Corte costituzionale

Sentenza n. 168/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1972 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

636, 637, 642, secondo comma, 645 e 646 del codice di procedura penale

e degli artt. 102 e 109, secondo comma, del codice penale, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1971 dal giudice di sorveglianza

del tribunale di Pisa nel procedimento per misure di sicurezza a carico

di Librera Gennaro, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5

maggio 1971;

2) ordinanze emesse il 24 maggio 1971 dal giudice di sorveglianza

del tribunale di Firenze nei procedimenti per misure di sicurezza a

carico di D'Alessandro Vincenzo e di Conti Luigi, iscritte ai nn. 431 e

432 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972;

3) ordinanza emessa il 22 novembre 1971 dal giudice di sorveglianza

del tribunale di Firenze nel procedimento per misure di sicurezza a

carico di Carrabs Guido, iscritta al n. 467 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9

febbraio 1972;

4) ordinanza emessa il 31 gennaio 1972 dal giudice di sorveglianza

del tribunale di Torino nel procedimento per misure di sicurezza a

carico di Cadin Renzo, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1972

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26

aprile 1972;

5) ordinanze emesse l'8 e il 20 marzo 1972 dal giudice di

sorveglianza del tribunale di Firenze nei procedimenti per misure di

sicurezza rispettivamente a carico di Pandi Giorgio e di Bruni

Giancarlo, iscritte ai nn. 138 e 154 del registro ordinanze 1972 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24

maggio 1972 e n. 158 del 21 giugno 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del'11 ottobre 1972 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 15 febbraio 1971 il giudice di sorveglianza

presso il tribunale di Pisa, nel corso del procedimento per la revoca

della misura di sicurezza a carico di Librera Gennaro, ha sollevato di

ufficio, in riferimento agli artt.3, primo comma, 13, primo e secondo

comma, 27, secondo comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione,

la questione di legittimità degli artt. 646 e 642, secondo comma, del

codice di procedura penale, nelle parti in cui rispettivamente

dispongono che l'efficacia del provvedimento del giudice di

sorveglianza resti sospesa in pendenza del termine stabilito per il

ricorso del pubblico ministero, nonché a seguito della proposizione e

sino alla definizione del ricorso medesimo. E ciò diversamente da

quanto preveduto per l'impugnazione dell'interessato, alla quale il

secondo comma dell'art. 642 non attribuisce, invece, un'analoga

efficacia, a meno che lo stesso p.m. consenta la sospensione della

esecuzione del provvedimento predetto.

Nell'ordinanza si assume che la rilevanza della questione è da

cogliere nel fatto che essa investe la legittimità di norme limitative

della efficacia esecutiva al provvedimento di revoca di misura

detentiva, contro il quale, sebbene non ancora pronunziato, è tuttavia

da presumere verrà proposta impugnazione dal p.m., nel caso la

decisione in esso contenuta risulti difforme dal parere negativo già

espresso dall'organo predetto.

Nel merito si premettono alcune considerazioni volte a dimostrare

l'analogia fra i provvedimenti di libertà provvisoria nei confronti di

imputati in attesa di giudizio (per i quali peraltro, la legge 5

novembre 1970, n. 824, ispirata a favor libertatis, ha negato l'effetto

sospensivo all'impugnazione del p.m., contro le ordinanze di

scarcerazione) e quelli concernenti la revoca di misure di sicurezza

detentiva, sotto l'aspetto comune della garanzia della libertà

personale. E ciò al fine di dimostrare che, al lume dei principi

costituzionali, non può ammettersi, nel procedimento per misure di

sicurezza, la preminenza della potestà del p.m., avente qualificazione

di parte processuale, su quella del giudice di sorveglianza, in ordine

all'efficacia di provvedimenti attinenti a restrizioni della libertà

della persona internata. Preminenza risultante così dall'art. 646

c.p.p., il quale stabilisce non avere effetto la pronunzia del giudice

circa la revoca della misura di sicurezza in pendenza del termine di

impugnazione del p.m., come dall'art. 642 che sospende l'esecuzione

della pronunzia suddetta, nel caso l'impugnazione venga proposta. Tali

norme sarebbero, quindi in contrasto col sistema processuale vigente,

in quanto escludono nel procedimento in questione l'attuazione del

principio, secondo cui la libertà personale può essere ristretta

soltanto con provvedimento del giudice, e non in conseguenza di un atto

di parte, quale è appunto il pubblico ministero.

