Art. 175 c.p. — Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
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[1]((Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione di lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
[2]La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
[3]Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente e' revocato.
[4]Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie)).
Testo in vigore dal 19 maggio 1962 al 24 luglio 1975
