Corte costituzionale

Sentenza n. 225/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/07/1975 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 175

del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 giugno 1973 dal pretore di Poggibonsi nel

procedimento penale a carico di Urbani Ilio, iscritta al n. 388 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973;

2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1974 dal pretore di Napoli nel

procedimento penale a carico di Perna Massimo, iscritta al n. 446 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Ilio Urbani, il

pretore di Poggibonsi, con ordinanza emessa il 25 giugno 1973, rilevato

che i precedenti penali dell'imputato avrebbero impedito la concessione

del beneficio della non menzione della condanna nei certificati da

rilasciare a privati, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 175 del codice penale e delle norme su cui la

Corte ritenga di estendere il suo giudizio, in riferimento agli art. 3

e 27, terzo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice a quo l'iscrizione della condanna, anche dopo

l'espiazione della pena, pone il condannato in posizione deteriore

rispetto agli altri cittadini e contraddice al principio per cui con

l'espiazione devesi ritenere verificata la rieducazione del condannato,

voluta dall'art. 27 della Costituzione. Rileva inoltre che apparirebbe

in ogni caso contrario alla Costituzione l'obbligatorietà dell'effetto

penale in questione, indipendentemente dalla natura del reato commesso,

senza che il giudice possa compiere alcuna valutazione al riguardo.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto il Presidente del

Consiglio rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura, dopo aver premesso alcune considerazioni in ordine

all'ammissibilità della questione, poiché il giudice a quo ha

espressamente denunciato l'art. 175 c.p. che prevede il potere di

evitare in determinati casi l'iscrizione al casellario giudiziario e

non gli articoli 607 cpv. e 608 c.p.p. che regolano il rilascio dei

certificati ai privati, chiede che la questione venga dichiarata

infondata.

Si osserva, in relazione al principio d'eguaglianza, che la

iscrizione della condanna è regolata in modo assolutamente oggettivo

dalle norme ricordate, poiché risulta oggettivamente diversa la

posizione di coloro che abbiano subito condanne rispetto a quelli che

condanne non abbiano subito. Il problema dell'estensione del beneficio

della non menzione ad altre ipotesi non inciderebbe comunque sul

principio d'eguaglianza e non costituirebbe questione di natura

costituzionale ma riguardante solo il legislatore ordinario nella sua

ampia discrezionalità.

Per quanto attiene all'art. 27, terzo comma, esso secondo

l'Avvocatura non sarebbe invocabile, riguardando soltanto la pena e non

gli altri effetti penali della condanna. Infatti con la menzione della

condanna nel certificato rilasciato a privati il legislatore persegue

un fine di certificazione unito a quello di un'ulteriore rieducazione

del condannato, quando questi abbia riacquistato la libertà,

attraverso un istituto latamente affluitivo. L'esigenza di

reinserimento del reo nella vita civile sarebbe invece soddisfatta

dall'istituto della riabilitazione che presuppone il piano e collaudato

recupero alla vita sociale.

3. - Anche il pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 5 febbraio

1974, nel procedimento penale contro Massimo Perna, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del codice

penale, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Rifacendosi al

precedente costituito dalla sentenza n. 73 del 1971, relativo alla

sospensione condizionale della pena, il pretore denunzia la norma

suindicata nella parte in cui esclude possa concedersi una seconda non

menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario

spedito a richiesta di privati, nel caso di condanna per reato

anteriormente commesso a pena che, cumulata con la prima, non superi i

limiti di applicabilità del beneficio.

4. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi

alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti

e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano questioni di

legittimità costituzionale rispetto alla medesima norma.

2. - Con la sua ordinanza il pretore di Poggibonsi denunzia

l'illegittimità della norma dell'art. 175 del codice penale e delle

altre norme "cui la Corte vorrà estendere il suo giudizio" in ordine

all'obbligatorietà, indipendentemente dalla natura del reato commesso,

dell'iscrizione della condanna anche dopo l'espiazione della pena nei

certificati del casellario giudiziale da rilasciare ai privati. Secondo

il giudice a quo tale iscrizione attribuirebbe al condannato uno status

deteriore rispetto agli altri cittadini, con violazione dell'articolo 3

della Costituzione, e contraddirebbe al principio di cui all'art. 27,

dovendosi presumere che con l'espiazione della pena si è realizzata la

rieducazione del condannato. In ogni caso, gli stessi principi

costituzionali indicati imporrebbero che al giudice fosse riservata

ampia discrezionalità nel disporre o meno l'iscrizione della condanna

nel certificato da rilasciare a privati.

3. - Benché il giudice a quo abbia formalmente omesso di indicare

gli artt. 607 e 608 del codice di procedura penale, che, insieme

all'art. 175 del codice penale, concorrono a formare il complesso

normativo denunziato, la questione proposta è ammissibile, risultando

con sufficiente chiarezza e sicura univocità l'oggetto del giudizio

sottoposto alla Corte.

La questione comunque non è fondata.