In contrasto con la garanzia costituzionale della libertà della

persona e con elusione dei principi di cui agli artt. 3 e 27, comma

secondo, della Costituzione, si osserva, risulta inoltre diversamente

disciplinato in confronto dell'analogo mezzo esperibile dal p.m., il

ricorso della parte privata.

Con altre ordinanze come in epigrafe specificate, di identico

contenuto, emesse il 24 maggio 1971 nel corso di procedimenti promossi

dal p.m. per la dichiarazione di abitualità a delinquere e per la

conseguente applicazione di misure di sicurezza, il giudice di

sorveglianza presso il tribunale di Firenze ha denunziato di ufficio

l'illegittimità costituzionale delle seguenti norme:

a) dell'art. 636 c.p.p., concernente l'intervento nel procedimento

dell'interessato, nella parte in cui si limita a prescrivere che, prima

di provvedere, il giudice invita l'interessato stesso a fare le

dichiarazioni che ritiene opportune a sua difesa; non impone invece la

formale contestazione dei fatti per i quali si intende dichiararne la

delinquenza abituale o sottoporlo a misure di sicurezza; in riferimento

agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;

b) dell'art. 637 c.p.p., nella parte in cui stabilisce che il

giudice di sorveglianza ha facoltà di disporre gli opportuni

accertamenti, senza prescriverne alcun limite di forma, di provenienza

e di contenuto, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo

comma, Cost.;

c) dell'art. 645 c.p.p. (in relazione anche all'art. 643), nella

parte in cui disciplina la dichiarazione di irreperibilità

dell'interessato ai fini delle comunicazioni di atti o provvedimenti,

in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost.;

d) dell'art. 642, secondo comma, c.p.p., recante la disposizione

che il ricorso proposto dall'interessato non sospende l'esecuzione del

provvedimento del giudice di sorveglianza, a meno che il p.m. vi

consenta, in violazione dell'art. 24, secondo comma, nonché dell'art.

3, primo comma, Cost., e in relazione al diverso regime del ricorso del

p.m.;

e) dell'art. 109, secondo comma, c.p., nella parte in cui dispone

che la dichiarazione di delinquenza abituale può essere pronunziata in

ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; in riferimento agli

artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.;

f) dell'art. 102 c.p., concernente l'abitualità nel delitto

presunta dalla legge, in riferimento all'art. 3, secondo comma, della

Costituzione.

Circa la non manifesta infondatezza di tali censure, oltre a

rilievi analoghi a quelli svolti nella precedente ordinanza, si

osserva, in sostanza, che lo speciale carattere del procedimento per

misure di sicurezza non esclude la possibilità della contestazione dei

fatti per i quali è promosso il procedimento in questione. E non

sembra possa eludersi l'obbligo della formale e dettagliata

contestazione, quando in particolare si proceda, dopo la pronunzia

della condanna, alla declaratoria di abituale delinquenza anche in

considerazione di motivi di eguaglianza, posto che l'ordinamento

riconosce al prevenuto, nel corso del giudizio ordinario di cognizione,

il diritto alla contestazione delle circostanze costituenti il

presupposto della declaratoria medesima, così come di ogni altro

elemento di accusa.

In particolare, si precisa, il diritto alla difesa non potrebbe

ritenersi soddisfatto dalla disposizione dell'art. 636, che si limita

a richiedere che il giudice inviti, senza garanzie e formalità,

l'interessato a fare dichiarazioni nel suo interesse.

