Corte costituzionale

Sentenza n. 295/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1986 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 169 del codice

penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 15 dicembre 1978 e 11 maggio 1979 dal

tribunale per i minorenni di Perugia nei procedimenti penali a carico

di Stentella Gianni e Brozzo Maurizio iscritte ai nn. 401 e 951 del

registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 196 dell'anno 1979 e n. 50 dell'anno 1980;

2) tre ordinanze emesse il 5 marzo 1980 e il 25 febbraio 1981

dal Tribunale per i minorenni de L'Aquila nei procedimenti penali a

carico di Menna Vincenzo, Di Marco Luigi e Cicconetti Anna Gabriella

iscritte al n. 309 del registro ordinanze 1980 ai nn. 338 e 339 del

registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 173 dell'anno 1980 e n. 276 dell'anno 1981;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze del 15 dicembre 1978 (Reg. ord. n. 401/79)

e dell'11 maggio 1979 (Reg. ord. n. 951/79) il Tribunale per i

minorenni di Perugia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 169

cod. pen., nella parte in cui vieta di concedere il perdono

giudiziale per fatti posti in essere successivamente ad una

precedente concessione del perdono.

Il Tribunale osserva che l'art. 164 c.p., nel testo modificato dal

d.l. 11 aprile 1974 n. 99, convertito con legge 7 giugno 1974, n.

220, consente che la sospensione condizionale della pena possa essere

concessa più d'una volta, col solo limite che la pena inflitta con

la nuova condanna, cumulata a quella precedentemente sospesa, non

superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. È stato quindi

eliminato il principio, prima vigente, del rigido divieto di

concessione della sospensione per più d'una volta.

Il giudice a quo sottolinea la strettissima analogia tra

l'istituto della sospensione condizionale della pena e quello del

perdono giudiziale: entrambi sono compresi tra le cause d'estinzione

del reato ed identici sono i presupposti per le loro concessioni; ed

anche questa Corte, con la sentenza n. 108 del 1973, ha ritenuto che

le regole che valgono per l'uno debbano valere anche per l'altro. Di

conseguenza, il fatto che attualmente un soggetto può godere d'una

duplice concessione della sospensione condizionale della pena mentre

non può godere d'una duplice concessione del perdono giudiziale,

realizza un'irrazionale disparità di trattamento. Data, infatti,

l'identità dei presupposti e delle finalità dei due istituti, se si

ritiene che il principio secondo il quale il beneficio può essere

concesso solo una volta dev'essere superato per la sospensione

condizionale, deve ritenersi che il principio stesso vada superato

anche per il perdono giudiziale; tanto più che il favor rei è

maggiormente giustificato quando si tratti di imputato minorenne.

Si verifica spesso, infatti, che un minore sia giudicato in

processi diversi per più episodi, tutti però significativi d'un

unico stato di disadattamento, che può essere anche temporaneo.

Continuano del resto a sussistere, per il perdono giudiziale, quegli

inconvenienti che sono stati invece eliminati per la sospensione

condizionale della pena. Può così verificarsi che un minore goda

del beneficio per un reato lieve, magari contravvenzionale, e non

possa più goderne per un secondo reato, che gli causa conseguenze

più pregiudizievoli. Inoltre, un minore potrebbe godere del perdono

sino al limite massimo di pena qualora sia giudicato per un reato

punibile per una pena grave o per più reati in un unico processo,

mentre non potrebbe goderne qualora abbia in precedenza già ottenuto

il perdono in relazione ad una pena mitissima e sia giudicato per un

reato commesso successivamente, anche quando le due pene sommate

insieme non superino i limiti d'applicabilità del beneficio.

Il Tribunale prospetta infine anche un contrasto della norma

impugnata con l'art. 2 Cost., per il motivo che il minore è titolare

del diritto fondamentale alla propria educazione, e che questo

diritto potrebbe essere pregiudicato se, per il divieto di

concessione d'un secondo perdono giudiziale, egli dovesse subire un

precoce impatto con carcere.

2. - Con tre ordinanze identicamente motivate emesse il 5 marzo

1980 (Reg. ord. n. 309/80) ed il 25 febbraio 1981 (Reg. ord. nn.

338/81 e 339/81), il Tribunale per i minorenni de L'Aquila ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 169 cod. pen., nella parte

in cui non limita il divieto di concessione di ulteriore perdono

giudiziale ai soli casi in cui il precedente perdono sia stato

concesso per fatti delittuosi.

Osserva il Tribunale che la norma impugnata realizza

un'ingiustificata discriminazione ai danni di minori che abbiano

usufruito d'un precedente perdono giudiziale per fatti

contravvenzionali, rispetto ai minori che per gli stessi fatti

contravvenzionali abbiano invece riportato condanna, in quanto a

questi ultimi, e non ai primi, può essere concesso il perdono

giudiziale per effetto del richiamo di cui al penultimo comma

dell'art. 169 cod. pen.

