Art. 147 c.p. — Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena

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[1]L'esecuzione di una pena puo' essere differita:

[2]1° se e' presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;

[3]2° se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica;

[4]3° se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da piu' di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi e' modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

[5]Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non puo' essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia e' successivamente rinnovata.

[6]Nel caso indicato nel numero 3°, il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 23 marzo 2001

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 66/2026

    Questione infondata
    30 aprile 2026

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 111, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dell’art. 147 cod. pen., nella parte in cui non prevede che il tribunale di sorveglianza che accerti uno stato di irreversibile incapacità psicofisica del condannato possa dichiarare il non luogo a procedere all’esecuzione invece di differire l’esecuzione della pena. A differenza di quanto ritenuto dal rimettente, il tribunale di sorveglianza, quando sussista una condizione di grave infermità irreversibile, nel disporre il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, può dare conto della scelta di non fissare alcun termine per il differimento proprio, in base alla documentazione clinica acquisita; ciò ferma, in ogni caso, la revocabilità del rinvio disposto allorché si accerti che quelle condizioni sono cessate.

    Art. 147 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

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  • Sentenza n. 279/2013

    Questione inammissibile
    22 novembre 2013

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 cod. pen. - «nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità» - impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 della CEDU, con specifico riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 8 gennaio 2013, Torreggiani contro Italia. È da riconoscere la sussistenza effettiva del vulnus denunciato dai rimettenti e della necessità che l'ordinamento si doti di un rimedio idoneo a garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario del detenuto che sia costretto a vivere in condizioni contrarie al senso di umanità. Tuttavia, le questioni risultano inammissibili per la pluralità di soluzioni normative che potrebbero essere adottate; pluralità che fa escludere l'asserito carattere "a rime obbligate" del richiesto intervento additivo sull'art. 147 cod. pen. D'altra parte, potrebbe essere necessaria la definizione di criteri in base ai quali individuare il detenuto o i detenuti nei cui confronti il rinvio può essere disposto, in modo da tenere anche conto delle esigenze di "difesa sociale", richiamate nelle ordinanze di rimessione. Ne consegue che, da vari punti di vista, risulta la pluralità di possibili configurazioni dello strumento normativo occorrente per impedire che si protragga un trattamento detentivo contrario al senso di umanità, in violazione degli artt. 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione quest'ultimo all'art. 3 della CEDU, e a fronte di tale pluralità, il «rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario» comporta una dichiarazione di inammissibilità delle questioni. Va, tuttavia, sottolineato «come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia». - Sulla inammissibilità - dovuta al rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario - delle questioni di legittimità costituzionale che evidenzino problemi rispetto ai quali non si profilino conclusioni costituzionalmente obbligate: sentenza n. 23 del 2013. - Per un monito al legislatore - analogo a quello contenuto nella parte conclusiva della sentenza di cui alla massima - relativo alla anomalia insita nella correlazione tra la disciplina della sospensione della prescrizione estintiva dei reati (art. 159, primo comma, cod. pen.) e quella della sospensione del processo per incapacità dell'imputato (artt. 71 e 72 cod. proc. pen.): sentenza n. 23 del 2013.

    Art. 147 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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  • Ordinanza n. 336/1999

    Questione infondata
    20 luglio 1999

    Manifesta infondatezza della questione, poiché - posto che l'istituto del differimento della esecuzione della pena in pendenza della domanda di grazia ha il suo fondamento nella giusta preoccupazione del legislatore che, nelle more dell'istruttoria della pratica di grazia, il condannato possa essere sottoposto alla esecuzione della pena prima che la sua istanza venga esaminata e decisa; e considerato che la previsione secondo la quale il differimento non può superare complessivamente sei mesi è stata dettata dalla esigenza di impedire un differimento della esecuzione per tempo indeterminato - risulta priva di qualsiasi rilievo costituzionale la circostanza, prospettata dal giudice 'a quò, che il sistema delineato non terrebbe conto del diverso trattamento che di riflesso verrebbe ad essere riservato ai condannati i quali maturino, in tempi diversi, il proposito di avanzare domanda di grazia, essendo tale profilo, di mero fatto, naturale ed ineludibile conseguenza di qualsiasi istituto che configuri l'esercizio di determinate facoltà entro un dato termine.

    Art. 147 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art147 · fonte del testo

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