Analoga carenza di requisiti e limiti legali inciderebbe anche

sulla costituzionalità sia della norma che autorizza genericamente il

giudice a compiere investigazioni (art. 637 c.p.p.), senza

l'osservanza dei criteri e delle modalità che sono invece imposte

nell'istruttoria penale, in situazioni e per finalità sostanzialmente

identiche, sia della disciplina della irreperibilità (art. 645),

diversa da quella preveduta dall'art. 170 dello stesso codice.

In merito alla denunzia di incostituzionalità dell'art. 109,

secondo comma, del codice penale, nella parte in cui si prevede che la

dichiarazione di abitualità a delinquere può essere pronunziata dal

giudice di sorveglianza in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della

pena, il giudice a quo pone in rilievo come il giudizio di

pericolosità criminale possa formularsi diversamente in dipendenza del

decorso del tempo.

Donde l'inattualità e la non adeguatezza di una pronunzia tardiva,

dalla quale dipenderebbe anche la restrizione della libertà personale

a seguito di misure di sicurezza, ed il vizio di incostituzionalità

della norma in oggetto, sia in riferimento al principio di eguaglianza,

nei confronti di situazioni nelle quali la dichiarazione di abitualità

nel delitto e le conseguenti misure intervengono tempestivamente, sia

in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il quale

afferma che "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato",

senza comunque costituire (alla stregua del secondo comma dell'art. 3

Cost.) ragione di emarginazione sociale o di limitazione del pieno

sviluppo della personalità.

Tali ultime considerazioni, secondo il giudice di sorveglianza

presso il tribunale di Firenze valgono anche ad escludere la

costituzionalità dell'art. 102 c.p., concernente la presunzione legale

di abitualità a delinquere.

Gli artt. 102 e 109 del codice penale sono stati, infine,

denunziati anche dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di

Torino, in riferimento, peraltro, al solo art. 3, primo comma, della

Costituzione.

In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato si è costituita soltanto nei

procedimenti promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 431, 432 e 467

del 1971 e in merito alla costituzionalità degli artt. 636, 637, 642 e

645 del c.p.p., nonché degli artt. 102 e 109, secondo comma, del

codice penale, ha richiesto una decisione di non fondatezza.

Peraltro, ricordato che degli artt. 636 e 637 questa Corte, con

sentenza n. 53 del 1968, ha dichiarato la illegittimità costituzionale

nella parte in cui è disposto che i provvedimenti del giudice di

sorveglianza possano essere adottati senza l'osservanza del diritto di

difesa, ha precisato che, alla luce degli stessi principi, deve essere

interpretata altresì la disposizione dell'art. 636, oggetto di questo

giudizio, concernente l'invito all'interessato ad esporre quanto

ritenga opportuno a propria difesa. All'uopo, si aggiunge, l'invito in

questione deve essere formulato analogamente al decreto di citazione,

in modo cioè da adeguare il trattamento della persona da assoggettare

a misure di sicurezza alla normativa della contestazione dell'accusa

nel giudizio ordinario di cognizione, non senza garanzia per la difesa.

Ed agli stessi criteri garantitistici va altresì informata

l'interpretazione degli artt. 637 e 645 dello stesso codice,

uniformandosi così il procedimento per l'applicazione delle misure di

sicurezza alle regole più favorevoli del procedimento istruttorio e

della disciplina della irreperibilità dell'imputato.

Per quanto, invece, concerne l'art. 642 del c.p.p., la ragione

della infondatezza, precisa l'Avvocatura, dovrebbe rinvenirsi nel

carattere sostanzialmente amministrativo e nelle finalità di interesse

sociale cui sono volte le misure di sicurezza. Interesse che

giustificherebbe la diversa incidenza delle impugnative proposte dal

p.m. contro quei provvedimenti del giudice di sorveglianza, che possano

apparire lesivi della sicurezza sociale.

