Art. 4 — Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

  • a)ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualita' o professionalita' non sia estinta o revocata, e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646;
  • b)a coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o piu' condanne a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di eta' superiore a sessantacinque anni, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:
  • a)delle condanne per le quali e' intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;
  • b)dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;
  • c)dei reati estinguibili per effetto della presente o di precedenti amnistie. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.

Testo vigente dal 15 dicembre 1986

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-12-12;861~art4 · fonte del testo

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