Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1975 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102,

106 e 109, secondo comma, del codice penale; degli artt. 636, 637 e 642

del codice di procedura penale; e dell'art. 4, secondo comma, della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti

delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 settembre 1972 dal giudice di

sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per

l'applicazione di misure di sicurezza nei confronti di Rapisarda

Filippo, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972;

2) ordinanza emessa il 19 novembre 1973 dal tribunale di Venezia

nel procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione della

sorveglianza speciale nei confronti di Tommasini Bruno, iscritta al n.

192 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 12 settembre 1972 il giudice di

sorveglianza presso il tribunale di Firenze, nel corso del procedimento

promosso dal p.m. per la dichiarazione di abitualità a delinquere e

per la conseguente applicazione di misure di sicurezza a carico di

Rapisarda Filippo, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 636, 637 e 642 del codice di procedura

penale (relativi al c.d. processo di sicurezza), in riferimento agli

artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione; nonché

degli artt. 102, 106 e 109 del codice penale (concernenti l'abitualità

nel delitto) in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 27, terzo

comma, 3, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con deduzioni in data 28 novembre 1972, chiedendo che tutte le

questioni siano dichiarate non fondate.

2. - Con ordinanza emessa il 19 novembre 1973 il tribunale di

Venezia, dovendo decidere sull'applicazione della misura di prevenzione

della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a carico di

Tommasini Bruno, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,

nonché degli artt. 636 e 637 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata ma non vi è stata costituzione di parte né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze sollevano questioni analoghe, che possono

essere decise con unica sentenza, previa riunione dei relativi giudizi.

2. - Il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze

prospetta, anzitutto, il dubbio circa la compatibilità, con i principi

di cui agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art.

642 c.p.p. nella parte in cui è disposto che il ricorso

dell'interessato non sospende la esecuzione del decreto del giudice di

sorveglianza, a meno che il pubblico ministero vi consenta, mentre la

sospende quello proposto da quest'ultimo.

Nei termini accennati la questione così sollevata va dichiarata

inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto essa, come più volte

è stato affermato da questa Corte (v. sent. n. 168 del 1972, nn. 19 e

110 del 1974), è attinente a fasi ulteriori del procedimento e

condizionata a specifiche situazioni, allo stato meramente ipotizzabili

e, quindi, non attuali.

3. - Con la seconda questione si assume dallo stesso giudice che il

diritto di difesa non sarebbe sufficientemente garantito dall'art. 636

c.p.p., in quanto detta norma si limiterebbe a richiedere che il

giudice inviti, senza garanzie e formalità, l'interessato a fare

dichiarazioni in suo favore e non imporrebbe anche l'obbligo della

formale contestazione dei fatti per i quali si procede, come invece è

prescritto nell'ordinario processo di cognizione.

La questione non è fondata.

Per vero questa Corte, con la sentenza n. 53 del 1968 ha già

dichiarato, in riferimento all'art. 24 Cost., l'illegittimità degli

artt. 636 e 637 c.p.p., nella parte in cui comportano che i

provvedimenti del giudice di sorveglianza siano adottati senza la

tutela del diritto di difesa, sul presupposto che la dimensione di tale

diritto nel procedimento in esame va considerata in relazione

all'interesse che ne è oggetto; vale a dire quello supremo della

libertà personale. E con le successive sentenze n. 168 del 1972 e n.

110 del 1974 ha chiarito che tali disposizioni, conformemente ai

precetti degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.,

comportano ormai che l'interessato debba essere tempestivamente edotto

sui fatti in merito ai quali è chiamato a fare dichiarazioni e sui

quali il giudice intende dirigere o ha diretto le investigazioni e gli

accertamenti, perché in ordine ad essi ed ai relativi risultati sia

posto in grado di svolgere le proprie difese.

Sicché non v'ha dubbio che l'invito ex art. 636 c.p.p. sia

equiparabile all'atto di contestazione dell'accusa nel procedimento

ordinario e debba pertanto contenere gli elementi essenziali a

fondamento della minacciata misura di sicurezza; debba, cioè, indicare

non solo la forma di pericolosità attribuita all'interessato ma anche

le circostanze di fatto, rispondenti alle previsioni della norma

applicabile, su cui si basa la richiesta.

