienza - e configurando un reato

di mera condotta, non consentirebbe di procedere a quegli accertamenti

diretti a distinguere i fatti di eccitamento alla violazione della

disciplina e dei doveri militari, dalla lecita diffusione di un

opuscolo tendente a sottolineare l'esigenza di una diversa

regolamentazione della materia. Sotto tale aspetto quindi la norma

impugnata contrasterebbe con l'art. 21 della Costituzione.

3. - Nel corso del dibattimento penale a carico di tali Panza e

Ventricelli, tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art.

266 c.p., per aver "istigato" militari in libera uscita "a violare i

doveri della disciplina militare", distribuendo loro stampati

ciclostilati, la Corte d'assise di Bari ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p., in

riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata, incriminando non

solo le manifestazioni del pensiero intese a minare l'organizzazione

delle forze armate quale istituzione destinata a presidio della Patria,

ma anche quelle espressioni che appaiono in contrasto con ogni dovere

inerente allo stato di militare del destinatario, contrasterebbe con la

libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della

Costituzione. Considerato in diritto :

1. - Le cause vanno riunite, perché concernono le medesime

questioni, e decise con unica sentenza.

2. - La questione sottoposta alla Corte dall'ordinanza 28 aprile

1970 del giudice istruttore del tribunale di Torino, e da quelle 8

marzo e 3 giugno 1971 delle Corti di assise di Imperia e di Bari che ne

riprendono più succintamente gli argomenti, può così epigrafarsi: se

l'art. 266 del codice penale, che punisce chiunque istiga i militari a

disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della

disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, non

costituisca un limite inammissibile alla libera manifestazione del

pensiero garantita dall'art. 21, primo comma, della Costituzione.

Il dubbio è infondato. Una grossolana manifestazione di pensiero,

come protesta contro l'ordinamento sociale, propaganda per più liberi

costumi, ecc., può ritrovarsi in qualunque reato e la materialità di

alcuni delitti, come la diffamazione, l'ingiuria, l'oltraggio a

pubblico ufficiale, il vilipendio, presuppone sempre un sommario

giudizio di valore ed è costituita, tipicamente, da una rozza

manifestazione di pensiero.

Scaturiscono sempre, in ultima analisi, da un atto di pensiero i

reati di istigazione o apologia. Ma ciò non significa affatto che per

ciò solo siano incostituzionali come contrarie all'art. 21 Cost. le

relative norme incriminatrici. La libertà di pensiero non può venire

invocata quando l'espressione del pensiero si attua mediante un'offesa

a beni e diritti che meritano tutela.

L'istigazione di militare all'infedeltà, o al tradimento, in tutte

le forme previste dall'art. 266 c.p. (disobbedire alle leggi, violare

il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri

inerenti al proprio stato), offende e minaccia un bene cui la

Costituzione riconosce un supremo valore e accorda una tutela

privilegiata, in conformità di tutte le costituzioni moderne, da

qualsiasi ideologia siano ispirate e da qualunque regime

politico-sociale siano espresse.

Una volta soltanto si ritrova nella nostra Carta fondamentale la

locuzione sacro dovere, e ciò avviene appunto nell'art. 52 per

qualificare più fortemente, rispetto a tutti gli altri doveri, quello

di difesa della Patria. La formula, approvata all'unanimità dalla

Prima Sottocommissione della Costituente nella seduta del 15 novembre

1946, fu riprodotta identicamente nell'art. 49 del Progetto della

Commissione plenaria e votata dall'Assemblea (col numero 52) nomine

contraddicente.

Tutti gli interpreti riconoscono che il dovere di difesa della

Patria, specificazione del più generico dovere di fedeltà alla

Repubblica e di obbedienza alla Costituzione e alle leggi (articolo

54), contempla in primo luogo il dovere militare, organizzato nelle

forze armate, presidio dell'indipendenza e libertà della nazione. È,

dunque, antinomico immaginare che l'istigazione di militari a violare

il giuramento prestato, disobbedire alle leggi e ai doveri inerenti al

loro stato, possa considerarsi una forma indiretta e lecita di

esprimere il proprio pensiero.

Rispetto alla norma incriminatrice dell'art. 266 c.p. la libertà

garantita dall'art. 21 Cost. può consentire modi di manifestazione e

propaganda per la pace universale, la non violenza, la riduzione della

ferma, l'ammissibilità dell'obiezione di coscienza, la riforma del

regolamento di disciplina o altri, che non si concretino mai in una

istigazione a disertare (come in uno dei casi per cui è stata

sollevata questione), a commettere altri reati, a violare in genere i

doveri imposti al militare dalle leggi. L'istigazione, infatti, non è

pura manifestazione di pensiero, ma è azione e diretto incitamento

all'azione, sicché essa non risulta tutelata dall'art. 21 della

Costituzione.

Le ordinanze adombrano, senza sollevarla nominativamente, questione

in ordine alla seconda condotta commissiva capace di integrare gli

estremi del delitto di cui all'art. 266 c.p., e cioè l'apologia. In

proposito può farsi riferimento, per quanto occorre, oltre agli

argomenti sopra svolti, alla sentenza di questa Corte n. 65 del 1970.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 266 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21

della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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