Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus , le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 135 cod. pen., nella parte in cui stabilisce il tasso di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive in ragione di 250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena detentiva, anziché il diverso tasso, previsto dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., di 75 euro per un giorno di pena detentiva, aumentabili fino al triplo tenuto conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il giudice a quo da un lato censura una disposizione destinata ad operare in una pluralità di ipotesi - dalla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nel caso previsto dall'art. 2, comma 3, cod. pen., alla determinazione del limite massimo di pena che consente i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna ai sensi, rispettivamente, degli artt. 163, comma 1, e 175, comma 2, cod. pen. - del tutto distinte rispetto alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, che viene in considerazione nel procedimento a quo e, dall'altro, omette di censurare la disposizione di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, che detta lo speciale criterio di ragguaglio applicabile nel caso concreto. È comunque auspicabile che il legislatore intervenga a porre rimedio alla eccessiva onerosità, per molti condannati, della sostituzione della pena pecuniaria, nel quadro di un complessivo intervento volto a restituire effettività a essa, anche attraverso una revisione degli attuali, farraginosi meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale. ( Precedenti citati: sentenza n. 279 del 2019 e n. 131 del 1979 ).
Art. 135 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.