4. - Del pari infondata, per le ragioni indicate nel precedente

numero 3, va dichiarata la questione di legittimità costituzionale

sollevata con l'ordinanza del tribunale di Venezia, sotto analogo

profilo, con riferimento anche all'art. 4, comma secondo, legge 27

dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione.

Appare evidente, infatti, che le decisioni di questa Corte

concernenti l'art. 636 c.p.p. si riflettono parimenti sull'applicazione

della disposizione in questione, che a quello (oltre che all'art. 637

c.p.p.) fa esplicito richiamo per la disciplina del procedimento

relativo all'applicazione delle misure di prevenzione (sent. n. 53 del

1968). Dette misure d'altro canto, com'è stato opportunamente

sottolineato, trovano causa al pari di quella di sicurezza, nella

pericolosità sociale - criminale, si attuano attraverso la parziale

interdizione sociale del soggetto e tendono al recupero del medesimo

all'ordinato vivere civile.

Deve ritenersi, conseguentemente, che anche in questo caso l'invito

a comparire innanzi al collegio in camera di consiglio di cui all'art.

4, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956 non possa limitarsi

all'indicazione della misura di cui è stata proposta l'applicazione ma

debba precisare, altresì, gli elementi sui quali verterà il giudizio

del tribunale, si intende entro i limiti consentiti dalla circostanza

che tali misure sono collegate - nella previsione legislativa - non al

verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma a un complesso di

comportamenti che costituiscono una condotta assunta dal legislatore

come indice di pericolosità sociale (sent. n. 23 del 1964) e

rientrante in una o più delle previsioni di cui all'art. 1 della legge

in questione.

5. - Per ciò che concerne le censure rivolte all'art. 637 c.p.p.

(sotto il profilo che detta norma, stabilendo che il giudice di

sorveglianza ha facoltà di disporre gli opportuni accertamenti, non

prescriverebbe alcun limite di forma, di provenienza e di contenuto e

si porrebbe quindi in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 3,

primo comma, della Costituzione) può osservarsi che questa Corte ha

dichiarato, in rapporto al processo di sicurezza, non fondata l'analoga

questione affermando che debbono oggi ritenersi operanti nel

procedimento in esame, per logica necessaria estensione, le parallele

disposizioni dettate per quello ordinario, nei limiti in cui le

disposizioni stesse risultino, con prudente interpretazione,

compatibili con la peculiare struttura, con l'oggetto e con le

finalità dello speciale giudizio per l'applicazione delle misure di

sicurezza (sent. n. 168 del 1972 e n. 110 del 1974). Questi principi

non possono non valere anche nel processo di prevenzione per il quale,

giova ricordare, a riprova, che è già stata ritenuta necessaria come

già in quello di sicurezza l'assistenza del difensore (sent. n. 76 del

1970).

Ne deriva che nel caso di invito a comparire davanti al giudice per

la decisione sulla misura dovranno essere osservate tutte le altre

formalità necessarie all'espletamento della difesa e, ove mai tale

atto venga preceduto da veri e propri atti istruttori, da parte del

giudice dovranno essere osservate le regole ordinarie, anche per quanto

riguarda l'intervento dell'interessato e del suo difensore.

La questione va pertanto dichiarata non fondata.

6. - L'ordinanza del giudice di sorveglianza presso il tribunale di

Firenze denuncia poi il primo comma dell'art. 106 c.p. nella parte in

cui dispone che, agli effetti della dichiarazione di abitualità nel

delitto, debba tenersi conto anche delle condanne per le quali sia

intervenuta amnistia, sulla considerazione che la detta norma incorra

in violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto

darebbe luogo ad una non giustificata differenza di trattamento

rispetto al caso in cui l'amnistia intervenga prima che sia stata

pronunciata una condanna.

Va rilevato preliminarmente, in proposito, che questa Corte ha già

dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 106 c.p., nella parte in cui

dispone che ai fini della recidiva si tien conto delle condanne per le

quali sia intervenuta amnistia (sent. n. 163 del 1972).