3. - Tutte le predette ordinanze sono state comunicate, notificate

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Nei giudizi promossi con le ordinanze nn. 951/79, 338/81 e 339/81

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Sulle questioni promosse dal Tribunale per i minorenni di Perugia,

l'Avvocatura osserva che è impossibile stabilire un preciso

parallelo tra sospensione condizionale della pena e perdono

giudiziale, in quanto la prima interviene a condanna già emessa e

cioè in relazione ad una pena concretamente irrogata e non alla pena

edittale. È quindi evidente la diversità di situazione rispetto al

perdono giudiziale: non può, pertanto, parlarsi di disparità di

trattamento a parità di condizioni. Del resto, è ragionevole

escludere il perdono per reati commessi dopo la concessione d'un

precedente perdono, poiché le condotte criminose successive a fatti

già presi in considerazione incidono sulla capacità a delinquere

espressamente considerata, con riferimento all'art. 133 cod. pen.,

dall'art. 169 cod. pen.

Sulle questioni promosse dal Tribunale per i minorenni de

L'Aquila, l'Avvocatura rileva che la diversità di disciplina deriva

da una ragionevole scelta del legislatore, il quale ha ritenuto, per

la diversa pericolosità sociale del delitto rispetto alla

contravvenzione, che sia nel caso di condanna sia nel caso di perdono

concesso per un primo delitto, non può essere lasciata alla

discrezione del giudice la valutazione della presunzione d'astensione

dalla commissione d'ulteriori reati. Nel caso di contravvenzione,

invece, la minore pericolosità del reato e l'indifferenza della

valutazione del dolo o della colpa della condotta hanno fatto

ritenere opportuno consentire la concessione del perdono anche dopo

una sentenza di condanna, lasciando al giudice la valutazione della

presumibile attitudine del reo d'astenersi dal commettere altri

reati. La diversità di presupposti (valutazione del dolo e della

colpa in un caso, esclusione della rilevanza di tale valutazione

nell'altro) e di situazioni in ordine alle esigenze sociali (maggiore

pericolosità del delitto rispetto alla contravvenzione) fondano le

ragioni della diversità di trattamento legislativo.

Né il principio di eguaglianza può ritenersi violato perché,

nel caso di seconda contravvenzione, il perdono giudiziale è

consentito quando per la prima contravvenzione è stata emessa

condanna ed è invece negato quando è stato concesso il perdono. In

primo luogo, infatti, v'è una differenza fondamentale tra sentenza

di condanna e perdono giudiziale; e già ciò vale ad escludere una

parità di situazioni. In secondo luogo, è comunque ragionevole che

il legislatore ritenga immeritevole d'una seconda valutazione

concreta della sua capacità d'astenersi dal commettere altri reati

chi abbia commesso il reato contravvenzionale per la seconda volta,

avendo goduto per la prima del perdono giudiziale. In questo caso,

infatti, la recidiva opera come condizione d'una presunzione

legislativa d'incapacità d'astensione da altri reati, che preclude

l'utilità d'una concreta valutazione del giudice e fornisce,

pertanto, l'idonea ragione della norma che vieta l'applicazione per

la seconda volta del perdono giudiziale. Il discorso invece non vale

quando per la prima contravvenzione sia stata emanata condanna: in

questo caso, infatti, il legislatore ha, altrettanto ragionevolmente,

ritenuto che la funzione di emenda della pena inflitta per la prima

contravvenzione consenta efficacemente al giudice di valutare se

sussistano le condizioni concrete per la concessione del perdono

giudiziale. Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate dalle ordinanze di cui in narrativa

sono analoghe e, possono, pertanto, essere decise con unica sentenza.

2. - Le ordinanze di rimessione del Tribunale per i minorenni di

Perugia, indicate in epigrafe, sostengono che, tenuto conto

dell'identità di ratio e presupposti e dello strettissimo legame tra

gli istituti della liberazione condizionale e del perdono giudiziale,

i principi validi in ordine al primo istituto devono valere anche per

il secondo: in particolare, poiché l'art. 164 c.p., come sostituito

dall'art. 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7

giugno 1974, n. 220, con modificazioni, stabilisce, contrariamente a

quanto statuiva il testo abrogato, che la sospensione condizionale

della pena può essere concessa più d'una volta, con la sola

condizione che la pena inflitta con la nuova condanna cumulata a

quella precedentemente sospesa non superi i limiti stabiliti

dall'art. 163 c.p., le stesse ordinanze ritengono debba esser

consentita la possibilità di concedere più d'una volta anche il

perdono giudiziale, alla condizione che il cumulo delle pene non

superi il limite di cui al primo comma dell'art. 169 c.p.

La dimostrazione della stretta analogia tra gli istituti in

discussione è offerta anzitutto mediante il riferimento alla

collocazione degli stessi istituti nel vigente codice penale: sia la

sospensione condizionale della pena sia il perdono giudiziale per i

minori degli anni diciotto sono, infatti, inclusi nel capo primo

("della estinzione del reato") del titolo sesto del libro primo del

codice penale.

A questo argomento va opposto che dalla collocazione che un

istituto ha nel sistema della legge non sempre è dato trarre sicure

conclusioni in ordine alla natura giuridica dell'istituto. Tanto più

quando si tratti di confrontare due "specie" di istituti

(classificati in un unico "genere": estinzione del reato) allo scopo

di rendere applicabile un principio valido per la prima "specie" alla

seconda: è agevole, infatti, rilevare che due istituti, nell'essere

identici od analoghi in ordine ai caratteri negativi al genere sono

sempre, invece, diversi per le caratteristiche peculiari a ciascuno

di essi.

