Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/08/1979 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 589,

comma quinto, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 giugno 1977 dal pretore di Mesagne nel

procedimento penale a carico di Sconosciuto Angelo, iscritta al n. 411

del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 293 del 26 ottobre 1977;

2) ordinanza emessa il 13 settembre 1977 dal pretore di Orvieto nel

procedimento penale a carico di Gagliardi Ercolani Giacomo, iscritta al

n. 138 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1978.

Udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il difensore di tale Angelo Sconosciuto, condannato ed in

espiazione di pena, proponeva incidente di esecuzione avanti al pretore

di Mesagne, adducendo le condizioni di grave infermità fisica

dell'interessato per chiedere la sospensione dell'esecuzione della

pena. La difesa dello Sconosciuto sollevava inoltre questione di

legittimità costituzionale dell'art. 589, comma quinto, del codice di

procedura penale, che in questo caso riserva la sospensione

dell'esecuzione della pena all'esclusiva ed insindacabile competenza

del Ministro della giustizia, per asserito contrasto con gli artt. 3,

24 e 25 della Costituzione. Il pretore riteneva tale questione

rilevante ai fini del decidere, in quanto a norma della disposizione

impugnata egli sarebbe stato incompetente a conoscere dell'istanza di

scarcerazione dello Sconosciuto, e non manifestamente infondata. La

norma in questione risulterebbe in contrasto con l'art. 13 Cost., che

prescrive un atto motivato dell'autorità giudiziaria per qualsiasi

restrizione della libertà personale, e con l'art. 24 Cost., che

garantisce il diritto di difesa - carente nella specie, si assume, di

fronte al potere discrezionale del Ministro - in ogni stato e grado del

procedimento. i poi prospettata la violazione di altre regole

costituzionali. Al Ministro della giustizia sarebbe consentito, in

violazione dell'art. 102 Cost., di interferire in una funzione che è

invece propria dell'ordine giudiziario. Sarebbe anche offeso il

principio di eguaglianza, consacrato nell'art. 3 Cost., perché la

stessa facoltà di differimento dell'esecuzione della pena, attribuita

al Ministro dopo che l'espiazione è iniziata, spetta invece agli

organi giudiziari prima che l'ordine di carcerazione sia eseguito, con

il risultato che il trattamento del condannato verrebbe a mutare, da un

caso all'altro, secondo un arbitrario ed irragionevole criterio

discretivo. L'ordinanza di rinvio è stata emessa il 29 giugno 1977, e

ritualmente notificata e pubblicata.

2. - Analoga questione è sollevata dal pretore di Orvieto, con

ordinanza 13 settembre 1977, anche questa ritualmente notificata e

pubblicata, in seguito ad istanza di rinvio dell'esecuzione della pena

presentata da tale Giacomo Gagliardi Ercolani. Il giudice a quo

argomenta, sostanzialmente in base alle stesse considerazioni del

pretore di Mesagne, la difformità dell'art. 589, comma quinto, c.p.p.

dalle norme costituzionali che governano i provvedimenti restrittivi

della libertà personale, e riservano agli organi giurisdizionali le

attribuzioni devolute nella specie al Ministro della giustizia (artt.

13, 101, 102 e 111 Cost.). Il pretore di Orvieto assume, inoltre, che

la disposizione censurata lede l'art. 24 della Costituzione. Col

prevedere la sospensione dell'esecuzione della pena, il legislatore

avrebbe presupposto il diritto del condannato a che gli organi

competenti la concedano, quando sussistono le condizioni a tal fine

prescritte dalla legge; d'altra parte esso avrebbe lasciato questo

diritto privo di tutela, dal momento che la sospensione dell'esecuzione

della pena è esclusivamente ed insindacabilmente disposta dal Ministro

della giustizia. Infine, si denunzia anche da questo giudice a quo la

violazione del principio costituzionale di eguaglianza, sempre per il

rilievo che nel regime del rinvio facoltativo dell'esecuzione della

pena vi sarebbe un'ingiustificata discriminazione fra i condannati,

secondo se l'ordine di carcerazione sia eseguito, o no.

3. - Non essendovi state costituzioni di parti, entrambi i giudizi

come sopra promossi vengono alla cognizione della Corte, convocata in

camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge

11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rinvio del pretore di Mesagne e del pretore di

Orvieto sollevano, sebbene sotto profili parzialmente diversi, la

stessa questione di legittimità costituzionale. I due giudizi, con

esse instaurati avanti questa Corte, possono perciò essere riuniti e

decisi congiuntamente.