In merito alla dichiarazione di abitualità del reato, in ogni

tempo, anche dopo l'esecuzione della pena, l'Avvocatura rileva come la

norma dell'art. 109, secondo comma, del codice penale non contrasti con

gli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, ma ne rispetti lo

spirito, in quanto diretta a disporre, per i delinquenti socialmente

pericolosi, un trattamento rieducativo differenziato da quello

preveduto per chi non versi in istato di pericolosità.

Né il principio di eguaglianza osta alla legittimità della

presunzione di abitualità nel reato, desunta da circostanze all'uopo

valutate dal legislatore. Considerato in diritto :

1. - Con ordinanze dei giudici di sorveglianza presso i tribunali

di Pisa, Firenze e Torino sono state sollevate questioni di

legittimità costituzionale concernenti profili, fra loro connessi,

della disciplina sostanziale e processuale delle misure di sicurezza.

Le cause possono essere, quindi, riunite e decise con unica sentenza.

2. - In alcune di tali ordinanze è prospettato il dubbio circa la

compatibilità coi principi di cui agli artt. 3, 13, 27, secondo comma,

102, primo comma, e 112 della Costituzione, dell'art. 642 del codice di

procedura penale, nella parte in cui è disposto che il ricorso

dell'interessato non sospende l'esecuzione del decreto del giudice di

sorveglianza, a meno che il pubblico ministero vi consenta, mentre ne

impone la sospensione a seguito della impugnazione del pubblico

ministero. Correlativamente è denunziata altresì

l'incostituzionalità dell'art. 646 dello stesso codice, in quanto

prevede che, nelle ipotesi di revoca delle misure di sicurezza, è

sospesa l'esecutorietà del provvedimento del giudice di sorveglianza,

in pendenza del termine stabilito per la proposizione del ricorso da

parte di quest'ultimo.

Nei termini accennati le questioni così sollevate, nel corso di

procedimenti pendenti davanti ai giudici di sorveglianza di Pisa e

Firenze, debbono dichiararsi inammissibili per palese difetto di

rilevanza.

Nelle ordinanze in esame, invero, si assume la pregiudizialità

necessaria, nel corso della fase di primo grado del procedimento per

l'applicazione di misure di sicurezza demandata al giudice di

sorveglianza, di questioni riguardanti l'efficacia di provvedimenti non

ancora pronunziati, in relazione all'eventuale contenuto dispositivo

degli stessi e alla loro supposta incidenza sull'interesse delle parti;

in relazione, cioè, a circostanze ed a requisiti futuri ed incerti e

comunque attinenti a fasi ulteriori del procedimento, condizionate a

specifiche statuizioni, presentemente soltanto ipotizzabili, dei

provvedimenti da emanarsi dai giudici che hanno sollevato dette

questioni.

Esse non rivestono, pertanto, i caratteri di pregiudizialità ed

incidentalità quali sono richiesti dall'art. 23, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e devono in conseguenza dichiararsi

inammissibili.

3. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 431, 432 e 467 del registro

1971 ed ai nn. 138 e 154 del registro 1972, le disposizioni del codice

di procedura penale concernenti l'intervento della persona interessata

nel procedimento per misura di sicurezza (art. 636), le investigazioni

del giudice di sorveglianza (art. 637) e la disciplina delle

comunicazioni all'interessato irreperibile (art. 645) sono state

impugnate per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione.

A sostegno dell'impugnativa si assume che nel procedimento per

l'applicazione di misure di sicurezza, diversamente dalla normativa

dettata dallo stesso c.p.p. per il processo ordinario, le ricordate

disposizioni degli artt. 636 e 637 disciplinerebbero rispettivamente

in modo non conforme alle garanzie della difesa la contestazione dei

fatti per i quali si procede e la ricerca delle prove, in ordine alle

quali non sono prescritti limiti di forma, di provenienza e di

contenuto dei singoli mezzi di investigazione. L'art. 645 non impone,

infine, che siano disposte dal giudice di sorveglianza nuove indagini,

in analogia con quanto è disposto, invece, dall'art. 170, per le fasi

del procedimento ordinario, ai fini della identificazione del luogo

idoneo alla notificazione all'interessato, quando questi risulti

irreperibile alle ricerche svolte da un ufficiale o agente di pubblica

sicurezza incaricato delle comunicazioni di atti o provvedimenti.

