Corte costituzionale

Sentenza n. 280/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 595 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1994

dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Tramannoni Renzo,

iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione - 3ª Sezione penale, nell'ambito di un

giudizio su ricorso avverso sentenza della Corte di appello di

Ancona, con la quale, a seguito di appello incidentale proposto dal

pubblico ministero, la pena inflitta dal primo giudice per la

contravvenzione di cui all'art. 21, primo e secondo comma, della

legge 16 maggio 1976, n. 319, determinata nel giudizio di primo grado

in due mesi e venti giorni di arresto, era stata aumentata a sei mesi

di reclusione (sic), ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 595

del codice di procedura penale nella parte in cui prevede il potere

del pubblico ministero di proporre appello in via incidentale.

L'ordinanza del giudice a quo premette che la questione di

costituzionalità dell'art. 595 nei sensi suaccennati era stata

sollevata, in via subordinata, dal ricorrente sostenendo che

l'appello incidentale del pubblico ministero nel processo penale "si

pone in palese contrasto con i princi'pi di cui agli articoli 3, 24,

comma secondo e 112 della Costituzione". In particolare, sotto il

profilo dell'art. 3 della Costituzione, il ricorrente negava che

l'esistenza dell'appello incidentale dell'imputato, introdotto nel

codice vigente, avesse eliminato la disparità tra le due parti

processuali, in quanto l'istituto "giova esclusivamente alla

posizione del p.m., per il rischio dell'imputato di una reformatio in

peius, mentre nessuna conseguenza negativa può derivare al p.m.,

appellante principale, se è l'imputato a proporre appello

incidentale". Inoltre - prosegue l'ordinanza, sempre riferendo la

posizione del ricorrente, - "il potere d'impugnazione costituisce

esplicazione della funzione d'accusa del p.m.: potere che deve essere

esercitato per la sua piena soddisfazione della pretesa punitiva, in

base ad una valutazione che deve prescindere dall'eventuale

proposizione del gravame dell'imputato".

2. - Ciò premesso, la Corte di cassazione osserva che la

questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente non

appare manifestamente infondata, "ma soltanto nella parte in cui

viene prospettato il contrasto con l'art. 112 della Costituzione".

Al riguardo ricorda la Corte che, vigente il codice del 1930,

quando il potere di appello incidentale era conferito soltanto al

pubblico ministero (art. 515, comma quarto), vari giudici di merito

avevano sollevato incidente di legittimità costituzionale

dell'istituto perché ritenuto contrastante con gli articoli 3 e 24

della Costituzione, mentre altro giudice di merito (il Tribunale di

Venezia) aveva profilato, oltre alle questioni suddette, anche il

contrasto dell'istituto con l'art. 112 della Costituzione; e che la

questione era stata da questa Corte costituzionale, con sentenza n.

177 del 10 novembre 1971, dichiarata fondata per la "disparità di

trattamento nell'esercizio del diritto di difesa (artt. 3 e 24)",

perché "l'appello incidentale, consentito ad una delle parti del

processo, turba l'equilibrio del contraddittorio".

"Tuttavia" - prosegue l'ordinanza del giudice a quo - nella stessa

sentenza la Corte costituzionale aveva considerato "assorbente" il

profilo della violazione dell'art. 112 (dovere di impugnazione come

estrinsecazione di quello, non discrezionale, dell'esercizio

dell'azione penale; e quindi comportamento contraddittorio

nell'esperire il gravame dopo aver lasciato scadere i termini

dell'appello principale, allo scopo di "contenere l'iniziativa

dell'imputato", ostacolando, in pratica, il diritto di quest'ultimo

alla tutela giurisdizionale. "Quanto meno" questo profilo - sostiene

l'ordinanza del giudice rimettente - sopravvive anche nel sistema del

nuovo codice, risultante dagli artt. 595 e seguenti, attuativi della

direttiva n. 90 dell'art. 2 n. 3 della legge-delega del 16 febbraio

1987. "Si rende quindi necessaria - sempre ad avviso della Corte di

cassazione - una nuova pronuncia della Corte costituzionale, dato che

- come si evince chiaramente dalla motivazione della precedente

sentenza ablativa (n. 177/1971) - l'obbligo del p.m. di attuare la

pretesa punitiva dello Stato non può ritenersi esaurito con il

promovimento dell'azione penale, ma permane nelle fasi successive del

procedimento, in modo particolare quando si tratta di 'verificare' un

giudizio di insostenibilità dell'accusa e decidere per

l'acquiescenza o per l'impugnazione".