Ma va qui, ben più, sottolineato che il concetto di "genere"

estinzione del reato è uno di quelli sul quale esistono vicacissime

dispute in dottrina. Contestata sin dal suo apparire nel vigente

codice penale, la nozione di "estinzione del reato" è considerata

dai vari Autori, che si sono occupati dell'argomento, in diversissime

maniere. Tutti d'accordo nel contestare la formula usata dal

legislatore (non può, infatti, il fenomeno estintivo riferirsi al

reato) le prese di posizione in ordine all'oggetto dell'estinzione

(responsabilità, situazioni giuridiche subiettive, punibilità

astratta, effetti penali ecc.) sono quanto mai varie (anche, almeno a

volte, nella giurisprudenza). In ordine, poi, alla natura delle

singole cause che producono l'affermata "estinzione" esistono in

dottrina divari che rischiano d'avvicinarsi alla confusione.

In questa situazione è davvero difficile trarre argomenti, per

sostenere la "strettissima vicinanza" tra il perdono giudiziale e la

sospensione condizionale della pena dalla riconduzione di entrambi i

benefici alla generale categoria delle cause d'estinzione del reato.

3. - E vale, anche, sottolineare che appunto la riconduzione di

entrambi i benefici alla cateogoria generale in discussione è

contestata: non pochi Autori sono, infatti, dell'avviso che la

sospensione condizionale della pena vada inclusa fra le cause

d'estinzione della pena e non del reato. Ed argomenti a favore della

tesi ora citata non mancano: la sospensione condizionale

dell'esecuzione della pena importa, per vero, una condanna con

inflizione e determinazione della pena in concreto.

4. - Non resta, pertanto, che esaminare i predetti istituti nelle

ragioni di "unità" ed in quelle di "diversità", a prescindere dalle

classificazioni generali, le quali ultime, a volte, si rivelano

frutto di nominalistiche, anche se utili, catalogazioni.

Gli istituti del perdono giudiziale e della sospensione

condizionale della pena tendono, certamente, al raggiungimento di

finalità rieducative o, in largo senso, di prevenzione speciale: in

ciò i benefici in parola sono certamente accomunati. Dottrina e

giurisprudenza sono, in materia, unanimi; ed i lavori preparatori al

codice penale non lasciano, in proposito, alcun dubbio.

L'uguale presupposto richiesto dall'art. 164, primo comma, c.p.

per la sospensione condizionale della pena e dell'art. 169, primo

comma, per il perdono giudiziale (concessione dei benefici soltanto

quando "avuto riguardo alle circostanze indicate dall'art. 133 c.p."

il giudice "presume che il colpevole si asterrà dal commettere

ulteriori reati") chiaramente svela e conferma l'analogia delle

finalità emendative perseguite dagli istituti in esame.

5. - Ma le ragioni unitarie determinate dalle predette comuni

finalità non valgono ad escludere le notevoli ed

ampiamente riconosciute caratteristiche di diversità tra gli

istituti in esame. Caratteristica peculiare del perdono

giudiziale (al quale il legislatore dedica, al fine di delinearne la

natura, un solo articolo) è la scelta da parte del giudice

della facoltà, di cui all'art. 169 c.p., d'astenersi dal pronunciare

il rinvio a giudizio o, in dibattimento, d'astenersi dal

pronunciare condanna. Oltre a configurarsi, pertanto, due sottospecie

di perdono giudiziale (ed è riduttivo,

ovviamente, tener presente soltanto il perdono concesso con sentenza

dibattimentale: nel momento del confronto tra i

due istituti va, dunque, anche rilevato che il perdono, diversamente

dalla sospensione, può esser concesso in istruzione; il che vale a

precisare che il perdono neppure comporta sempre il completo

accertamento della responsabilità del beneficiando) va qui posto in

particolare rilievo che, dunque, il perdono giudiziale non comporta

mai una sentenza di condanna e tanto meno la determinazione delle

concreta pena da espiare. Anche se, a fini extrapenali, la sentenza

dibattimentale di concessione del perdono viene, a volte, accomunata

alle sentenze di condanna (v. art. 27, primo comma, c.p.p.), certo è

che la concessione del perdono giudiziale non implica mai il sorgere

d'un concreto rapporto esecutivo. Il legislatore ritiene che il

minore, in condizioni di incensuratezza, agevolmente possa, nel

superare le ragioni d'immaturità determinatrici dell'illecito,

trovare in sé la forza per evitare la ricaduta nel medesimo. La

funzione ammonitrice, insita nel perdono, è legislativamente

ritenuta sufficiente all'autorieducazione del minore.

Il perdono, dunque, non rende "attuale" la pretesa punitiva; non

trasforma la punibilità astratta in punibilità concreta:

l'estinzione (se d'estinzione si tratta) paralizza, ipso iure,

all'atto della concessione, ogni effetto penale, tutti gli effetti

penali (le misure di cui all'art. 26 della legge minorile non hanno,

infatti, natura penale). Meglio, forse, sarebbe chiarire che la

concessione del perdono impedisce il sorgere concreto di effetti

penali, dichiarando il minore inassoggettabile alla pena. Tale

inassoggettabilità rende superfluo, nel perdono concesso in

istruzione, anche l'accertamento dibattimentale della responsabilità

del beneficiando e, nel perdono concesso con sentenza dibattimentale,

la condanna del minore: se non può sorgere, dal lato passivo del

rapporto punitivo, la soggezione alla pena, non può neppure nascere,

dal lato attivo, il concreto potere d'assoggettamento del minore alla

pena.

