Art. 152 c.p. — Remissione della querela
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[1]Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
[2]La remissione e' processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di persistere nella querela.
[3]La remissione puo' intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
[4]La remissione non puo' essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione puo' essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 30 dicembre 2022
