Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1982 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182

del codice penale militare di pace (estranei alle forze armate dello

Stato. Attività sediziosa) e dell'art. 266, n. 1, del codice penale

(istigazione di militari a disobbedire alle leggi), promosso con

ordinanza emessa il 1 dicembre 1976 dal tribunale di Ascoli Piceno nei

due procedimenti penali riuniti a carico di Zazzetta Giustino ed altri

e di Abbate Francesco ed altri, iscritta al n. 380 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 279 del 12 ottobre 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso dei due procedimenti penali riuniti - a carico

rispettivamente di Zazzetta Giustino ed altri quattro imputati dei

reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 14 (estranei alle forze

armate dello Stato) e 182 (attività sediziosa) c.p.m.p., 266, n. 1,

cod. pen. (istigazione di militari a disobbedire alle leggi); e di

Abbate Francesco ed altri imputati del reato di cui agli artt. 595,

110, 112, n. 1, cod. pen. e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47

(disposizioni sulla stampa) - il tribunale di Ascoli Piceno, con

ordinanza pronunciata all'udienza 1 dicembre 1976, ha ritenuto

rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 c.p.m.p.,

sollevata dal P.M. in riferimento agli artt. 3, 21, 52, cpv., della

Costituzione; e la questione di legittimità costituzionale dell'art.

266 cod. pen., sollevata dai difensori degli imputati, in riferimento

all'art. 21, comma primo, della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del

12 ottobre 1977.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 16 giugno 1977, chiedendo che le questioni di

legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate. Considerato in diritto :

Le questioni come proposte nell'ordinanza di rinvio sono

inammissibili.

La specificazione della fattispecie concreta, che consenta di

determinare l'oggetto del giudizio di costituzionalità, è essenziale

nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, dovendo questa

Corte giudicare se la norma, della cui legittimità costituzionale si

dubita, sia applicabile dal giudice per la tutela del diritto

soggettivo e dell'interesse legittimo o sia invece estranea al thema

decidendum (sentenze nn. 45 e 60 del 1972; n. 44 del 1975; nn. 49 e 134

del 1980; nn. 119, 178 e 180 del 1981).

L'ordinanza del tribunale di Ascoli Piceno omette qualsiasi

precisazione in proposito e fa riferimento, per quanto concerne le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 c.p.m.p.,

alla requisitoria del pubblico ministero da ritenere "integralmente

riportata e trascritta". Anche a prescindere da ogni considerazione

sulla motivazione "per relationem" la stessa requisitoria del P.M. si

limita, senza in alcun modo riferirsi alla fattispecie concreta, ad

enunciare i motivi per i quali ritiene, in astratto, gli artt. 14 e 182

in contrasto con gli artt. 3, 21, 52 cpv. della Costituzione.

Qualsiasi precisazione della fattispecie concreta manca anche nella

parte dell'ordinanza di rinvio concernente la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 266 cod. pen. in riferimento all'art. 21,

comma primo, della Costituzione, sollevata dai difensori degli imputati

all'udienza 1 dicembre 1975 senza neppure indicare gli elementi di

fatto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 14 e 182 c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3, 21, 52 cpv.

della Costituzione, e dell'art. 266 cod. pen., in riferimento all'art.

21, comma primo, della Costituzione, proposte dal tribunale di Ascoli

Piceno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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