2. - L'una e l'altra ordinanza di rimessione muovono dall'assunto

che l'art. 589, comma quinto, del codice di procedura penale confligge

con l'art. 13, comma secondo, della Costituzione. La disposizione

censurata attribuisce al Ministro della giustizia - nelle ipotesi

previste dall'art. 147 del codice penale, e quando l'ordine di

carcerazione del condannato sia già stato eseguito - il potere di

sospendere l'esecuzione della pena. I giudici a quibus ritengono che,

con ciò, vi sia illegittima interferenza dell'esecutivo nell'ambito

che, ai sensi dell'art. 13 Cost., è invece esclusivamente riservato

agli organi giudiziari. Discenderebbe di qui la violazione degli altri

precetti costituzionali, come viene prospettata, sostanzialmente negli

stessi termini, nelle due ordinanze di rinvio. La previsione della

discrezionale ed insindacabile competenza dell'autorità amministrativa

implica, si assume, che viene meno la tutela giurisdizionale del

diritto del condannato, assicurata dall'art. 24 Cost., ed, inoltre, che

risultano lese le norme costituzionali concernenti la funzione propria

dell'ordine giudiziario (articoli 101, 102, 111 della Costituzione). Ne

seguirebbe, infine anche la violazione del principio di eguaglianza,

sancito nell'art. 3 Cost.: ai sensi del comma terzo dell'art. 589,

c.p.p., il potere di differire l'esecuzione della pena, quando questa

non è ancora iniziata, spetta, sempre nelle ipotesi contemplate

dall'art. 147 c.p., agli organi giudiziari, cioè al pubblico

ministero o al pretore competenti per l'esecuzione; la disposizione

censurata avrebbe, dunque, introdotto un'arbitraria ed irragionevole

discriminazione fra il condannato che "per qualsivoglia causa, e al

limite anche per fatto proprio, si sia sottratto all'ordine di

carcerazione", ed il condannato che espia la pena, nei confronti del

quale è prevista la competenza del Ministro.

3. - Per le ragioni sopra esposte, occorre prima di tutto indagare

se l'art. 589, comma quinto, c.p.p., confligga, come ritengono i

giudici a quibus, con l'art. 13, comma secondo, Cost. La questione è

fondata. Il caso di specie è quello, previsto nell'art. 147, comma

primo, n. 2, c.p., di un condannato che versa in condizioni di grave

infermità fisica. Il Ministro della giustizia è al riguardo investito

di un potere discrezionale ed insindacabile, che egli esercita, sia col

disporre sia col negare la sospensione dell'esecuzione della pena. Si

tratta però di materia certamente sottratta alla competenza degli

organi esecutivi, in forza della fondamentale ed inderogabile garanzia

costituzionale, consacrata nella norma della quale è denunziata la

violazione, che esige l'atto motivato dell'autorità giudiziaria per

qualsiasi restrizione della libertà personale.

La Corte ha del resto, in riferimento all'art. 13, comma primo,

Cost., già dichiarato l'illegittimità costituzionale di altre

disposizioni di legge, le quali conferivano al Ministro della giustizia

poteri sotto vario riguardo interferenti nell'ambito in cui devono

operare la riserva di competenza degli organi giudiziari, e la connessa

tutela della libertà personale: il potere di revocare ex art. 207,

comma ultimo, c.p., le misure di sicurezza, prima che sia decorso il

tempo corrispondente alla durata minima fissata dalla legge (sentenza

n. 110 del 1974), nonché il potere di concedere, ex art. 43 del r.d.

28 maggio 1931, n. 602, la liberazione condizionale prevista e regolata

nell'art. 176 c.p. (sentenza n. 204 del 1974). Quest'orientamento va

riaffermato nel presente giudizio anche per altre considerazioni. Come

nei casi decisi con le pronunzie sopra citate, così nella specie, il

potere attribuito al Ministro non trae alcun fondamento dalle regole

costituzionali (artt. 107 e 110 Cost.), che a questo organo riconoscono

espressamente certe attribuzioni, sempre, però, sul presupposto che

egli c membro del Governo, responsabile dell'organizzazione e dei

servizi del suo dicastero.

A ciò si aggiunge che il decidere intorno al rinvio

dell'esecuzione della pena concerne per un verso le restrizioni della

libertà personale, e per l'altro l'attuazione della potestà punitiva

dello Stato: la quale ultima - è stato affermato nella sentenza n. 204

del 1974, e deve ripetersi in questa sede - non può essere spostata in

capo al Ministro, senza vulnerare la sfera degli organi ad essa

istituzionalmente preposti. La norma attributiva della competenza al

Ministro va dunque dichiarata costituzionalmente illegittima perché

contrasta, non soltanto con l'art. 13, ma con il sistema della

Costituzione, nonché con il principio dell'esclusività della funzione

propria dell'ordine giudiziario, e della sua distinzione dagli altri

poteri dello Stato.