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata,

riportandosi a un proprio atto di intervento relativo ad altro

giudizio (r.o. n. 339 del 1993), riguardante la mancata attribuzione

al pubblico ministero del potere di proporre appello incidentale

avverso le sentenze - inappellabili, per tale organo, in via

principale - pronunciate a seguito di rito abbreviato. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 595 del codice di procedura penale nella

parte in cui detto articolo prevede il potere del pubblico ministero

di proporre appello incidentale quando non abbia proposto appello

principale: e ciò in relazione all'art. 112 della Costituzione, in

quanto l'obbligo di esercitare l'azione penale, ivi sancito, non può

ritenersi esaurito con il promovimento dell'azione penale, ma permane

nelle fasi successive del procedimento, in modo particolare quando si

tratta di verificare un giudizio di insostenibilità dell'accusa e di

decidere per l'acquiescenza o per l'impugnazione.

Sotto tale profilo, secondo il giudice rimettente, il fatto che il

codice vigente - diversamente da quello del 1930, che prevedeva il

solo appello incidentale del pubblico ministero - abbia esteso, in

conformità di esplicita direttiva della legge-delega del 16 febbraio

1987, n. 81, il diritto di appello incidentale a tutte le parti

processuali, non avrebbe rilievo. Varrebbero infatti, tuttora, le

enunciazioni che il giudice rimettente coglie nella sentenza n. 177

del 1971, con le quali l'appello incidentale, allora previsto per il

solo pubblico ministero, fu dichiarato costituzionalmente illegittimo

anche per contrasto con l'art. 112 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

3. - L'appello incidentale nel processo penale - ancorché sia

risultato statisticamente marginale tanto sotto l'impero del codice

abrogato quanto sotto l'impero di quello vigente - è istituto

segnato da una storia complessa e controversa ed è stato oggetto di

adesioni e di critiche variamente motivate. Per quanto in particolare

riguarda l'appello del pubblico ministero, è da ricordare che il suo

ingresso nel sistema del diritto processuale penale italiano fu

propugnato per la prima volta all'epoca della formazione di quello

che poi divenne il codice del 1913; ma la proposta non venne accolta

né nel progetto definitivo né nel codice. L'art. 480 del codice

medesimo contemplò invece, nel comma secondo, il divieto di

reformatio in peius in danno dell'imputato quando appellante fosse

soltanto l'imputato stesso o alcuna delle altre parti private

abilitate a proporre appello ai sensi dell'art. 128, e non vi fosse

invece appello del pubblico ministero. Tuttavia il giudice d'appello,

che avesse ritenuto di dover dare del reato una diversa definizione

anche più grave, purché nei limiti della competenza del giudice di

primo grado, poteva stabilire la nuova definizione, pronunciando in

conformità ad essa il dispositivo della sentenza (art. 480, comma

terzo).

Il divieto di reformatio in peius, inteso nel contenuto e nei

limiti sanciti dal codice del 1913, fu oggetto di aspra contestazione

al momento della formazione del codice del 1930. In particolare, il

Guardasigilli dell'epoca sostenne in un discorso al Senato, e scrisse

nella relazione al Progetto preliminare, che "una volta che

l'imputato appella e che il processo viene portato avanti al giudice

di secondo grado, questo, se ritiene inadeguata la pena inflitta dal

primo giudice, deve avere il potere di aumentarla; altrimenti il suo

giudizio sarebbe incompleto e incoerente". E ancora: "Quando il

rapporto processuale venga mantenuto in vita mediante un atto sia

pure del solo imputato, il giudice assume e mantiene il potere-dovere

di conoscere e di decidere, senza che alcuno possa limitarglielo o

privarnelo, fuori dei casi eccezionalmente consentiti dalla legge". E

a queste considerazioni, chiamate di "ragione logico-giuridica",

altre ne aggiungeva "d'ordine pratico": "conviene togliere

all'imputato la facoltà d'appellare senza alcun rischio, anzi col

vantaggio, nella peggiore delle ipotesi, di differire il momento

dell'esecuzione della condanna. Così facendo si ridurrà il numero

degli appelli a quei soli casi che possono apparire meritevoli di

riesame, perché l'imputato, conscio della possibilità di reformatio

in peius, si guarderà bene dal proporre la impugnazione, quando non

abbia la coscienza di meritare l'assoluzione, o quanto meno una

diminuzione di pena. Se egli reclama un nuovo giudizio, deve

assoggettarvisi completamente; se non vuole correre alcun rischio, si

accontenti della prima sentenza".