La sospensione condizionale, invece, ha caratteri nettamente

diversi da quelli ora esaminati: essa implica sempre una sentenza di

condanna nonché la determinazione della pena in concreto: traduce,

pertanto, la pretesa punitiva, la punibilità astratta, in concreta,

come ci si esprime in dottrina. Significativa è anche la lettera del

primo comma dell'art. 163 c.p.: "Nel pronunciare sentenza di

condanna. . . il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena

rimanga sospensa per il termine di. . . ". La sospensione

condizionale della pena (alla quale il legislatore dedica ben sei

articoli) non ha effetti definitivi immediati: essa apre una vicenda

che soltanto alla fine del termine indicato dall'art. 163 c.p.

conduce, se conduce, all'estinzione di alcuni, e soltanto di alcuni,

effetti penali. Se l'esecuzione della pena rimane sospesa è perché

si produce in concreto (e soltanto in virtù del suo instaurarsi) una

nuova fattispecie che, mentre paralizza l'attuazione del rapporto

esecutivo, soltanto alla fine della vicenda giuridica aperta dalla

concessione del beneficio, ove la stessa fattispecie si completi

attraverso l'avveramento d'una serie di elementi positivi e negativi

(decorso del tempo, adempimento degli obblighi eventuali, di cui

all'art. 165 c.p. ed in mancanza di revoca del beneficio) determina

l'estinzione degli effetti penali di cui all'art. 167 c.p.

Occorre, pertanto, distinguere, come fa il codice, effetti

immediati della concessione del beneficio, fra i quali è da

includere il nascere della fattispecie innanzi descritta (la

sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 166 c.p., non si estende

alle pene accessorie ed agli altri effetti penali della condanna né

alle obbligazioni civili nascenti dal reato) dagli effetti definiti

differiti che (in mancanza, appunto, di revoca e in presenza

dell'adempimento degli eventuali obblighi di cui all'art. 165 c.p.)

si producono, a conclusione della vicenda aperta dalla concessione

del beneficio. Con la sospensione condizionale, sottolineato che il

beneficiato versa nello status di condannato (diversamente, non

avrebbero fondamento giuridico l'esecuzione delle pene accessorie,

eventuali obblighi di restituzioni, di pagamento di somme a titolo di

risarcimento del danno o di pubblicazione della sentenza a titolo di

riparazione del danno) lo stesso beneficiato viene a trovarsi in una

situazione (in una Rechtslage) che rende del tutto diversa la sua

condizione da quella del minore giudizialmente perdonato.

È da questa diversa condizione che occorre prendere l'avvio per

il confronto tra i due istituti; non si può, invero, partire dagli

effetti estintivi dei benefici in parola (tanto diversi, peraltro, da

far apparire i benefici stessi viventi in "dimensioni" diverse)

giacché tali effetti estintivi, comunque li si intenda, nel perdono

si verificano immediatamente e definitivamente mentre nella

sospensione non è certo che si verifichino e, comunque, si producono

alla fine d'una vicenda complessa e già realizzativa di contenuti

punitivi.

6. - Il provvedimento di concessione del perdono giudiziale si

rivela diverso da quello di concessione della sospensione

condizionale della pena anche sotto altri profili.

La dottrina, tenuto conto delle osservazioni innanzi proposte, ha,

talvolta, notato, soprattutto in sede

d'alternativa tra i benefici da accordare al minore, che con la

sospensione condizionale della pena si opera un tentativo

di recupero, realizzato attraverso una fase sperimentale; ed ha anche

osservato che alla certezza della prognosi

favorevole, in ordine alla non ricaduta nel reato in sede di perdono,

si contrappone il dubbio che, in sede di

sospensione, residua, a seguito della stessa prognosi comunque

favorevole. Si possono non condividere tali prese di

posizione; ma non si può disconoscere che diversa è, benché in

tutti i casi certa, la conclusione del giudizio prognostico

nei due istituti qui a confronto: nel perdono il giudice ritiene che

il minore s'asterrà dal commettere ulteriori reati

facendo leva, fondamentalmente, sulle proprie capacità d'umana

maturazione, mentre in sede di sospensione il giudice conclude nel

senso che la minaccia dell'esecuzione della pena, durante il tempo

della sospensione condizionale, è indispensabile od almeno utile a

trattenere il beneficiato dal tornare a delinquere. Ed ognuno vede,

in conseguenza, come e quanto siano diversi i risultati dei giudizi

prognostici previsti dagli istituti in esame.

7. - Pertanto, per alcune questioni vengono principalmente in

rilievo motivi d'unità tra i benefici in esame mentre, per altri

fini, possono risultare determinanti le diversità tra i benefici

stessi.

Ragioni d'unità rilevano certamente in sede d'estensione del

perdono giudiziale ad uno dei reati, legato ad altro (già coperto

dal beneficio) dal vincolo di continuazione.

La sentenza di questa Corte n. 108 del 1973 (che dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'art. 164 n. 4 c.p. nella parte

in cui non consente l'estensione del perdono giudiziale ad altro

reato che si lega con il vincolo della continuazione ad un reato per

il quale è stato concesso il beneficio) senza dubbio trae spunto

dalla sentenza n. 86 del 1970 e, sostanzialmente, applica al perdono

giudiziale il principio accolto da quest'ultima sentenza.