Il rinvio dell'esecuzione della pena resterà conseguentemente

affidato, anche ad espiazione iniziata, agli organi giudiziari -

pubblico ministero o pretore - competenti per l'ipotesi che l'ordine di

carcerazione del condannato non sia stato ancora eseguito. Tale

previsione normativa risulta dal disposto dell'art. 589, comma terzo,

c.p.p., ed esce indenne, occorre precisare, dalle censure mosse al

comma quinto dello stesso art. 589, c.p.p., oggetto del presente

giudizio. Non si ha infatti alcuna violazione del principio di

uguaglianza, perché la parità di trattamento dei condannati è

assicurata in ogni caso in cui viene in considerazione la facoltà di

sospendere l'esecuzione della pena, e così anche in quello di cui si

discute. I rilievi sopra svolti assorbono, poi, gli altri profili della

questione, sotto i quali si deduce che al Ministro è consentito di

invadere un ambito precluso agli organi del potere esecutivo: una volta

che differimento e sospensione dell'espiazione della pena sono rimessi

agli organi dell'esecuzione penale, qualsiasi decisione, non importa se

favorevole o sfavorevole all'interessato, sarà sempre, e in piena

aderenza ai precetti della Costituzione, il risultato di un atto

motivato dell'autorità giudiziaria.

4. - Resta tuttavia da considerare che nelle ordinanze di rinvio è

altresì prospettata la violazione dell'art. 24 Cost. I giudici a

quibus assumono che, sussistendo le condizioni prescritte per la

sospensione dell'esecuzione della pena, il condannato abbia diritto ad

ottenerne l'accertamento e ad ottenere, in conseguenza, detta

sospensione. La competenza in proposito attribuita al Ministro sarebbe

incostituzionale, sotto il profilo qui considerato, proprio in quanto

il discrezionale ed insindacabile provvedimento amministrativo di

quest'organo sfugge ai rimedi giurisdizionali, che dovrebbero

presidiare il diritto del condannato.

Ora, è principio di civiltà giuridica che al condannato sia

riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive, e

garantita quella parte di personalità umana, che la pena non intacca.

Tale principio è accolto nel nostro ordinamento: nell'art. 27, comma

terzo, Cost. è detto, anzitutto, che "le pene non possono consistere

in trattamenti contrari al senso di umanità"; ed è, allora, alla luce

di questo precetto che, nel caso in esame, va considerato il

trattamento del condannato. L'espiazione della pena offenderebbe il

senso di umanità, al quale è manifestamente ispirata la citata

statuizione costituzionale, se non fosse sospesa o differita con

riguardo a chi versa nelle condizioni di infermità previste nell'art.

147, comma primo, n. 2, c.p. Deve infatti trattarsi di grave infermità

fisica non suscettibile di guarigione mediante le cure o l'assistenza

medica disponibili nel luogo di detenzione.

D'altra parte, qui si tratta di rinvio facoltativo dell'esecuzione

della pena: agli organi giudiziari spetta pur sempre una competenza

discrezionale, diversamente dalle altre ipotesi in cui, secondo il

codice penale, detto rinvio è obbligatorio. Il che implica che gli

organi competenti sono chiamati non soltanto a verificare la presenza

delle condizioni richieste dalla legge perché sia sospesa l'esecuzione

della pena, ma anche ad apprezzare opportunamente le ragioni

giustificative della sospensione - nella specie, la grave infermità

fisica dell'interessato - in rapporto ad altre considerazioni, le quali

possono di volta in volta rilevare per il provvedimento da emettere.

Siamo comunque di fronte ad un provvedimento che, sia se concede

sia se nega il rinvio dell'esecuzione della pena, incide nella sfera

della libertà personale del soggetto. La tutela giurisdizionale della

posizione soggettiva del condannato discende, dunque, da questa natura

dell'atto riservato agli organi giudiziari, e dalla conseguente

applicabilità, nel nostro caso, dei rimedi previsti dal codice di

procedura penale. Precisamente, è da ritenere che, allo stato attuale

della legislazione, l'interessato possa proporre incidente di

esecuzione ex art. 628, comma secondo, c.p.p. avverso il rifiuto o la

revoca del provvedimento di sospensione, e ricorso per cassazione, ex

art. 631, comma secondo, c.p.p., contro l'ordinanza con cui il giudice

decide su tale incidente. Diversamente, sarebbe leso l'art. 24 Cost.

La conclusione alla quale questa Corte è pervenuta esclude una simile

conseguenza; al tempo stesso, essa assicura che la sospensione

dell'esecuzione della pena ricada nell'ambito di competenza

dell'autorità giudiziaria, e sia circondata dalle garanzie connesse

con l'esercizio della giurisdizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 589, comma

quinto, del codice di procedura penale nella parte in cui - nel caso

previsto dall'art. 147, comma primo, n. 2 del codice penale -

attribuisce al Ministro della giustizia il potere di sospendere

l'esecuzione della pena, quando l'ordine di carcerazione del condannato

sia già stato eseguito.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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