Queste proposizioni, nella loro durezza e categoricità, non

incontrarono il favore degli organismi interpellati sui contenuti del

progetto preliminare. Di conseguenza il ministro Guardasigilli

modificò le proprie vedute originarie; e - come volle scrivere nella

relazione al progetto definitivo - non per le querimonie sprovviste

di buone ragioni, che mai sarebbero state idonee a rimuoverlo dalla

sua prima idea, ma per essersi convinto che "se la possibilità

pratica della reformatio in peius appare come freno efficace al

dilagare degli appelli, l'istituto giuridico, che vorrebbe porsi a

base di tale pratica conseguenza, cioè il carattere pienamente

devolutivo dell'appello, non può andare esente da critiche. Questo

carattere dell'appello, infatti, implica la facoltà, data anche alle

parti private, di far cadere in tutto la sentenza, con un semplice

atto unilaterale di volontà, negando così la natura stessa

decisoria della sentenza, e trasformando il giudizio di primo grado

in una specie di procedimento preparatorio, duplicato superfluo del

procedimento d'istruzione". E proseguiva: "Ho perciò modificato

l'art. 520 (divenuto poi l'art. 515 del codice del 1930),

riconoscendo al pubblico ministero la facoltà di proporre appello

incidentale, quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo

imputato. In questo modo le temerarietà degli imputati rimangono

frenate dalla possibilità dell'appello incidentale del pubblico

ministero (che naturalmente ha tutti gli effetti dell'appello

principale dello stesso pubblico ministero), e si conserva il divieto

della riforma in peggio in quel caso in cui, essendo stato proposto

l'appello dal solo imputato, il pubblico ministero non abbia ritenuto

che mettesse conto d'appellare a sua volta".

Gli stessi concetti il Guardasigilli ripeteva nella relazione al

Re (n. 188), osservando che, mentre la Commissione parlamentare aveva

espresso il parere che l'appello incidentale del pubblico ministero

fosse da abolire, egli aveva "ammesso codesto appello esclusivamente

per attenuare il rigore della regola della incondizionata

possibilità della reformatio in peius accolta nel progetto

preliminare".

L'istituto dell'appello incidentale del pubblico ministero -

adottato, come si è visto, nell'intento di permettere una reformatio

in peius della sentenza dopo che fosse stato proposto appello

principale da parte del solo imputato - non andò esente da critiche

neanche dopo l'entrata in vigore del codice del 1930. Da taluno esso

fu chiamato "istituto anacronistico e antigiuridico", criticandosene

soprattutto la strumentalità vantata nelle relazioni del

Guardasigilli in funzione di "mezzo di ritorsione" contro gli appelli

dell'imputato. Da altri fu messo invece in rilievo il suo carattere

sostitutivo rispetto alla soluzione della piena devolutività di ogni

appello, intravvista ad un certo momento con favore da una certa

corrente di pensiero, come soluzione globale e non compromissoria.

Altri invece, severamente criticando l'enunciazione dello "appello-spauracchio" fatta nelle relazioni ufficiali sopra menzionate,

sostenne la piena validità logica e giuridica dell'istituto come

"esercizio di un potere giuridico tendente ad impedire la

definitività di una determinata situazione giuridica". Queste ed

analoghe valutazioni si collegavano alla definizione, pure oggetto di

dibattito, dei limiti dell'appello incidentale, visto come un mezzo

diretto a permettere l'aumento della pena, la revoca di eventuali

benefici e l'applicazione di pene accessorie, misure di sicurezza e

ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge, ma non mai

come un mezzo diretto ad investire anche capi della decisione di

primo grado ai quali non fosse riferibile l'appello dell'imputato:

ciò che veramente avrebbe convertito l'appello incidentale in un

"appello di dispetto". Altri, e con essi la giurisprudenza

prevalente, sostenevano invece che l'appello incidentale del pubblico

ministero potesse investire anche punti di decisione diversi da

quelli cui si riferiva l'appello dell'imputato e del tutto autonomi.

