Art. 135 c.p. — Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

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((Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando quattrocento lire, o frazione di quattrocento lire, per un giorno di pena detentiva)).

Testo in vigore dal 7 dicembre 1947 al 8 agosto 1961

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 15/2020

    Questione inammissibile
    11 febbraio 2020

    Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus , le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 135 cod. pen., nella parte in cui stabilisce il tasso di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive in ragione di 250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena detentiva, anziché il diverso tasso, previsto dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., di 75 euro per un giorno di pena detentiva, aumentabili fino al triplo tenuto conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il giudice a quo da un lato censura una disposizione destinata ad operare in una pluralità di ipotesi - dalla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nel caso previsto dall'art. 2, comma 3, cod. pen., alla determinazione del limite massimo di pena che consente i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna ai sensi, rispettivamente, degli artt. 163, comma 1, e 175, comma 2, cod. pen. - del tutto distinte rispetto alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, che viene in considerazione nel procedimento a quo e, dall'altro, omette di censurare la disposizione di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, che detta lo speciale criterio di ragguaglio applicabile nel caso concreto. È comunque auspicabile che il legislatore intervenga a porre rimedio alla eccessiva onerosità, per molti condannati, della sostituzione della pena pecuniaria, nel quadro di un complessivo intervento volto a restituire effettività a essa, anche attraverso una revisione degli attuali, farraginosi meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale. ( Precedenti citati: sentenza n. 279 del 2019 e n. 131 del 1979 ).

    Art. 135 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 214/2014

    Questione inammissibile
    18 luglio 2014

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., della disposizione combinata degli artt. 135 cod. pen. (come modificato dall'art. 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009) e 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che, ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi con la pena pecuniaria, il valore giornaliero della pena detentiva non possa essere inferiore ad euro 250, anziché ad euro 97. Il rimettente chiede di sostituire il censurato coefficiente di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie con quello di 97 euro, individuato applicando al precedente coefficiente (di 38 euro) un aumento percentuale pari a quello massimo che avrebbe dovuto essere apportato, in termini reali, alle pene pecuniarie in forza dei criteri di delega di cui all'art. 3, comma 65, della legge n. 94 del 2009, rimasta inattuata. In tal modo, tuttavia, il giudice a quo invoca un intervento sostitutivo che comporta scelte di politica criminale riservate al legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, atteso che la scelta di modificare il rapporto tra pena detentiva e pena pecuniaria oltre i limiti necessari a compensare la svalutazione monetaria (che è alla base dei criteri di delega innanzi indicati) rientra nell'ambito della discrezionalità legislativa. - Sulla inammissibilità delle questioni che richiedono interventi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 134/2012 e 36/2012.

    Art. 135 c.p. · Art. 3 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica · Art. 53 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 232/1976

    Altra decisione
    24 novembre 1976

    ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe Vengano restituiti ai tribunali di Larino, di Roma, di Como, di Benevento, di Crotone e di Lanciano, alla Corte d'appello di Venezia e alla Corte suprema di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI -…

    Art. 110 c.p. · Art. 45 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi · Art. 32 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 7 dicembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 1945 al 7 dicembre 1947. 6 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando tolto: cento aggiunto: quattrocento lire, o frazione di tolto: cento lire, di pena pecuniaria aggiunto: quattrocento lire, per un giorno di pena detentiva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art135 · fonte del testo

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