L'unità del reato continuato non consente, infatti, diverse

conclusioni per il perdono rispetto a quelle assunte in sede di

sospensione condizionale della pena: il reato continuato (e lo

testimonia l'abbondantissima bibliografia sul tema) è una salda,

profonda unità legale di reato e non un fittizio (al solo scopo di

mitigazione del cumulo delle pene) legame fra più reati: i fatti che

compongono l'unità del reato continuato non possono, pertanto,

essere diversamente trattati ai fini dei benefici in esame.

Coperto dalla sospensione condizionale della pena uno dei fatti

incluso nel reato continuato, non può non estendersi la predetta

sospensione (purché nei limiti oggettivi previsti dall'art. 163,

primo comma, c.p.) ad altro fatto rientrante nello stesso reato

continuato. Coperto dal perdono giudiziale uno dei fatti compresi

nella continuazione, non può, non estendersi quest'ultimo beneficio,

nei limiti oggettivi di cui al primo comma dell'art. 169 c.p., anche

ad altro fatto incluso nella continuazione. È l'unità del reato

continuato a richiamare le ragioni d'unità tra gli istituti della

sospensione condizionale e del perdono giudiziale e ad impedire che

motivi di diversità, tra gli istituti stessi, vengano comunque in

rilievo.

Si tratta, in ogni caso, in senso proprio, non d'una "seconda"

liberazione condizionale né d'un "secondo" perdono ma di

un'estensione d'una precedente sospensione o d'un precedente perdono

ad altro fatto successivamente giudicato.

Allo stesso modo, quanto ora sottolineato vale per le sentenze di

questa Corte n. 73 del 1971 e n. 154 del 1976. Anche se si tratta di

legami meno stretti di quelli che vincolano i diversi fatti inclusi

nell'unità legale del reato continuato, l'esser stato commesso, il

reato che si giudica, precedentemente alla prima sentenza concessiva

del beneficio, importa da un canto che il soggetto non aveva ancora

avuto notizia, all'epoca della commissione del reato che si giudica,

della (posteriore) sentenza concessiva del beneficio (e non aveva,

pertanto, fatto esperienza dell'ammonimento implicito nella sentenza

stessa) e dall'altro che non si può precludere, per legge, al

giudice di porsi nella stessa situazione (ai fini dell'estensione del

beneficio al fatto ora al suo esame) in cui si sarebbe trovato il

precedente giudice, ove avesse conosciuto e giudicato anche

sull'ultimo fatto. Tutto ciò, s'intende, purché il cumulo delle

pene rientri nei limiti pevisti dagli artt. 163, primo comma, e 169,

primo comma c.p.

La lettura, in parallelo, delle citate sentenze di questa Corte

non dimostra, pertanto, che si sia voluto ricomporre ad unità, sul

piano dei principi ispiratori e dell'applicazione, i due istituti

della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e del

perdono giudiziale. Le ragioni di diversità tra gli stessi istituti

non vengono in gioco a proposito delle questioni decise dalle

preindicate sentenze; in esse, l'unità del reato continuato ed i

particolari legami tra alcuni reati rende illegittimo, ai sensi

dell'art. 3 Cost., non estendere anche al perdono giudiziale quanto

ritenuto per la sospensione condizionale della pena.

Ai fini di cui alle predette sentenze, dunque, gli istituti in

esame vanno accomunati: tali fini impediscono il rilievo di ragioni

di diversità tra gli istituti stessi.

8. - Tutto ciò è tanto vero che, benché variamente sollecitato,

soltanto il legislatore (e non questa Corte) ha provveduto

all'ulteriore, e significativamente diverso, "passo" relativo ad una

"seconda" liberazione condizionale. Le ordinanze di rimessione del

Tribunale per i minorenni di Perugia appunto si rifanno al d.-l. 11

aprile 1974, n. 99 (convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) che

ha sostituito il testo dell'art. 164 c.p. (ed alla possibilità, di

cui all'ultimo comma dello stesso articolo, di concessione "più di

una volta" della liberazione condizionale) allo scopo di sostenere

l'illegittimità costituzionale dell'art. 169 c.p., nella parte in

cui non prevede una "seconda" concessione di perdono giudiziale.

Si tratta, dunque, d'un nuovo e diverso problema. Ci si riferisce

a fatti commessi successivamente ad altri già coperti dal perdono, a

nuovi fatti, del tutto slegati dai precedenti; nuovi fatti commessi

quando il soggetto ha avuto notizia del precedente perdono ed ha

così già avvertito l'ammonimento insito nel concesso beneficio. In

questa nuova ipotesi vengono a diretto confronto (fuori dall'unità

del reato continuato o da particolari legami tra alcuni reati) gli

istituti in discussione: le ragioni di diversità tra gli stessi

istituti divengono, così, da questo profilo, specificamente

rilevanti.

Va, infatti, ancora particolarmente sottolineato che il perdono

giudiziale equivale ad immediata e completa "liberazione" del minore

mentre la liberazione condizionale lascia sospeso il "problema" della

definitiva rilevanza del primo comportamento criminoso, che va

appunto collegato con i comportamenti futuri del beneficiato per

ricevere da questi ultimi la definitiva significazione penale:

incidenza notevole, in proposito, ha, come s'è osservato, la

"minaccia" dell'esecuzione della pena originariamente sospesa.