Altro punto oggetto di controversia fu, sempre sotto il vigore del

codice del 1930, quello concernente la limitazione dell'effetto

devolutivo dell'appello incidentale del pubblico ministero al

coimputato appellante e al coimputato non appellante che abbia

partecipato al giudizio d'appello, evidentemente intervenuto,

quest'ultimo, per giovarsi dell'effetto estensivo dell'appello

principale. Secondo alcuni questa regola avrebbe vulnerato il

principio della "indivisibilità dell'azione penale".

Nonostante queste ed altre critiche, l'istituto dell'appello

incidentale del pubblico ministero rimase indenne nella vasta riforma

del processo penale attuata con la legge 18 giugno 1955, n. 517, che

estese una quantità di diritti dell'imputato e dette maggiore spazio

alla sua difesa. Esso cadde soltanto in virtù della ricordata

sentenza n. 177 del 1971 di questa Corte costituzionale, della quale

più oltre si dirà.

4. - Nei progetti susseguitisi durante più di un quarto di secolo

per la riforma del codice di procedura penale del 1930 l'appello

incidentale del pubblico ministero subì alterne vicende. Nel 1969,

durante i lavori parlamentari per la prima legge-delega - e

precisamente durante l'esame del disegno di legge di iniziativa del

Governo n. 380 presentato dal Guardasigilli alla Camera il 5

settembre 1968 - fu proposto, in seno alla Camera dei Deputati (IV

Commissione giustizia, seduta antimeridiana del 27 febbraio 1969), ed

approvato con il parere favorevole del Governo, un emendamento

aggiuntivo volto ad introdurre, nell'art. 2, contenente le direttive

per il legislatore delegato, il punto 51 del seguente testuale

tenore: "Parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine

all'eventuale appello incidentale". Il Parlamento devolveva dunque al

Governo la scelta tra il mantenimento e la soppressione dell'istituto

dell'appello incidentale nel processo penale, ma imponeva allo

stesso, nel caso di scelta positiva, di estendere il diritto

d'appello anche all'imputato e in condizioni di parità rispetto

all'appello incidentale lasciato al pubblico ministero.

Detta direttiva, approvata dall'Assemblea della Camera il 22

maggio 1969, ivi divenuta il punto 59 ed integrata con il punto 61

"divieto di reformatio in peius nel caso di appello del solo

imputato"), fu approvata anche dal Senato della Repubblica il 4

dicembre 1970, quando il punto relativo assunse il n. 65, divenendo

poi (sempre nello stesso letterale tenore) il n. 63 nel testo

riapprovato dalla Camera dei Deputati nelle sedute del 18, 19 e 20

ottobre 1971 e successivamente ritrasmesso dal Senato alla Camera.

Scioltasi anticipatamente la quinta legislatura, e insediatesi le

Camere della sesta, in data 5 ottobre 1972 il Guardasigilli

presentava alla nuova Camera dei Deputati il disegno di legge n. 864,

contenente il nuovo testo di legge-delega. In esso la direttiva

soprariportata più non figura, risultando anzi sostituita dalla

seguente (n. 67): "esclusione dell'istituto dell'appello

incidentale". Veniva invece mantenuto il "divieto di reformatio in

peius nel caso di appello del solo imputato" (direttiva 69). Frutto

dichiarato, questa nuova scelta abolitiva dell'appello incidentale,

della sentenza n. 177 del 1971 di questa Corte, intervenuta nel

frattempo, come si è detto. Le due direttive ora riportate rimasero

immutate nella legge-delega 3 aprile 1974 n. 108, dove assunsero i

numeri, rispettivamente, 72 e 74; e ad esse si uniformò, ovviamente,

il progetto preliminare del codice di procedura penale divulgato nel

1978 ma non divenuto mai legge dello Stato. La relazione al Progetto

stesso sottolinea peraltro nettamente di avere escluso, in

conformità dei lavori preparatori della legge-delega, anche

l'effetto pienamente devolutivo dell'impugnazione "scelta che è

sembrata alla Commissione (ministeriale) del tutto preclusa".

Del tutto diverse furono invece, in merito all'istituto

dell'appello incidentale, le scelte del Parlamento nel corso

dell'ottava e della nona legislatura, i cui lavori approdarono alla

nuova legge-delega del 16 febbraio 1987 n. 81 e, attraverso questa,

al codice vigente. Nel testo unificato approvato dalla Camera dei

Deputati il 18 luglio 1984 e trasmesso al Senato il 3 agosto 1984 (n.

