Codice di procedura penale

Art. 678 c.p.p. — Procedimento di sorveglianza

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Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi e' motivo di dubitare dell'identita' fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. 211 230 Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalita', il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla liberta' personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

211

La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 21 maggio 2014, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 28/05/2014, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica".

Corte Costituzionale

230

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 5 giugno 2015, n. 97 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica".

Testo in vigore dal 11 giugno 2015 al 10 novembre 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 337/1994

    Questione inammissibile
    22 luglio 1994

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, sollevata, in riferimento agli artt. 13, 24, 27 e 111 della…

    Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 11 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2014 al 11 giugno 2015. 2 parole tolte.

… di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. tolto: 3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 5 giugno 2015, n. 97 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art678 · fonte del testo

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