Codice penale

Art. 211 c.p. — Esecuzione delle misure di sicurezza

[1]Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena e' stata scontata o e' altrimenti estinta.

[2]Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile.

[3]L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 111/1990

    Questione infondata
    2 marzo 1990

    Anche quando la seminfermità psichica da cui è stato riconosciuto affetto sia curabile, secondo gli accertamenti peritali, solo con terapie specifiche idonee, il condannato per delitto va sottoposto, una volta espiata la pena detentiva e per un periodo minimo di sei mesi, alla misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia. Ma poiché è in facoltà del giudice, se la natura dell'infermità lo richiede, disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata la pena, e di revocare la misura di sicurezza, anche prima della scadenza del periodo minimo, quando la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, è inesatto affermare che tale normativa non consenta la sottoposizione del seminfermo al trattamento idoneo alla terapia del male diagnosticato, e che dia luogo ad una ingiustificata identica disciplina di situazioni spesso grandemente diverse, e a contrasto con il fine rieducativo della pena, con il diritto alla salute e gli stessi diritti inviolabili della persona. Anche riguardo ai problemi in questione, tuttavia, una rimeditazione dell'intera materia delle misure di sicurezza, coordinata con gli apporti più moderni della scienza, nell'ambito della prevista riforma del codice penale sostanziale, si dimostra opportuna. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 Cost., degli artt. 211, 219 e 220 c.p.). - S. n. 110/1974.

    Art. 211 c.p. · Art. 219 c.p. · Art. 220 c.p. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art211 · fonte del testo

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