Art. 175 c.p. — Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

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[1]((Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione di lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

[2]La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

[3]Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente e' revocato.

[4]Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie)).

Testo in vigore dal 19 maggio 1962 al 24 luglio 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 304/1988

    Ha colpito questo articolo
    17 marzo 1988

    Non esiste ragionevole giustificazione al previsto limite (di un massimo) di un milione di pena, quale condizione per la conces- sione del beneficio della non menzione, nel certificato del casellario giudiziario, della condanna a sola pena pecuniaria; essendo evidente la disparita` di trattamento che esso determina, al confronto con il ben piu` ampio limite, che e`, invece, riserva- to o reso possibile nelle ipotesi - di indubbia maggiore gravita` - di condanna a pena detentiva, per la quale il limite, raggua- gliato ex art. 135 cod. pen., corrisponde a ben 18 milioni di lire, e di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecunia- ria, che puo` oltrepassare addirittura i 22 milioni. Per contrasto con l'art. 3 Cost. e`, pertanto, costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 175 cod. pen. nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche` a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen.

    Art. 175 c.p. · Art. 135 c.p.

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  • Sentenza n. 155/1984

    Ha colpito questo articolo
    7 giugno 1984

    È costituzionalmente illegittimo - in quanto riproduttivo di una disposizione già dichiarata incostituzionale - l'art. 175, primo comma cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 104, L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a richiesta dei privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, e pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio. - S. n. 225/1975

    Art. 175 c.p. · Art. 104 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 225/1975

    Ha colpito questo articolo
    17 luglio 1975

    La questione di legittimità costituzionale proposta in via incidentale è ammissibile, benché il giudice a quo abbia indicato solo alcune delle disposizioni che concorrono a formare il complesso normativo denunziato, allorquando risulti con sufficiente chiarezza e sicura univocità l'oggetto del giudizio. (Nella specie il giudice rimettente ha formalmente omesso di indicare gli artt. 607 e 608 cod. proc. pen., che, insieme all'art. 175 cod. pen., concorrono a formare il complesso normativo denunziato).

    Art. 175 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

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  • Se il condannato, al quale è stato conceduto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale, commette un nuovo delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente deve essere revocato (art. 175). Questa disposizione, che riempie una lacuna della legislazione vigente, non ha interamente soddisfatto la Commissione parlamentare, la quale ha proposto di dare facoltà, e non d'imporre obbligo al giudice di revocare l'ordine nel caso di cui si tratta. L'argomento, da essa addotto, che cioè può trattarsi di un secondo delitto lievissimo, è però tutt'altro che convincente. Grave o lieve, il nuovo delitto dimostra indiscutibilmente che il beneficio non ha affatto conseguito il suo scopo, dal momento che il soggetto, dopo averne goduto, ha tenuto una condotta tale da violare ulteriormente la legge penale. Non mi è sembrato quindi opportuno di modificare l'articolo 175.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 87

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 19 maggio 1962. 21 parole tolte, 63 parole aggiunte in 3 capoversi.

Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena tolto: pecuniaria aggiunto: detentiva non superiore a tolto: lire ventimila aggiunto: due anni, ovvero una pena tolto: detentiva aggiunto: pecuniaria non superiore a tolto: due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura anzidetta, aggiunto: un milione di lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, puo' tolto: nella sentenza ordinare aggiunto: ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

aggiunto: La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non tolto: fare aggiunto: far menzione della condanna precedente e' revocato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art175 · fonte del testo

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