Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/07/1973 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169, ultimo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 29 settembre

1971 dal tribunale per i minorenni di Torino nel procedimento penale a

carico di Clementino Luigi, iscritta al n. 455 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del

26 gennaio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale per furto, essendo emerso che

il fatto era legato dal vincolo della continuazione con altri per i

quali era già stato concesso ad un imputato il perdono giudiziale, il

tribunale per i minorenni di Torino, non potendo applicare nuovamente

il beneficio al medesimo imputato, con ordinanza del 29 settembre 1971,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 169

del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per

ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi venga

giudicato, per tutti i fatti, in un unico contesto.

L'ordinanza pone in rilievo la varietà dei motivi per cui minori,

che abbiano commesso episodi da ritenersi legati da unità di disegno

criminoso, vengono frequentemente sottoposti a separati giudizi,

riguardanti ciascuno solo una parte di quegli episodi.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione

della parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato il 15 febbraio 1972, nel quale chiede che la questione sia

dichiarata non fondata.

L'Avvocatura esclude che possa farsi richiamo ai principi affermati

dalla Corte, con le sentenze n. 86 del 1970 e n. 73 del 1971, in tema

di sospensione condizionale della pena. Cio in quanto il perdono

giudiziale, sebbene sia anch'esso applicabile nell'ipotesi di reato

continuato o di più reati in genere, purché in unico giudizio e con

una valutazione contestuale dei fatti e della personalità del minore,

non è soggetto a revoca, in caso di giudizi separati, a differenza

della sospensione condizionale della pena.

Da ciò deriverebbe che il minore chiamato a rispondere, in un

giudizio, di uno o più reati, oltre a non correre il rischio di

perdere, in un giudizio successivo, il beneficio già ottenuto,

conseguirebbe il perdono più facilmente di chi risponde di tutti i

reati in unico giudizio; e, qualora la norma denunziata fosse

dichiarata illegittima, verrebbe a trovarsi in una situazione

ingiustamente più favorevole, traendo, per di più, profitto dalla sua

reticenza. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rimessione, il tribunale per i minorenni di

Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

169 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

nei limiti in cui non consente che possa concedersi il perdono

giudiziale per fatti che risultino legati col vincolo della

continuazione ad altri episodi per i quali l'imputato abbia già

beneficiato del perdono.

2. - Va premesso che l'ordinanza riguarda più violazioni commesse,

bensì, in tempi diversi, ma tutte anteriormente alla concessione, per

una o alcune di esse, del perdono giudiziale. Ciò risulta dal richiamo

ai molti casi in cui i minori che hanno commesso più fatti criminosi

"da ritenersi unificati ex art. 81, cpv., cod. pen., vengono

sottoposti a più giudizi, ciascuno concernente una parte soltanto

degli episodi criminosi, per i più vari motivi, cioè, ad esempio: non

contestualità delle denuncie, competenza territoriale di distinte

autorità giudiziarie in ordine ai singoli episodi, omessa riunione di

procedimenti e, bene spesso, per il fatto che alcuni episodi siano

stati commessi in correità con maggiorenni e quindi giudicati dal

tribunale ordinario per attrazione di competenza".

Ché, se talune violazioni siano successive alla sentenza

irrevocabile di condanna, deve, per esse, applicarsi la disciplina

della recidiva che è inconciliabile, per il suo fondamento razionale e

per i suoi effetti, con quella della continuazione; mentre l'efficacia

interruttiva di fatti processuali diversi (denuncia, querela, arresto,

cattura, contestazione dell'accusa, interrogatorio, citazione a

giudizio ecc.), rispetto a reati per i quali si vorrebbe applicata la

continuazione, deve essere ritenuta o negata caso per caso, con una

valutazione concreta della permanenza o non permanenza del disegno

penalmente antigiuridico.

3. - Così precisati i termini della censura, la questione deve

ritenersi fondata.

Il principio invocato dall'ordinanza è lo stesso che ha informato

la sentenza n. 86 del 1970 e, per qualche riflesso, la sentenza n. 73

del 1971 di questa Corte, in tema di sospensione condizionale della

pena: la prima, per l'estensione del concesso beneficio ai reati legati

col vincolo della continuità, successivamente giudicati; la seconda,

per la consentita reiterazione del beneficio per quei reati

anteriormente commessi che potevano essere giudicati, per connessione,

insieme a quelli per i quali venne concessa la sospensione.

4. - L'Avvocatura generale dello Stato assume che l'analogia non

sussiste, perché la sospensione condizionale è revocabile (art. 168

cod. pen.) e non lo è il perdono giudiziale. Ma questo argomento non

è conferente, perché medesima è la ratio di entrambi gli istituti,

pur nella loro autonomia e nei loro peculiari caratteri: e le regole

che, per legge o per pronunzia della Corte, valgono per l'uno debbono

valere anche per l'altro. Ché, anzi, il favor rei è più giustificato

allorché l'imputato sia un minore degli anni diciotto.

Neppure regge l'obiezione dell'Avvocatura che il giudice poteva

essere indotto a non concedere il perdono se avesse avuto contezza

della reiterazione dei reati. Eguale argomento, invero, potrebbe

addursi per la sospensione condizionale: il giudice poteva essere

indotto a non concederla, se avesse avuto contezza della continuazione.

Ciononpertanto, questa Corte si è - ripetesi - pronunziata, con la

citata sentenza n. 86 del 1970, per la estensibilità del beneficio.

Di più: se il giudice avesse optato per la sospensione

condizionale (la quale presuppone una pronunzia di condanna, che

comporta conseguenze ed obblighi rigorosi), anziché per il perdono

giudiziale, la sospensione ben potrebbe estendersi a reati

anteriormente commessi e a reati che si riportano ad unica generale

ideazione.

Ora, sarebbe non soltanto irrazionale, ma contradittorio che ciò

non potesse avvenire, allorché fosse stato concesso un beneficio

maggiore, qual è il perdono giudiziale, che implica una scelta meno

severa in favore di un reo più meritevole.

D'altronde la concessione del perdono giudiziale non è mai

obbligatoria, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice sui

presupposti richiesti dalla legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 169 del codice

penale, nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono

giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione

a quelli per i quali è stato concesso il beneficio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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