La concessione del "primo" perdono giudiziale realizza una

situazione diversa dalla concessione della "prima" sospensione

condizionale (soprattutto, per quest'ultima, durante il tempo

necessario alla produzione degli effetti c.d. estintivi innanzi

precisati). Le due situazioni, pertanto, ben possono essere

diversamente trattate in relazione alla concessione d'un "secondo"

beneficio.

9. - Ai fini della valutazione delle ordinanze in discussione le

conclusioni sarebbero già chiare.

Non ci si può, tuttavia, sottrarre dall'accennare alle

conseguenze che attualmente si realizzano a seguito della "seconda"

sospensione condizionale (prevista dal modificato ultimo comma

dell'art. 164 c.p.) ed alle conseguenze che si verificherebbero

qualora, come richiesto dalle predette ordinanze, si ammettesse un

"secondo" perdono giudiziale.

La sospensione condizionale disposta nel momento dell'inflizione

d'una "nuova" condanna, dopo altra già concessiva dello stesso

beneficio (sempre nei limiti di pena stabiliti dall'art. 163 c.p.)

impedisce, è vero, la revoca della precedente sospensione ed ha come

effetto immediato la nascita, in concreto, di una "seconda"

fattispecie estintiva: quest'ultima, tuttavia, soltanto ove siano

adempiuti gli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 165 c.p. e

trascorrano i nuovi termini (desunti dalla "nuova" sentenza) senza

alcuna revoca della sospensione, produce i c.d. effetti estintivi di

cui all'art. 167 c.p. Ma va sottolineato che, qualora il beneficiato

commetta ancora altro reato oppure, comunque, sopravvenga la revoca

della sospensione, ai sensi dell'art. 168, primo comma, c.p., il

beneficiato stesso sconta tutte le pene alle quali è stato

condannato.

Ben diversi sarebbero, invece, gli effetti giuridici d'un

"secondo" perdono che per fatto successivo ad un primo già coperto

dallo stesso beneficio (sempre nei limiti di pena di cui al primo

comma dell'art. 169 c.p.). Il minore, già totalmente liberato dalle

conseguenze sanzionatorie del primo fatto, verrebbe immediatamente

liberato anche da quelle del "secondo" fatto, con l'ulteriore

possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, del godimento di

sospensioni condizionali per eventuali altri reati. La situazione in

cui versa chi ottiene la sospensione condizionale è, come si è

sottolineato innanzi, certamente diversa da quella in cui viene a

trovarsi chi ottiene la concessione del perdono giudiziale: e ciò

basterebbe per ritenere non palesemente irrazionale il diverso

trattamento legislativo delle due situazioni. Ma, di più, il

trattamento che riceverebbe il minore, già beneficiato, ove fosse

destinatario d'un "secondo" perdono, sarebbe di gran lunga più

favorevole dell'attuale trattamento del condannato, minore oppur no,

che, avendo già usufruito d'una "prima" sospensione condizionale,

sia destinatario d'una "seconda", ai sensi del quarto comma dell'art.

164 c.p.

L'estensione delle previsioni di cui a quest'ultimo articolo al

perdono giudiziale privileggerebbe ancor di più il minore già

beneficiato da un "primo" perdono rispetto al soggetto già fruitore

d'una prima sospensione condizionale.

10. - Né va taciuto che il minore destinatario del perdono ha

modo di sperimentare la grande fiducia che l'ordinamento ripone, per

il futuro, in lui, nelle sue capacità di autodisciplina e non può

non avvertire l'ammonimento implicito nella fiducia dimostratagli,

attraverso la completa ed immediata liberazione dalle conseguenze

penali del primo fatto. Non altrettanto può rilevarsi per il

condannato destinatario della sospensione condizionale.

Il significato della "ricaduta" da parte del minore già perdonato

è, dunque, diverso, e più grave, dalla ricaduta nel reato del

condannato a pena condizionalmente sospesa. Se sia opportuno

concedere anche al minore, insensibile ai richiami contenuti nel

"primo", un "secondo" perdono, sempre nei limiti di pena indicati

dall'art. 169 c.p., è questione, dunque, che spetta al legislatore

risolvere. Si tratterebbe d'ulteriormente e maggiormente (rispetto al

condannato con pena sospesa) agevolare chi è già stato trattato, in

occasione del primo fatto criminoso, più favorevolmente del

condannato fruitore della sospensione condizionale della prima pena.

11. - Da ultimo va ricordato che il legislatore del 1974 ha

circondato di cautele la sospensione condizionale concessa a chi ha

già fruito d'una precedente sospensione.

