Art. 639 c.p.p. — Provvedimenti in accoglimento della richiesta

La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresi' la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240 comma 2 n. 2 del codice penale.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 121/1995

    Questione infondata
    13 aprile 1995

    Non contrasta con l'art. 3 Cost. la disciplina posta dagli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen., che, secondo l'assunto del giudice 'a quò, conferirebbe alla corte di appello, da un lato, il potere di sindacare, nel giudizio di revisione, anche le pronunce adottate dalla Corte di cassazione e, dall'altro, di delibare le richieste di revisione relative a condanne pronunciate dalle corti di assise, poiché, per quanto attiene alla prima delle dedotte questioni, è agevole avvedersi di come l'oggetto del giudizio di revisione sia necessariamente rappresentato da un provvedimento di condanna (art. 629 c.p.p.), sicché, non potendo in nessun caso una simile pronuncia essere adottata in sede di legittimità, deve ritenersi impropria la premessa stessa da cui trae origine la censura; mentre, relativamente al secondo aspetto, va osservato che la scelta del legislatore delegante di devolvere alla corte di appello il giudizio di revisione, anche se relativo a condanne pronunciate per reati di competenza della corte di assise, non presenta, in sé, alcun aspetto di contrasto con il principio di uguaglianza, neanche sotto il profilo della irragionevolezza, limitandosi il giudice 'a quò a contestare l'opportunità di sottrarre l'impugnazione straordinaria all'organo che il sistema individua come quello "naturalmente" deputato a pronunciarsi sul merito in sede di cognizione, e così finendo per riproporre, sotto un mutato profilo, questione identica a quella che la Corte costituzionale ha già affrontato e disatteso con precedente decisione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen.). - V. O. n. 375/1991. red.: G. Conti

    Art. 633 c.p.p. · Art. 636 c.p.p. · Art. 639 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 375/1991

    Questione infondata
    23 luglio 1991

    Il principio del giudice naturale precostituito per legge non può ritenersi violato quando, come nella ipotesi oggetto del presente giudizio, l'organo giudicante venga istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, sicché la devoluzione alla Corte di appello del giudizio di revisione non vulnera in alcun modo l'art. 25 della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., degli artt. 633, 636 e 639 Cost.)

    Art. 633 c.p.p. · Art. 636 c.p.p. · Art. 639 c.p.p. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art639 · fonte del testo

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