Art. 170 c.p. — Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

[1]Quando un reato e' il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

[2]La causa estintiva di un reato, che e' elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

[3]L'estinzione di taluno fra piu' reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 82/1994

    Questione inammissibile
    10 marzo 1994

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 169 e 170 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

    Art. 169 c.p. · Art. 170 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 164 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 216/1989

    Questione inammissibile
    20 aprile 1989

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 4 ottobre 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costi…

    Art. 170 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 106/1989

    Questione inammissibile
    9 marzo 1989

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 17 marzo 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 52 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che la prescrizione estintiva della pena fosse estesa anche alla condanna alla pena di morte o dell'ergastolo. Richiamo qui ciò che ho esposto a proposito della non accettata proposta di rendere prescrittibili i reati punibili con le predette pene. Tali ragioni sono ancora più forti rispetto alla prescrizione della pena, perchè questa presuppone che la responsabilità del colpevole sia stata irrevocabilmente accertata. Anche per il codice del 1889 la pena dell'ergastolo era imprescrittibile, e nessuna voce autorevole, ch'io sappia, si è mai levata a protestare contro questa saggia disposizione, malgrado i sentimenti di eccessiva indulgenza verso i delinquenti che si erano fatti strada nella legislazione e nella dottrina del tempo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 85

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art170 · fonte del testo

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