Tali questioni investono momenti fra loro complementari del

processo di sicurezza e si riassumono nella prospettazione comune della

garanzia della difesa dell'interessato nella cornice del principio di

eguaglianza.

4. - Questa Corte, per vero, con la sentenza n. 53 del 9 maggio

1968, ha già dichiarato, in riferimento all'art. 24 Cost., la

illegittimità degli artt. 636 e 637 c.p.p., nella parte in cui

comportano che i provvedimenti del giudice di sorveglianza siano

adottati senza la tutela del diritto di difesa, sul presupposto che la

dimensione di tale diritto nel procedimento in esame va considerata in

relazione all'interesse che ne è oggetto, vale a dire quello supremo

della libertà personale. Ed ha espressamente chiarito in motivazione

che, secondo lo spirito della norma costituzionale, si deve ritenere

necessaria la conoscenza delle investigazioni e degli accertamenti

compiuti dal giudice e dei loro risultati relativamente all'intero

corso del procedimento e mediante l'assistenza tecnica di un difensore,

da rendersi, oltretutto, obbligatoria e non facoltativa. Ha concluso,

poi, che a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale

dei ricordati artt. 636 e 637 c.p.p., l'esercizio della difesa, in

attesa di un intervento del legislatore, potrà svolgersi sulla base

delle norme stabilite per la difesa nell'istruzione, secondo le

estensioni operate dalla giurisprudenza di questa Corte.

Secondo la ratio della precedente decisione, quindi, devono oggi

ritenersi operanti nel procedimento in esame, per logica necessaria

estensione, le parallele disposizioni dettate per il processo

ordinario, nei limiti in cui le disposizioni stesse risultino, con

prudente interpretazione, compatibili con la peculiare struttura, con

l'oggetto e con le finalità dello speciale giudizio per l'applicazione

delle misure di sicurezza.

Limiti derivanti anzitutto dalla posizione che l'interessato

assume, non quale imputato di fatti penalmente perseguibili, in

riferimento ai quali ne va accertata e valutata la responsabilità, ma,

di regola, in quanto sottoposto a misure di sicurezza per effetto, in

genere, di un provvedimento che ne abbia accertato la responsabilità

penale o comunque una personalità suscettibile di creare situazioni di

pericolo.

Ed in relazione, appunto, all'oggetto del procedimento per

l'applicazione delle misure di sicurezza, concernente esclusivamente la

valutazione, in senso sintomatologico criminale, della condotta del

soggetto, quale può essere rivelata, oltre che dai fatti già

accertati nella precedente sentenza del giudice penale, da altre

circostanze rilevanti ai fini del giudizio circa la personalità

sociale del soggetto, il diritto di difesa deve potersi estrinsecare

nell'ambito del principio del contraddittorio, in correlazione con i

poteri attribuiti al pubblico ministero.

Dal che discende, ovviamente, che gli artt. 636 e 637, nel

contenuto normativo risultante dalla precedente pronunzia di questa

Corte, resistono alle attuali censure.

Per vero tali disposizioni, conformemente ai precetti degli artt.

3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, comportano

ormai che l'interessato debba essere tempestivamente edotto sui fatti

in merito ai quali è chiamato a fare dichiarazioni e sui quali il

giudice intende dirigere o ha diretto le investigazioni e gli

accertamenti, perché in ordine ad essi ed ai relativi risultati sia

posto in grado di svolgere le proprie difese.

