Art. 584 c.p.p. — Notificazione della impugnazione

A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e' comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed e' notificato alle parti private senza ritardo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 297/1992

    Questione inammissibile
    22 giugno 1992

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4…

    Art. 584 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 230/1992

    Questione inammissibile
    25 maggio 1992

    Manifesta inammissibilità della questione, atteso che la norma impugnata, in quanto delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria e avente rilievo solo nella fase di gravame, non rientra fra quelle da applicarsi dal giudice a quo (G.I.P.) che ha già pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio. - Nello stesso senso, su analoghi presupposti, sui giudizi relativi alla medesima questione: O. nn. 398/1991 e 102/1992

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  • Ordinanza n. 102/1992

    Questione inammissibile
    9 marzo 1992

    Manifesta inammissibilità della questione, atteso che la norma impugnata, in quanto delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria e avente rilievo solo nella fase di gravame, non rientra fra quelle da applicarsi dal giudice 'a quò che ha già pronunciato sentenza, definendo il primo grado di giudizio. - Nello stesso senso, su analoghi presupposti: O. n. 398/1991.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art584 · fonte del testo

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