916), sotto il punto 87 dell'art. 2 compare la seguente direttiva:

"potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di

efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità

dell'appello principale": una disciplina, come si vede, contrastante

con quella del codice del 1930, sia per l'estensione dell'appello

incidentale a tutte le parti, anche diverse dal pubblico ministero,

sia per la prevista perdita di efficacia dell'appello incidentale in

tutti i casi di inammissibilità (dunque anche di rinuncia)

dell'appello principale (il codice abrogato, nell'art. 515, ultimo

comma, manteneva invece l'efficacia dell'appello incidentale del

pubblico ministero anche nel caso di rinuncia dell'imputato alla

propria impugnazione). Al punto 89 di detto testo unificato rimaneva

sancito il "divieto di reformatio in peius in caso di appello del

solo imputato". Queste direttive rimasero immutate attraverso l'esame

condotto dal Senato della Repubblica, essendosi ritenuto soltanto di

dovere aggiungere nella seconda parte del punto 87 (divenuto punto 88

e successivamente punto 90) l'espressa menzione della rinuncia a

fianco di quella della inammissibilità dell'appello principale. La

Camera non modificò il testo emendato dal Senato, con la conseguenza

che il punto 90 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n.

81, risultò del seguente tenore: "potere delle parti di proporre

appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale in

caso di inammissibilità o di rinuncia all'appello principale". Da

questa direttiva scaturì il testo dell'art. 587 del progetto

preliminare e del progetto definitivo, divenuto poi l'art. 595 del

codice di procedura penale del 1989, sottoposto all'odierno scrutinio

di costituzionalità.

5. - Così ricordati i precedenti e l'iter legislativo

dell'articolo 595 del codice di procedura penale, giova ora definire

la ragion d'essere dell'istituto dell'appello incidentale nel

processo penale, quale è dato desumerla sia dal dibattito

parlamentare che dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale

sull'argomento.

Par chiaro che la ragion d'essere dell'istituto trova le proprie

radici nel sistema generale delle impugnazioni, e più specificamente

in quello dell'appello, intendendosi con l'appello incidentale

assicurare a ciascuna delle parti (od anche, in ipotesi, ad una

soltanto di esse) il potere di esprimere le proprie scelte dopo avuta

la piena conoscenza della posizione assunta dalle altre parti in

ordine alla sentenza di primo grado. Ogni parte, nel sistema del

processo, può, alla luce della sentenza di primo grado, mantenere le

posizioni originariamente assunte e quindi, ove la sentenza non abbia

dato ad esse piena soddisfazione, impugnare la decisione stessa: ed

è qui che si colloca il rimedio dell'appello principale. Ma la parte

stessa può anche decidere di rivedere le proprie posizioni

originarie e di fare acquiescenza alla sentenza che non abbia dato

soddisfazione alle proprie ragioni o abbia dato ad esse una

soddisfazione soltanto parziale. Diversa è invece la situazione

della parte rispetto alle prospettive di una sentenza futura quale è

quella del giudice di secondo grado, quando una divergenza di

quest'ultima rispetto a quella resa dal giudice di primo grado sia

divenuta possibile per effetto dell'appello proposto da altra parte

processuale, in particolare da quella le cui ragioni od istanze siano

contrapposte alle proprie. In questo caso appare equo e ragionevole

assicurare alla parte, che si era risolta a fare acquiescenza alla

sentenza del primo giudice, il mezzo per impedire che la sentenza di

secondo grado possa sacrificare le proprie ragioni al di là di

quanto già accaduto per effetto della sentenza di primo grado. In

modo particolare, per stare al tema, il pubblico ministero può bene

accettare una sentenza che abbia concesso all'imputato circostanze

attenuanti da lui contrastate o una pena meno alta di quella da lui

richiesta; ma ben può, viceversa, non essere disposto ad accettare

che quella pena sia nel giudizio d'appello ulteriormente diminuita o

che alle circostanze attenuanti riconosciute in primo grado altre se

ne aggiungano per effetto della sentenza d'appello: sì che se

ritiene di avere un mezzo più efficace per impedire questo

risultato, facendo valere proprie doglianze autonome e diverse da

quelle consistenti nella semplice resistenza contro l'accoglimento

dell'appello principale dell'imputato, è equo e ragionevole che gli

sia consentito di usarlo. E ciò tanto più in relazione

all'esistenza di un espresso divieto, sancito nell'ordinamento, di

una reformatio in peius da parte del giudice di secondo grado che sia

investito del solo appello dell'imputato.

