Art. 595 c.p.p. — Appello incidentale
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(( L'imputato che non ha proposto impugnazione puo' proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584. )) L'appello incidentale e' proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584. (( Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato puo' presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte. )) L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilita' dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.
Testo in vigore dal 6 marzo 2018 al 30 dicembre 2022