E va in proposito riaffermato che al soggetto passivo del

procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza deve essere

assicurato l'esercizio della difesa, sia personalmente sia per mezzo

del difensore, con facoltà di esserne assistito in tutti gli atti nei

quali ne è ammesso l'intervento dalle disposizioni vigenti.

5. - Il rispetto dei principi esposti conduce, per contro, a

confortare l'ulteriore esigenza che le comunicazioni degli atti e dei

provvedimenti, indicate nell'art. 645 c.p.p., siano volte ad una reale

conoscenza dell'interessato o quanto meno alla conoscenza legale di

esse, con le modalità previste a garanzia della difesa.

Ed al riguardo non può non porsi in rilievo l'insufficienza della

disciplina contenuta nell'art. 645 sopra richiamato, nella parte in cui

affida alla discrezionalità del giudice di sorveglianza (anziché

fargliene obbligo) di emanare l'ordine che siano eseguite nuove

ricerche dell'interessato, destinatario delle comunicazioni suddette,

dopo quelle infruttuosamente svolte dagli organi incaricati delle

notificazioni.

E parimenti va accolta la ulteriore censura di incostituzionalità

mossa dai giudici del merito, in riferimento all'ultima parte di detto

articolo, nel quale è contenuta la disposizione che, nel caso di

dichiarata irreperibilità dell'interessato "la mancanza della

comunicazione non impedisce l'emissione dei provvedimenti del giudice e

non ne sospende l'esecuzione".

La norma denunziata risulta cioè in contrasto con la Costituzione

(artt. 3 e 24) in quanto consente che sia pretermesso il deposito degli

atti in cancelleria ed il contestuale avviso al difensore,

eventualmente nominato dall'ufficio, previa le nuove ricerche

dell'interessato: il tutto secondo le modalità indicate dall'art. 170,

secondo comma, del codice di procedura penale, con norma di carattere

generale, alla quale non v'è motivo per derogare nel procedimento in

oggetto.

6. - Con le stesse ordinanze dei giudici di sorveglianza presso i

tribunali di Firenze e di Torino è sollevata la questione circa la

rispondenza agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione

dell'art. 102 c.p., concernente l'abitualità nel delitto presunta

dalla legge.

Sotto il profilo della compatibilità sia con il principio di

uguaglianza e delle sue implicazioni di ordine sociale (contraria ad

ogni forma di emarginazione legale) sia con quello della funzione

rieducativa della pena, si pone in dubbio la costituzionalità della

norma, la quale esclude che il giudice proceda al concreto accertamento

della pericolosità sociale di chi ope legis deve essere considerato

dedito abitualmente al delitto. Situazione che la legge prevede

allorché risulti che il soggetto, già condannato alla reclusione in

misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non

colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non

contestualmente, riporti altra condanna per un delitto, parimenti non

colposo, della stessa indole, e commesso nei dieci anni (computati nei

modi stabiliti nel secondo comma) successivi all'ultimo dei precedenti

delitti.

La questione non ha fondamento.

La presunzione di pericolosità esprime, invero, le valutazioni,

desunte da comune esperienza, secondo indicazioni socio-criminologiche

discrezionalmente apprezzate dal legislatore, le quali alla

reiterazione di fatti criminosi, già accertati a seguito di giudizi

penali, danno significato di probabilità o temibilità di un ulteriore

futuro comportamento criminoso (sent. 19/1966 e 68/1967). E ciò anche

al fine dell'applicazione, con provvedimento del giudice, di misure di

sicurezza, le quali (cit. sent. 68/1967) ex se tendono ad un risultato

che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena. Con che resta

anche superata la censura basata sul disposto dell'art. 27, terzo

comma, della Costituzione.

Deve altresì escludersi che l'art. 102 violi il principio di

eguaglianza.