La questione viene ora riproposta negli stessi termini dal giudice

di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con riferimento alla

dichiarazione di abitualità e non può non essere, al pari della

prima, dichiarata non fondata.

Invero la norma denunziata costituisce una applicazione specifica

del principio sancito nel primo comma dell'art. 151 c.p. (che limita

gli effetti del provvedimento di clemenza, nel caso che sia stata già

pronunziata sentenza definitiva di condanna, alla cessazione della

esecuzione di questa e delle eventuali pene accessorie) e la sua ratio

va ravvisata nella funzione della sentenza di condanna, che implica

accertamento della colpevolezza rispetto ad un determinato reato, di

guisa che essa non può essere obliterata quando si tratti di

considerarne il valore sintomatico ai fini della valutazione della

capacità criminale conseguente ad ulteriori violazioni della legge

penale.

È d'altra parte evidente che l'asserita disparità di trattamento

tra imputati di uno stesso titolo di reato, a seconda che essi possano

beneficiare di un'amnistia impropria (che, intervenendo dopo la

sentenza definitiva di condanna lascia persistere la rilevanza di

questa ai fini della dichiarazione di abitualità nel delitto) ovvero

di una amnistia propria (che ai fini della dichiarazione di

abitualità, toglie ogni rilevanza alla attività criminosa

dell'imputato) è pienamente giustificata dal fatto che nel primo caso,

a differenza che nel secondo, il provvedimento interviene dopo che vi

è stato il definitivo accertamento della colpevolezza dell'imputato.

Quanto al rilievo che la maggiore o minore durata del processo possa

comportare diversità di trattamento, è ovvio che ciò costituisce

mera disparità di fatto, irrilevante in questa sede.

7. - oggetto di censure da parte del giudice di sorveglianza presso

il tribunale di Firenze sono, infine, gli artt. 102 e 109 del codice

penale, relativi alla dichiarazione di abitualità nel delitto, in

riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 27 e 3, primo comma, della

Costituzione.

Con riferimento all'art. 102 c.p. si prospetta il dubbio che

l'abitualità nel delitto presunta dalla legge non sia compatibile col

principio di uguaglianza in base alla considerazione che tale istituto,

non accordando al giudice la possibilità di tener conto delle

motivazioni e dei significati assunti in concreto dalle condotte

criminose, non consentirebbe al medesimo di operare alcuna distinzione

tra i vari soggetti che ricadono nel delitto.

L'art. 109, comma secondo, c.p., prevedendo poi che la

dichiarazione di abitualità nel delitto possa essere effettuata in

ogni tempo si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza in

riferimento alla funzione rieducativa della pena (artt. 3, primo comma,

e 27, terzo comma, Cost.) in quanto, consentendo che il giudizio di

pericolosità sia svolto in ogni tempo, e quindi anche quando sia ormai

compiuto il reinserimento sociale, finirebbe, con ingiustificato

trattamento discriminatorio, per emarginare dalla società una

categoria di soggetti: i delinquenti abituali, appunto.

Tali questioni, negli stessi termini, sono già state esaminate e

dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 168 del 1972

e quella riguardante l'art. 102 c.p. è stata successivamente

dichiarata, con altra decisione, manifestamente infondata (ord. n. 44

del 1973).

Esse vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate non essendo

stati prospettati dal giudice a quo profili o argomenti nuovi che

possano indurre questa Corte a mutare la propria giurisprudenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 642 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso

il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972;

b) manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 27,

comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 102 e 109, comma secondo, del codice penale

sollevate dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze

con ordinanza 12 settembre 1972;

c) non fondata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

106 del codice penale sollevata dal giudice di sorveglianza presso il

tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972;

d) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di

procedura penale e dell'art. 4, comma secondo, della legge 27 dicembre

1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone

pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), in relazione

agli artt.636 e 637 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, rispettivamente dal giudice di sorveglianza presso

il tribunale di Firenze e dal tribunale di Venezia con ordinanze in

data 12 settembre 1972 e 19 novembre 1973.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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