Potrebbe dirsi, secondando una definizione dottrinale proposta in

relazione al sistema del codice del 1930, che l'appello incidentale

è per il pubblico ministero un onere, nel senso che egli deve farvi

ricorso solo se intende cercare di impedire quegli effetti favorevoli

per l'imputato che potrebbero derivare da un accoglimento

dell'appello principale dall'imputato stesso proposto.

Queste considerazioni svelano l'equivoco in cui cadono i critici

dell'istituto quando ne assumono una contraddittorietà logica

asserendo che ogni sentenza debba essere guardata in sé e per sé,

per ciò che essa rappresenta e che soltanto su questa valutazione

possa fondarsi l'esercizio del potere d'appello. Essi trascurano del

tutto la visione, pur legittima e in qualche caso doverosa, di quella

che potrebbe essere, nella stessa causa, una sentenza del giudice

d'appello nonché il correlativo diritto di premunirsi contro i suoi

possibili contenuti.

Il legislatore, con l'appello principale e l'appello incidentale,

conferisce alle parti due poteri diversi, che logicamente si

collocano e si svolgono in due momenti diversi. Il primo potere è

quello di dolersi della sentenza impugnata in sé stessa: e a tal

proposito sono stabiliti i termini per l'impugnazione principale. Il

secondo potere è quello che si riferisce alla prevenzione di effetti

non desiderati ma possibili ad opera della futura sentenza di secondo

grado: e a ciò si riferisce il secondo momento, in quanto i termini

per fare uso dell'appello incidentale decorrono proprio dalla

conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'appello principale

avversario.

È pertanto del tutto fuorviante guardare, come taluno fa,

all'appello incidentale con la stessa ottica con cui si guarda

all'appello principale. L'appello principale attiene infatti alla

posizione che l'avente diritto all'appello stesso intende assumere,

dopo la propria valutazione, nei confronti della sentenza di primo

grado, mentre l'appello incidentale viene valutato e proposto con

riguardo a quella che potrebbe essere una sentenza futura a seguito

dell'appello principale dell'altra parte.

Questa essendo la ragion d'essere dell'istituto, appare di scarso

rilievo il fatto, enfatizzato nei lavori preparatori del codice del

1930 e al quale si fa riferimento anche in quelli preparatori del

codice vigente, oltre che da una parte della dottrina e della

giurisprudenza, che la previsione di un potere di appello incidentale

conferito dalla legge al pubblico ministero possa servire da

"deterrente" per l'imputato, in modo dal trattenerlo dal proporre

appelli principali più o meno fondati, intesi spesso non solo a

migliorare la propria sorte nel giudizio d'appello, ma anche a

realizzare, in relazione alla prevedibile lunghezza dei giudizi di

impugnazione, il traguardo della prescrizione del reato. La

prevenzione di siffatti pericoli non è che un effetto collaterale e

non necessario dell'istituto dell'appello incidentale del pubblico

ministero. Come rispetto ad altri istituti del diritto, bisogna saper

distinguere anche in questo caso quella che è la giuridica ragion

d'essere dell'appello incidentale da quelli che ne possono essere gli

effetti.

Comunque, il doppio grado di giurisdizione, così diffuso e

tradizionale nell'ordinamento italiano, non è oggetto di un diritto

elevato a rango costituzionale, sì che ogni scelta circa l'adozione

o meno dell'appello incidentale nel processo penale non può che

essere riservata al legislatore.

6. - A questo punto si deve esaminare la questione di

costituzionalità sollevata dal giudice rimettente sulla base di

alcune proposizioni contenute nella sentenza n. 177 del 1971 di

questa Corte e del dispositivo con cui la stessa ebbe ad eliminare

dall'ordinamento processuale del tempo l'istituto dell'appello

incidentale del pubblico ministero.

