Art. 167 c.p. — Estinzione del reato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 28 febbraio 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.

[2]In tal caso non ha luogo l'esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 28 febbraio 1990

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 167 c.p., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27928/2025

    20 ottobre 2025
    • Cittadinanza

    In tema di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, l'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza che l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, è un "effetto penale" che cessa a seguito della riabilitazione, cui la parte può accedere ai sensi dell'art. 178 c.p.; non è invece sufficiente, allo stesso fine, il solo positivo decorso del tempo conseguente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, previsto dagli artt. 163 e 167 c.p..

    Art. 167 c.p. · Art. 6 Nuove norme sulla cittadinanza · Art. 178 c.p. · Art. 163 c.p.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 27 ↗

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 21603/2024

    30 maggio 2024

    La Prima Sezione penale ha affermato che il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di cognizione in violazione del disposto di cui all’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena.

    Art. 167 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 210/2020

    Questione inammissibile
    9 ottobre 2020

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 167 cod. pen., nella parte in cui non prevede la revoca della declaratoria di estinzione del reato nel caso in cui sopravvenga a tale pronuncia l'accertamento dell'avvenuta commissione, da parte del condannato con pena condizionalmente sospesa e nei termini stabiliti, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole. L'ordinanza di rimessione ha omesso sia di descrivere adeguatamente la fattispecie del giudizio a quo, sia di indicare se l'istanza di declaratoria di estinzione del reato sia stata suffragata da adeguata certificazione, relativa al casellario giudiziale. Così facendo, il giudice a quo ha mancato di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui la commissione di un nuovo reato che si pone come ostativa alla dichiarazione di estinzione del reato deve essere accertata con sentenza passata in giudicato, in ragione della presunzione di non colpevolezza. Inoltre, il dubbio sollevato è relativo a una mera eventualità (che il condannato, richiesta l'estinzione del reato, abbia compiuto, nel termine quinquennale, reati non ancora oggetto di accertamento, dei quali tuttavia l'ordinanza non offre alcun elemento dimostrativo) ed è attinente a questioni premature e puramente astratte, essendo il rimettente chiamato a pronunciarsi sull'estinzione del reato e non sulla revoca della medesima. ( Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 92 del 2020, n. 203 del 2019, n. 101 del 2019, n. 64 del 2019 e n. 107 del 1998 ). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la questione incidentale è inammissibile, in quanto ipotetica o prematura, se l'applicazione della norma censurata è solo eventuale e successiva, ciò che esclude la rilevanza attuale della stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2020 e n. 217 del 2019; ordinanze n. 259 del 2016 e n. 161 del 2015 ).

    Art. 167 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 676 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 131/1986

    Questione infondata
    9 giugno 1986

    Secondo la giurisprudenza della Cassazione riguardo all'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, anche i soggetti che beneficiano della sospensione condizionale della pena principale possono, in concreto, comunque godere dell'eliminazione o della riduzione della sospensione della patente di guida ivi previste a seguito di concessione di amnistia o indulto. Va perciò esclusa la violazione del principio di eguaglianza prospettata in base all'inesatto assunto interpretativo che tali soggetti, pur essendo più meritevoli, non potessero goderne. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, in parte qua).

    Art. 11 Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia · Art. 163 c.p. · Art. 166 c.p. · Art. 167 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art167 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari