Art. 209 c.p. — Persona giudicata per più fatti
[1]Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, piu' fatti per i quali siano applicabili piu' misure di sicurezza della medesima specie, e' ordinata una sola misura di sicurezza.
[2]Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o piu' delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.
[3]Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.
[4]Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l'esecuzione.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