La sentenza ora menzionata consta di due parti ben distinte. In

una prima parte (n. 3 della sentenza) la Corte, considerando fondate

le questioni sollevate dai giudici di merito sulla base degli artt. 3

e 24 visti nel loro complesso, rileva che "l'appello incidentale,

essendo consentito ad una sola delle parti nel processo, turba

l'equilibrio del contraddittorio, che si polarizza nell'imputato (e

nel suo difensore), da un lato, e, dall'altro nel pubblico ministero,

portatori di interessi solitamente contrapposti". Ed aggiunge che la

fondatezza delle censure mosse alla norma denunciata sotto il duplice

riflesso degli artt. 3 e 24 della Costituzione "è avvalorata

dall'inciso, contenuto nello stesso art. 515, quarto comma, cod.

proc. pen. , relativo all'inefficacia, ai fini del prosieguo del

giudizio di secondo grado, della rinuncia dell'imputato al proprio

appello; e dall'ultima parte di detto articolo, relativa al

coimputato non appellante".

Nel successivo paragrafo (n. 4) la sentenza n. 177 del 1971 prende

poi in considerazione la censura mossa all'art. 515, quarto comma,

del codice di procedura penale del 1930 da uno dei giudici rimettenti

in relazione all'asserito contrasto dell'articolo stesso non soltanto

con gli artt. 3 e 24, ma anche con l'art. 112 della Costituzione. E

considerando "assorbente" questo profilo di incostituzionalità

rispetto ai due profili precedentemente riconosciuti come

sufficienti, sia pure nel loro insieme, per il giudizio di

illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, contiene

le proposizioni dalle quali parte l'odierno giudice rimettente per

rilevare il possibile contrasto dell'istituto dell'appello

incidentale del pubblico ministero reintrodotto nell'art. 595 del

codice vigente in concomitanza con il riconoscimento dello stesso

diritto alle altre parti processuali, ed in particolare all'imputato,

con l'art. 112 della Costituzione; e ciò a causa del collegamento

tra la impugnazione del pubblico ministero in materia penale e

l'obbligo di esercitare l'azione penale sancito appunto nella

suddetta norma costituzionale, obbligo rispetto al quale l'appello

principale del pubblico ministero è dalla sentenza definito

"estrinsecazione ed aspetto" e qualificato "atto conseguente,

obbligatorio e non discrezionale".

Di tale paragrafo 4 della sentenza n. 177/1971 sono possibili due

letture: la prima, rigorosamente ancorata ad alcune proposizioni,

dalle quali può evincersi che convincimento della Corte sia che il

potere di impugnazione del pubblico ministero è un potere-dovere

scaturente direttamente dall'obbligo costituzionale di esercitare

l'azione penale; ed una seconda, per cui, pur sempre con riferimento

ai doveri nascenti per il pubblico ministero nel quadro segnato

dall'art. 112, sembra che la Corte censuri l'uso improprio che il

pubblico ministero può fare dell'appello incidentale "allo scopo

pratico di contenere l'iniziativa dell'imputato, che è quanto dire

di ostacolarne l'esplicazione del diritto di tutela giurisdizionale e

di difesa giudiziaria ( ex art. 24, primo e secondo comma, della

Costituzione)". Con questa proposizione finale la sentenza sembra

così tornare, mediante l'ulteriore passaggio dell'art. 112, alla

censura di incostituzionalità dell'art. 515, quarto comma, codice

abrogato, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa

dell'imputato.

7. - Ora, quale che sia l'interpretazione più corretta da darsi

alla citata sentenza n. 177/1971, deve ritenersi che il potere di

appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di

esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse - nel

caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in

parte le ragioni dell'accusa - una proiezione necessaria ed

ineludibile.

Nei lavori preparatori della Costituzione (resoconti delle sedute

della Commissione per la Costituzione, detta anche "Commissione dei

settantacinque" e resoconti delle sedute dell'Assemblea Costituente),

non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento

tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione -

in particolare potere d'appello - del pubblico ministero quasi che

quest'ultimo fosse un'estrinsecazione od una conseguenza necessaria,

e pertanto configurante un nuovo dovere, del dovere di esercitare

l'azione penale. Dall'esame degli atti suddetti risulta che la

costituzionalizzazione dell'obbligo di esercitare l'azione penale fu

trattata sotto i tre seguenti profili: rapporti del pubblico

ministero con il potere esecutivo nel momento iniziale dell'azione

penale; possibilità di prevedere eccezioni a tale obbligo nel senso

di possibili sospensioni o ritardi nel suo esercizio; controllo del

giudice sui possibili casi di mancata attivazione del pubblico

ministero nei confronti di una determinata notitia criminis. Tutti

argomenti attinenti al momento iniziale dell'azione penale, senza il

minimo, neanche implicito, riferimento ai momenti successivi, e tanto

meno a giudizi d'impugnazione.

