Codice penale

Art. 152 c.p. — Remissione della querela

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[1]Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

[2]La remissione e' processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di persistere nella querela.

[3]La remissione puo' intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

[4]La remissione non puo' essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione puo' essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Secondo il progetto avevasi la remissione tacita della querela quando il querelante avesse compiuto fatti incompatibili con la querela proposta. La Commissione parlamentare propose invece che si dicesse: «fatti incompatibili con la volontà di mantenere la querela». Io, convenendo nell'opportunità di migliorare la formula, prescelsi la frase: «fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela» (art. 152), affinchè risulti chiaro che l'incompatibilità deve essere tra la volontà manifestata e i fatti rivelatori di una volontà opposta. La predetta Commissione consigliò inoltre di consentire che la remissione venga subordinata al pagamento delle spese da parte del querelato, perchè ciò, a suo avviso, agevolerebbe le remissioni, con notevoli effetti d'indole sociale. A me tuttavia non è sembrato opportuno derogare al sistema adottato, che è pur quello del diritto vigente. La manifestazione di volontà del privato sarebbe vincolata ad interessi patrimoniali, e la remissione dovrebbe rimanere inefficace sino a che il querelato avesse pagato le spese, sia pure entro il termine fissato dal giudice. Ciò darebbe luogo a dannose complicazioni procedurali. D'altronde il codice di procedura penale, pur stabilendo che le spese del procedimento sono sempre a carico del remittente, consente che le parti convengano fra loro che le spese stesse siano totalmente o parzialmente sostenute dal querelato; ma, naturalmente, questo patto tra privati non deve pregiudicare il diritto dello Stato di riscuotere direttamente dal remittente le spese medesime.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 77

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art152 · fonte del testo

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