Mentre, in generale, la sottoposizione della concessione del

beneficio ad obblighi (relativi alle restituzioni, al risarcimento

del danno, alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione

del danno ed all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose

del reato) è, per il primo comma dell'art. 165 c.p., facoltativa, il

secondo comma dello stesso articolo recita: "La sospensione

condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già

usufruito, deve esser subordinata all'adempimento di uno degli

obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia

impossibile". Qualora s'estendesse al perdono quanto previsto per la

sospensione condizionale, e cioè fosse data la possibilità di

concedere al minore un "secondo" perdono, si vanificherebbero anche

le cautele legislativamente assunte in sede di concessione della

"seconda" sospensione condizionale, non essendo ipotizzabili

restituzioni, risarcimento ecc. in relazione ad un fatto per il quale

non v'è condanna: oppure occorrerebbe predisporre altre cautele per

il "secondo" perdono. Ma tutto ciò, ovviamente, non può esser

oggetto di decisioni di questa Corte.

Le conclusioni qui raggiunte sono confortate dal rilievo secondo

il quale, tenuto conto della diversità delle prognosi (pur entrambe

d'esito favorevole) relative al perdono ed alla sospensione, qualora

il minore si rivelasse ancora degno d'una prognosi favorevole in

ordine alla ricaduta nel reato, valida ai fini della concessione

della sospensione, ben potrebbe fruire, dopo il primo perdono, d'una

prima e, successivamente, anche d'una seconda sospensione

condizionale della pena.

12. - Le ordinanze di remissione del Tribunale per i minorenni di

Perugia, oltre all'art. 3 Cost. (che si è già motivato non essere

invocabile nella specie) fanno riferimento anche all'art. 2 Cost.,

assumendo che "il minore è titolare d'un diritto fondamentale alla

sua educazione, che potrebbe essere pregiudicato qualora, per il

divieto di concedere a lui un secondo perdono giudiziale, dovesse

subire un precoce impatto con il carcere; pertanto potrebbe

profilarsi anche un contrasto della norma di cui all'art. 169 c.p.

con l'art. 2 Cost.".

A parte i dubbi relativi all'"impatto con il carcere" (per il

perdono relativo alla pena pecuniaria non sorgono particolari

questioni) che non sembra possa qualificarsi precoce quando si

verifica (dopo la concessione del perdono per il primo fatto) a

seguito della commissione d'un secondo fatto di reato, va

sottolineato che, rivelatasi errata la favorevole prognosi (formulata

dal giudice in occasione del primo perdono) di non ricaduta nel

reato, l'esecuzione della pena per il secondo reato è da ritenersi

frutto d'una non irrazionale scelta del legislatore, tesa appunto a

realizzare esigenze rieducative del minore. Anche le pene tendono

alla rieducazione, non soltanto le misure liberatorie quali il

perdono giudiziale.

Neppure il riferimento all'art. 2 Cost., può, dunque, condurre

all'invocata dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art.

169 c.p.

13. - Le argomentazioni innanzi addotte valgono anche per ritenere

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

169, ultimo comma c.p., nella parte in cui non limita il divieto di

concessione di ulteriore perdono giudiziale ai casi in cui il

precedente perdono sia stato concesso per fatti delittuosi. Questione

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

L'ordinanza n. 309 Reg. ord. 1980, emessa il 5 marzo 1980 dal

Tribunale per i minorenni dell'Aquila degli Abruzzi e le ordinanze

nn. 338 e 339 Reg. ord. 1981, emesse il 25 febbraio 1981 dallo stesso

Tribunale, sostengono che l'ultimo comma dell'art. 169 c.p. realizzi

un'ingiustificata discriminazione tra i minori che abbiano usufruito

d'un precedente perdono giudiziale per fatti contravvenzionali, ai

quali minori non è consentita la concessione d'un "secondo" perdono,

rispetto ai minori che per gli stessi fatti contravvenzionali siano

stati invece condannati (a questi ultimi minori, può, invece, essere

concesso il perdono giudiziale); e sollevano, in relazione all'art. 3

Cost., la preindicata questione di costituzionalità dell'ultimo

comma dell'art. 169 c.p.

Sono state già ampiamente chiarite le diversità tra gli istituti

del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena e,

conseguentemente, le ragioni per le quali non è irrazionale la

scelta del legislatore che ha ammesso per la sospensione

condizionale, e non per il perdono una "seconda" concessione. E sono

state anche chiarite le ragioni per le quali non è questa Corte che

può dichiarare l'ammissibilità di un "secondo" perdono giudiziale.

Ricordato ciò, poiché le citate ordinanze del Tribunale per i

minorenni dell'Aquila lamentano anch'esse, al pari delle ordinanze

del Tribunale per i minorenni di Perugia, il divieto legislativo di

concessione d'un "secondo" perdono, ogni discussione in proposito

dovrebbe ritenersi conclusa.

Senonché, le ora ricordate ordinanze sottolineano, questa volta,

la discriminazione che i minori, beneficiari d'un "precedente"

perdono giudiziale per fatti contravvenzionali, subirebbero nei

confronti di minori già condannati per gli stessi fatti: ai "già

condannati" è infatti consentito godere del perdono per un secondo

"fatto" mentre ai "già perdonati" non è consentita la concessione

d'un "secondo" perdono.

Anche quest'ultima questione di legittimità costituzionale è

infondata.

Allo stesso modo come, in precedenza, è stata precisata la

diversità tra la situazione del beneficiario di perdono giudiziale

rispetto a quella del beneficiario di sospensione condizionale della

pena, deve ora esser chiarita la diversità della situazione in cui

versa il perdonato, rispetto a quella del condannato, come tale, sia

stata o meno la pena condizionalmente sospesa.