Ma, al di là di queste constatazioni, si deve rilevare che tutto

il sistema delle impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello,

tanto sotto il codice abrogato quanto sotto il codice vigente, depone

nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello

avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne

possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è

riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale.

Innanzi tutto il pubblico ministero è abilitato dalla legge a

fare acquiescenza alla sentenza di primo grado, quali che siano state

le sue conclusioni e quale che sia stato il contenuto della sentenza.

Questa acquiescenza è testualmente prevista dalla legge nell'art.

570, primo comma, del codice di procedura penale (art. 191 del codice

abrogato) e non è concepibile che la legge processuale preveda

istituti che possono essere in contrasto con doveri funzionali o

addirittura con obblighi elevati a rango costituzionale.

Da tale possibile acquiescenza deriva, come unica conseguenza

prevista dall'ordinamento processuale, il potere di impugnazione del

procuratore generale presso la Corte d'appello (v. ancora il citato

art. 570, comma primo). Di qui un secondo argomento a favore della

impossibilità di considerare il potere di impugnazione del pubblico

ministero come inerente all'obbligo di esercitare l'azione penale. Ed

infatti un potere conferito alternativamente a due soggetti mal si

concilia con la doverosità in capo ad uno solo di essi. Per di più

uno dei due soggetti del diritto d'appello alternativamente previsti

dall'ordinamento - e cioè il procuratore generale - non è di regola

il titolare dell'obbligo di esercitare l'azione penale.

In terzo luogo l'appello, come ogni altra impugnazione del

pubblico ministero in materia penale, è rinunciabile nelle forme

previste dall'art. 589 del codice di procedura penale (art. 206 del

codice del 1930), senza che la legge richieda al riguardo alcuna

motivazione.

Non risulta che siano stati ravvisati profili di illegittimità

costituzionale nei suddetti istituti; né sembra che i ricordati

comportamenti del pubblico ministero (acquiescenza, rinunzia) siano

suscettibili di censura sotto il profilo della violazione di obblighi

funzionali.

Se di un dovere in senso lato si può parlare per il pubblico

ministero di fronte all'esercizio del potere d'impugnazione, tale

dovere è riconducibile a quei generali doveri che competono al

pubblico ministero in relazione alle funzioni ad esso demandate,

doveri che nel vigente ordinamento giudiziario (art. 73 del r.d. 30

gennaio 1941, n. 12) sono indicati con riferimento alla vigilanza

sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione

della giustizia e, con specifico riferimento al campo penale, come

promovimento della repressione dei reati. Nel suddetto ordinamento lo

specifico obbligo di iniziare ed esercitare l'azione penale è

indicato nel separato art. 74.

Da questo insieme di riferimenti è dato trarre la conclusione che

quando il pubblico ministero deve decidere se impugnare o meno una

sentenza, egli deve interrogare la propria coscienza in relazione al

contenuto del provvedimento impugnabile e determinarsi secondo gli

interessi generali della giustizia. Questo vale per l'appello

principale; ma analoga considerazione può farsi per l'appello

incidentale, con il correttivo del particolare profilo derivante

dalla visione che il pubblico ministero possa essere indotto ad avere

circa i contenuti della sentenza che il giudice di secondo grado

potrebbe essere tratto a pronunciare in accoglimento dell'appello

principale dell'imputato pervenendo a conclusioni che egli ritiene,

ove fossero adottate, contrarie a giustizia.

Se dunque è legittima l'acquiescenza del pubblico ministero nei

confronti della sentenza di primo grado, non è accoglibile la tesi

secondo la quale tutti i poteri che al pubblico ministero stesso

competono dovrebbero esaurirsi nella proposizione dell'appello

principale, con ciò restandogli precluso, come incompatibile con i

suoi doveri, il ricorso all'appello incidentale.

Si deve pertanto escludere che l'art. 595 del codice di procedura

penale, nella parte in cui prevede, con quello di altre parti

processuali, l'appello incidentale del pubblico ministero, sia da

considerarsi costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con

l'art. 112 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 595 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 112 della Costituzione, con l'ordinanza della

Corte di cassazione in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari