Art. 169 c.p. — Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto
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[1]Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della liberta' personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice puo' astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati.
[2]Qualora si proceda al giudizio, il giudice puo', nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
[3]Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1° del primo capoverso dell'articolo 164.
[4]Il perdono giudiziale non puo' essere conceduto piu' di una volta. 57
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
57La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1973, n. 108 (in G.U. 1ª s.s. 11/7/1973, n. 176) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali e' stato concesso il beneficio.
Testo in vigore dal 12 luglio 1973 al 15 luglio 1976