Si è ricordato che il perdono giudiziale, anche quando viene

concesso con sentenza dibattimentale, non presuppone una sentenza di

condanna e che, in conseguenza, il beneficiaro di perdono non

acquista la qualità di condannato: il minore "perdonato", invece

d'esser condannato, viene liberato, ed immediatamente, da ogni

conseguenza sanzionatoria di carattere penale.

Né si può ritenere che dal provvedimento concessivo del perdono

s'evinca che il fatto realizzato dal minore sia di "non grave"

disvalore penale rispetto a quello commesso dal minore che viene

condannato: per quanto concesso a seguito di valutazione di tutti gli

estremi di cui all'art. 133 c.p. (e pertanto anche a seguito della

valutazione del fatto di reato) il perdono giudiziale attiene al

futuro, consegue alla prognosi certa che il minore s'asterrà, in

futuro, dal commettere ulteriori reati, riguarda principalmente il

soggetto e non il fatto.

Certo, anche il disvalore di quest'ultimo, assumendo il ruolo di

criterio, fra gli altri, in base al quale il giudice emette la

precitata prognosi favorevole, contribuisce a determinare

quest'ultima e, conseguentemente, il provvedimento, immediatamente

liberatorio, del perdono. Ma, mentre nessuno può, a beneficio

concesso, stabilire quanta parte abbia giocato, nella formulazione

della prognosi favorevole in ordine alla non "ricaduta", l'esito

della valutazione del fatto (della sua antigiuridicità) rispetto

all'esito della valutazione del soggetto, come tale, e della sua

capacità a delinquere (di cui al capoverso dell'art. 133 c.p.) v'è

da tener presente che il secondo fatto, da parte di chi ha già

goduto d'un precedente perdono (anche quando il primo fatto abbia

natura contravvenzionale), non solo dimostra errata la prognosi

favorevole emessa in occasione del primo fatto ma evidenzia anche che

il minore non ha utilizzato, a fini auto-rieducativi, il

provvedimento penalmente liberatorio, non ha restituito alla società

la fiducia in lui riposta. Il legislatore prende atto che né

quest'ultima né l'ammonimento implicito nel "primo" perdono hanno

avuto effetto risocializzante sul minore: e, pertanto, non

irrazionalmente preclude, una nuova prognosi di non ricaduta nel

reato, ai fini della concessione d'un "secondo" perdono. Lo stesso

legislatore ritiene, dunque, prevalenti rispetto ad altre

considerazioni, che pur potrebbero esser proposte (il secondo fatto

ad esempio potrebbe esser frutto d'una immaturità sicuramente

superabile con l'avanzare dell'età) quelle attinenti

all'insensibilità dimostrata dal minore nei confronti del

significato del perdono precedentemente goduto.

Le indicate ragioni d'insensibilità non si pongono, invece, per

il già condannato: questi, non essendo stato destinatario del

beneficio in esame, versa in diversa situazione, dopo il primo reato;

non ha da utilizzare, a fini rieducativi, alcun provvedimento

immediatamente e definitivamente liberatorio né ha da "restituire"

alla società un'incondizionata fiducia che la stessa società non ha

nutrito in lui. E, pertanto, ove il secondo reato si riveli

principalmente dovuto ad immaturità derivante dalla minore età, lo

stesso legislatore non irrazionalmente esclude preclusioni in ordine

alla concessione del "primo" perdono giudiziale.

È, pertanto, sempre ammissibile, una "nuova" prognosi favorevole,

anche per i già perdonati, di non ricaduta nel reato, valida ai fini

della concessione della sospensione condizionale della pena, tenuto

conto della diversa natura, innanzi chiarita, delle prognosi

relative, rispettivamente, al perdono giudiziale ed alla sospensione

condizionale.

Non irrazionalmente, dunque, il legislatore, atteso il diverso

significato della ricaduta nel reato del già condannato per fatti

contravvenzionali e della "ricaduta" del già perdonato per gli

stessi fatti, ritiene ammissibile la concessione del "primo" (da

sottolinearsi) perdono giudiziale ai già condannati per fatti

contravvenzionali e non la concessione d'un "secondo" perdono ai già

perdonati per gli stessi fatti. A diversità di situazioni, a

diversità di significati della "reiterazione", non irrazionalmente

il legislatore fa corrispondere diverse conseguenze, ai fini della

concessione del perdono, rispettivamente per il già condannato e per

il già perdonato per fatti contravvenzionali.

Anche la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo

comma dell'art. 169 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,

delle più volte citate ordinanze del Tribunale per i minorenni

dell'Aquila, va, dunque, dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 169 c.p. sollevata, in riferimento agli

artt. 2 e 3 Cost., dal Tribunale per i minorenni di Perugia con

ordinanze del 15 dicembre 1978 (Reg. ord. n. 401/79) e dell'11 maggio

1979 (Reg. ord. n. 951/79);

2) dichiara del pari non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 169 c.p., nella

parte in cui non limita il divieto di concessione di ulteriore

perdono giudiziale ai casi in cui il precedente perdono sia stato

concesso per fatti delittuosi, questione sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost., dal Tribunale per i minorenni degli Abruzzi

dell'Aquila con ordinanze del 5 marzo 1980 (Reg. ord. 309/80) e del

25 febbraio 1981 (Reg. ord. n. 338/81 e n. 339/81).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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