Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1976 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 169,

quarto comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 6 settembre 1974 dal tribunale per i

minorenni di Ancona in quattro procedimenti penali rispettivamente a

carico di Crisci Pietro, Rasicci Roberto, Guiducci Leone e Merra

Francesco ed altro, iscritte ai nn. 516 e 517 del registro ordinanze

1974 e ai nn. 36 e 96 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975, n 48 del

19 febbraio 1975 e n. 120 del 7 maggio 1975;

2) ordinanza emessa il 12 novembre 1974 dal tribunale per i

minorenni di Potenza nel procedimento penale a carico di Silvano Luigi,

iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1976 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse il 6

settembre 1974, nel corso di altrettanti procedimenti penali, il

tribunale per i minorenni di Ancona ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 169, quarto comma, del codice

penale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

La norma impugnata, stabilendo che il perdono giudiziale non può

essere concesso più di una volta, contrasterebbe con il principio di

eguaglianza per l'ingiustificata disparità di trattamento che ne

conseguirebbe tra gli imputati che vengono giudicati congiuntamente per

diversi reati e quelli per i quali per i più vari motivi la riunione

dei procedimenti non sia stata disposta.

Il giudice a quo rileva, inoltre, che la Corte ha già accolto

analoga questione in materia di sospensione condizionale della pena,

per la cui concessione sussisteva lo stesso divieto, dichiarando con la

sentenza n. 73 del 1971, l'illegittimità costituzionale dell'art. 164,

quarto comma, del codice penale "nella parte in cui esclude che possa

concedersi una seconda sospensione condizionale nel corso di nuova

condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con

quella già sospesa, non superi i limiti per l'applicabilità del

beneficio".

2. - Identica questione ha sollevato il tribunale per i minorenni

di Potenza con ordinanza emessa il 12 novembre 1974. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze del tribunale per i minorenni di Ancona e del

tribunale per i minorenni di Potenza sollevano un'identica questione di

legittimità costituzionale. I relativi giudizi possono, perciò,

riunirsi per essere decisi congiuntamente.

2. - L'illegittimità costituzionale del divieto, disposto

dall'art. 169, quarto comma, del codice penale, di concedere il

perdono giudiziale più di una volta, viene prospettata, per contrasto

con il principio di eguaglianza, in riferimento alla ipotesi di reati

che potrebbero essere giudicati congiuntamente, per connessione, e per

i quali, invece, per motivi diversi, si proceda separatamente,

cosicché il conseguimento del beneficio finisce col dipendere da

circostanze estranee alle condizioni prescritte dalla legge.

Nei termini in cui è proposta, la questione è fondata.

Questa Corte, pronunciandosi per l'illegittimità dell'analogo

divieto, prescritto dall'art. 164, quarto comma, c.p. per la

sospensione condizionale della pena, ha affermato che determina una

ingiustificata disparità di trattamento, e, pertanto, lede il

principio di eguaglianza, la norma che consente al giudice di concedere

tale beneficio "in favore di chi abbia commesso più reati in tempi

diversi (tra i quali sussista connessione anche impropria: art. 45

c.p.p.) allorché si tratta di procedimenti riuniti (art. 413 c.p.p.) e

non... allorché la riunione non sia stata attuata o non è attuabile

per le piu varie ragioni..." (sent. n. 73 del 1971).

Tale orientamento deve essere accolto anche con riguardo al divieto

di reiterazione del perdono giudiziale, divieto che - del resto -

questa Corte ha già dichiarato illegittimo per l'ipotesi di reati

collegati dal vincolo della continuazione (sent. n. 108 del 1973),

richiamando la propria conforme giurisprudenza in tema di sospensione

condizionale della pena (sent. n. 86 del 1970). Non vi ha dubbio,

infatti, che anche la norma in esame può determinare una

ingiustificata disparità di trattamento, in quanto, non essendo la

riunione dei procedimenti sempre possibile (come nel caso in cui essi

si svolgano in tempi diversi), né obbligatoriamente prescritta,

nell'ipotesi di connessione, per i reati commessi dallo stesso soggetto

prima della sentenza con cui viene concesso il perdono, soltanto coloro

nei cui confronti si sia proceduto congiuntamente possono godere del

beneficio suddetto, restandone esclusi gli altri.

Ed è appena il caso di avvertire che la concessione del beneficio,

sia nell'ipotesi di procedimenti riuniti, sia in quella di procedimenti

distinti, sempre subordinata alle condizioni qualitative ed ai limiti

quantitativi fissati dallo stesso art. 169 c.p., rappresenta

l'esercizio di una facoltà discrezionale rimessa al prudente

apprezzamento del giudice.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 169, quarto

comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa

concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto

commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che,

cumulata con quella precedente, non superi i limiti per

l'applicabilità del beneficio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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