Non può, infatti, ritenersi derivi, ai sensi di detto articolo,

disparità di trattamento nei confronti di soggetti che, per i

precedenti penali, in relazione al tempo, nonché alla gravità ed

indole dei delitti commessi, siano passibili di qualificazione penale

soggettiva ipso iure (e non a seguito di valutazioni rimesse, caso per

caso, al giudice), rispetto ad ipotesi che per la loro minore

rilevanza, desumibile dai criteri indicati dall'art. 103 c.p., il

legislatore ha ravvisato non suscettibili di generalizzata

significazione a fini di prevenzione criminale.

7. - Non ha, da ultimo, fondamento, alla stregua dei principi

costituzionali testé esaminati, l'ulteriore questione sollevata dalle

ordinanze predette circa la legittimità dell'art. 109, secondo comma,

c.p., nella parte in cui si stabilisce che la dichiarazione di

delinquenza abituale, a carico del soggetto che versi nelle condizioni

prevedute dalle precedenti disposizioni degli artt. 102 e 103, può

essere pronunziata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena (e

ovviamente non avendo a ciò provveduto il giudice della cognizione)

sulla base della condotta già considerata nella sentenza di condanna,

senza che possa tenersi conto della condotta successiva del soggetto. E

ciò anche quando tale condotta possa far ritenere verificato il

ravvedimento di lui e la cessazione della condizione di pericolosità

sociale.

Ad escludere la violazione del principio di uguaglianza, ai sensi

del primo e del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, valga il

considerare che, al contrario, la norma impugnata è informata al

rispetto della parità di trattamento. Detta norma, invero, col

riferire l'accertamento della qualità di delinquente abituale allo

stato di fatto e di diritto esistente al momento della pronunzia della

condanna, ha inteso espressamente sottrarre il trattamento del

condannato, ove questo accertamento non sia intervenuto, a successive

evenienze, a ritardi oppur anche a disfunzioni dell'apparato

giudiziario, escludendo che da questi eventi possa trarsi vantaggio,

non altrimenti giustificato che da un fortuito decorso del tempo.

Né da siffatta situazione può ritenersi possa derivare

pregiudizio nei confronti di chi, nel tempo intercorso dopo la

condanna, ha dato prova di ravvedimento e di reinserimento nell'ordine

sociale, in quanto venga assoggettato tardivamente a restrizioni della

libertà personale anche con l'imposizione di misure di sicurezza,

giacché non mancano nell'ordinamento opportuni temperamenti al rigore

delle sopra ricordate disposizioni.

Il che, a prescindere da ogni altra considerazione, vale parimenti

ad escludere che, in riferimento ai principi dell'art. 27, terzo comma,

Cost., abbiano fondamento le censure formulate, nelle ordinanze di

rimessione, alla disposizione in esame, sotto il riflesso che le misure

di sicurezza risulterebbero inutili o addirittura dannose.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 642 e 646 del codice di procedura penale,

sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, 102 e 112

della Costituzione, con le ordinanze n. 118 del 1971 del giudice di

sorveglianza presso il tribunale di Pisa; e nn. 431, 432 e 467 del

1971, 138 e 154 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il

tribunale di Firenze;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 645 del

codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di mancata

notifica all'interessato di alcuno degli atti o dei provvedimenti che

la legge prevede siano a lui comunicati, stabilisce la facoltà dei

giudici di sorveglianza e non l'obbligo di ordinare nuove ricerche,

prima di dichiararne la irreperibilità e di disporre il deposito degli

atti o provvedimenti in cancelleria con contestuale avviso del deposito

stesso al difensore dell'interessato, di fiducia o da nominarsi

dall'ufficio;

3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze

nn. 431, 432 e 467 del 1971, 138 e 154 del 1972 del giudice di

sorveglianza presso il tribunale di Firenze;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 102, 109, secondo comma, del codice penale, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma,

della Costituzione, con le ordinanze nn.431, 432 e 467 del 1971, 138 e

154 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di

Firenze, nonché n. 102 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il

tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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