Corte costituzionale

Ordinanza n. 248/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/11/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della

legge 3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica per

la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione

civile in seguito ad amnistia), promosso con ordinanza emessa il 12

ottobre 1982 dal Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di

Capovani Mirto, iscritta al n. 875 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno

1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 12 ottobre

1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978,

n. 405, "nella parte in cui non prevede altre cause di estinzione del

reato, all'infuori dell'amnistia, per poter decidere sull'impugnazione

ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che

concernono gli interessi civili";

ritenuto che le censure prospettate investono concretamente la

mancata estensione dell'art. 12 della legge n. 405 del 1978 alla morte

del reo, unica causa estintiva rilevante nel processo a quo;

considerato, quanto all'art. 3 Cost., che la Corte con la sentenza

n. 68 del 1983 - nel dichiarare non fondata, in riferimento a tale

parametro, la questione di legittimità dell'art. 12 della legge 3

agosto 1978, n. 405, nella parte in cui non prevede che anche

nell'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione il giudice

dell'impugnazione possa decidere sull'impugnazione stessa ai soli

effetti dei capi concernenti gli interessi civili - ha ribadito il

principio, già fissato con la sentenza n. 202 del 1971, secondo il

quale le diversità di trattamento della prescrizione rispetto

all'amnistia trovano giustificazione nel collegamento dell'effetto

estintivo della prescrizione ad un evento, quale il decorso del tempo,

sottratto, contrariamente a quanto avviene per l'amnistia, ad ogni

discrezionalità;

e che tale principio è valido anche con riguardo alla morte del

reo, che dall'art. 152 c.p. viene presa in considerazione, ai fini

dell'estinzione del reato, come mero fatto, comportante, oltre tutto,

il venir meno dello stesso rapporto processuale penale;

che, quanto all'art. 24 Cost., il giudice a quo adduce

argomentazioni che insistono sulla disparità di trattamento fra

l'amnistia e la morte del reo, senza concretamente motivare con

riguardo al diritto di difesa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n.

405, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n.

405, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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