Art. 210 c.p. — Effetti della estinzione del reato o della pena

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[1]L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

[2]L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state gia' ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro e' sostituita la liberta' vigilata.

[3]Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato e' sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

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  • Per ciò che attiene agli effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle misure di sicurezza (art. 210), il progetto disponeva che l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle, per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che siano state già ordinate dal giudice. Aggiungeva che alla colonia agricola e alla casa di lavoro poteva essere sostituita la libertà vigilata. Quantunque su questa disposizione nessuna osservazione sia stata fatta dalla Commissione parlamentare, mi è parso che essa peccasse d'eccessivo rigore, e però l'ho modificata nel seguente modo. Ho distinto le due ipotesi, della applicazione ex novo di misure di sicurezza e dell'esecuzione di misure già applicate. In relazione alla prima ipotesi, ho disposto che l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, fatta eccezione per quelle che, a norma di legge, possono essere ordinate in ogni tempo. Rispetto alla seconda ipotesi, ho stabilito che l'estinzione della pena non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza già ordinate dal giudice come misure accessorie a una condanna alla reclusione superiore a dieci anni, escludendo quindi l'esecuzione medesima in relazione a tutte le misure accessorie a condanne a pene meno gravi, a differenza di ciò che stabiliva il progetto. In entrambe le ipotesi poi, se la misura di sicurezza applicata ex novo o quella che rimane eseguibile è la colonia agricola o la casa di lavoro, deve essere sostituita con la semplice libertà vigilata, trasformando così in obbligo ciò che nel progetto era facoltà del giudice. Il progetto disponeva inoltre che, se per effetto di indulto o di grazia non deve essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, deve sempre ordinarsi l'assegnazione del condannato a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero la libertà vigilata, per un tempo non inferiore a tre anni. La Commissione parlamentare, a questo proposito, consigliò, anzitutto, di sostituire alle parole: «in tutto o in parte la pena dell'ergastolo», le altre: «o la pena dell'ergastolo sia ridotta». Ma la pena dell'ergastolo, che è perpetua, non può «ridursi», bensì soltanto commutarsi. Conviene poi considerare che si è voluto contemplare anche il caso in cui l'esecuzione non sia ancora cominciata, e quindi è tanto più esatta la dizione adottata. In secondo luogo la predetta Commissione espresse il voto che, nel caso in esame, non venisse applicata la misura detentiva, perchè le parve che essa frusterebbe il provvedimento d'indulto o di grazia, facendo continuare, sia pure per scopi diversi, lo stato di privazione della libertà personale. Essendomi sembrato che tale proposta abbia non solo un fondamento d'indiscutibile equità, ma sia conforme altresì al dovere di prestare il più rispettoso e ligio ossequio agli atti di sovrana clemenza, la ho accolta, limitando il provvedimento alla libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 105

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art210 · fonte del testo

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