Non è infatti configurabile che la normativa denunziata confligga

con il principio di uguaglianza, essendo diversa la posizione di coloro

che abbiano subito condanne da coloro che non ne abbiano subito ed

essendo regolati in modo del tutto oggettivo dagli artt. 604, 607 e

608 del codice di procedura penale le modalità della iscrizione e le

pronunzie giudiziarie e i provvedimenti amministrativi che devono

essere iscritti nei certificati da rilasciare a privati.

Parimenti la non menzione della condanna, è sottoposta dal

medesimo art. 175 c.p. a determinate e precise condizioni oggettive ed

è applicabile soltanto ai condannati che si trovano in date

situazioni, lasciando così una rilevante discrezionalità al giudice

in ordine alla concessione del beneficio, in limiti ragionevolmente

predeterminati dal legislatore.

La natura giuridica e lo scopo che persegue l'istituzione della

iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

sono già stati oggetto di esame da parte di questa Corte, la quale

(sentenze n. 182 del 1972) ha dichiarato che esso risponde ad esigenze

di documentazione di rilevante pubblico interesse, qualificandolo "un

effetto non penale della precedente condanna".

Data la natura e la funzione dell'iscrizione, la quale del resto

certifica pronunzie e provvedimenti che sono stati oggetto di

pubblicazione e che ciascuno pertanto potrebbe accertare direttamente

per proprio conto, non può ravvisarsi alcun contrasto della normativa

denunziata con l'art. 27 della Costituzione relativo alle pene ed alla

funzione di queste. L'iscrizione infatti non aggiunge di per sé alcun

ulteriore effetto afflittivo penale alla persona del condannato, le

eventuali conseguenze di essa derivano esclusivamente dalla libera

valutazione di ciascuno in ordine alla condanna giudiziaria infitta o

al provvedimento amministrativo emanato.

Va ancora rilevato che il nostro sistema contempla l'istituto della

riabilitazione, il quale si applica a richiesta dell'interessato ed ha

a presupposto, oltre all'emenda del condannato, anche il recupero

sociale dello stesso, istituto di cui uno degli effetti rilevanti è

appunto l'obbligo di non iscrizione della condanna nei certificati

rilasciati ai privati.

4. - In riferimento all'art. 3 della Costituzione, il pretore di

Napoli denunzia il comma primo del medesimo art. 175 del codice penale

nella parte che esclude possa concedersi una seconda non menzione della

condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta

di privati, nel caso di condanna, per reato anteriormente commesso a

pena, che, cumulata con la prima, non superi i limiti di applicabilità

del beneficio.

Osserva il giudice a quo che la norma in esame può determinare una

disparità di trattamento per gli imputati processati per più reati,

di cui taluno anteriormente commesso, che siano condannati a pene che,

complessivamente considerate, non eccedono i limiti di applicabilità

del beneficio. Infatti, mentre gli imputati perseguiti con un unico

giudizio, possono giovarsi del beneficio per tutti i reati per i quali

siano stati condannati con un'unica sentenza, gli imputati invece

perseguiti con procedimenti distinti, e che quindi riportino distinte

condanne, possono giovarsi del beneficio solo per la prima di esse,

restandone esclusi per quei reati, anteriormente commessi, che abbiano

formato oggetto di condanne successive.

5. - La questione è fondata.

L'innegabile disparità di trattamento denunziata dalla ordinanza

in epigrafe confligge con il principio di uguaglianza dichiarato

nell'art. 3 della Costituzione e non trova alcuna giustificazione

razionale.

L'illegittimità costituzionale di norme che riguardano situazioni

analoghe è stata dichiarata da questa Corte (sent. 73 del 1971) nei

confronti degli artt. 164, quarto comma, e 168, primo comma, n. 2, del

codice penale, dai quali derivava una disparità di trattamento, in

ordine all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale

della pena, per gli imputati giudicati con un'unica sentenza e gli

imputati perseguiti con procedimenti distinti, i quali, a differenza

dei primi, non potevano beneficiare della sospensione per reato

anteriormente commesso. La Corte ha infatti osservato che per quanto

riguarda l'art. 164 "il principio di uguaglianza e la razionalità

appaiono vulnerati, poiché la pronunzia di un'unica sentenza afferente

a più reati... viene a dipendere da circostanze meramente occasionali

o da valutazioni discrezionali (insindacabili) circa lo svolgimento del

processo".

Analoghe considerazioni in base alla medesima ratio mostrano che

anche l'art. 175 del codice penale nella parte denunziata dal giudice a

quo è costituzionalmente viziato in quanto l'applicabilità del

beneficio della non iscrizione agli uni e agli altri imputati dipende

anch'essa, come nel caso del beneficio della sospensione condizionale

della pena, da circostanze non oggettive uguali per tutti, ma

occasionali o da statuizioni discrezionali circa la riunione di vari

procedimenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 175

del codice penale nella parte che esclude possano concedersi ulteriori

non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale

spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati

anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già irrogate,

non superino i limiti di applicabilità del beneficio;

2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 175 del codice penale, sollevate dal pretore di Poggibonsi in

riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari