Corte costituzionale

Ordinanza n. 388/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 596 del Codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1981

dalla Corte di Cassazione, iscritta al n. 26 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129

dell'anno 1982;

udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto, in fatto, che, con ordinanza 16 giugno 1981, la Corte di

Cassazione sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 596 cod. proc. pen. con riferimento agli art.li 3 e 25

Cost.,

- che lamentava la Corte nell'ordinanza la irrazionale disparità

di trattamento verificabile ogniqualvolta la grazia condizionata è

subordinata al pagamento di una somma di denaro alla Cassa delle

ammende, giacché in tal caso l'esecuzione o meno della pena viene,

in definitiva, a dipendere dalle disponibilità economico-finanziarie

del condannato, e per di più a seguito di un provvedimento

amministrativo che viene emanato senza alcuna verifica preventiva

delle possibilità del condannato di adempiere all'obbligo di

pagamento, e ciò in contrasto con la sent. n. 131 del 1979 di questa

Corte,

- che, peraltro, sussisterebbe, in tal caso, anche violazione del

principio di riserva di legge in materia penale in quanto "la

comminazione della pena" troverebbe il suo titolo nel provvedimento

amministrativo del Presidente della Repubblica, non essendo

determinate dalla legge le condizioni risolutive apponibili al

decreto di grazia,

- che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio

innanzi alla Corte.

Considerato, in diritto, che - come questa Corte ha già precisato

(cfr. sent. n. 134 del 1976) - la somma da versare alla Cassa delle

ammende, per effetto del decreto condizionato di grazia, non ha

carattere sanzionatorio nemmeno di natura amministrativa, ma è

soltanto un onere patrimoniale imposto quale contributo a favore di

un ente che sovvenziona opere di solidarietà nell'ambito

dell'amministrazione della giustizia penale. Tale onere è in armonia

con l'ordinamento costituzionale, e particolarmente con il principio

di cui all'art. 27 Cost., in quanto tende a favorire la

risocializzazione del condannato evitando di fare della grazia un

atto di pura e gratuita clemenza,

- che in questa sua natura la Corte ha già ravvisato "validi

motivi di politica legislativa penale", sufficienti ad escludere

qualunque censura d'irragionevolezza,

- che, peraltro, non è esatto che il provvedimento di grazia,

condizionato nel senso in esame, non abbia alla base alcuna

preventiva verifica delle possibilità del condannato di adempiere

l'onere. Il provvedimento di grazia è l'effetto della collaborazione

fra il potere del Capo dello Stato e quello del competente Ministro

della Giustizia che controfirma l'atto e ne assume la

responsabilità: e difatti prevede l'ordinamento (art. 595 cod. proc.

pen.) che, quantunque indirizzata al Capo dello Stato, la domanda

dev'essere presentata al Ministro e, se a questi trasmessa dal

Procuratore Generale della Repubblica del distretto cui appartiene la

competenza esecutiva, questi deve accompagnarla con le opportune

informazioni ed osservazioni, che ovviamente coinvolgono anche la

detta verifica,

- che, d'altra parte, in tema di rilevanza, sul punto l'ordinanza

non ha motivato, né ha segnalato elementi dai quali si possa

desumere che la verifica è stata omessa,

- che, infine, se un mutamento impeditivo delle condizioni

economiche del condannato fosse sopravvenuto al decreto condizionato

di grazia, esiste pur sempre la possibilità di sottoporre la nuova

situazione al Capo dello Stato per ottenere un nuovo decreto,

- che tanto meno, poi, è proponibile una questione di "riserva di

legge", dato che la "comminazione" della pena non trova il suo titolo

nel provvedimento amministrativo del Presidente della Repubblica,

come sostiene l'ordinanza, ma bensì soltanto nella perpetrazione del

reato, in relazione al quale la pena viene comminata dalla legge

penale quale conseguenza sanzionatoria. La revoca della grazia,

infatti, non fa che caducare il beneficio concesso ripristinando la

originaria situazione "esecutiva", e perciò non la "comminazione" ma

l'esecuzione della pena già "irrogata",

- che, peraltro, è ben vero che singolarmente, nel caso di specie,

il condannato, revocata la grazia, dovrebbe oggi sottostare ad una

grave pena detentiva, a seguito di conversione di pena pecuniaria

disposta prima della sentenza n. 131 del 1979 di questa Corte nonché

della l. 24 novembre 1981 n. 689: legge quest'ultima che, giusto

quanto rilevato nella sentenza di questa Corte n. 108 del 1987, ha

attuato, mediante la nuova disciplina della conversione, un

bilanciamento dei valori dell'eguaglianza e dell'effettività della

pena,

- che, però, mentre una siffatta particolarissima situazione non

può mettere in discussione la legittimità costituzionale della

revoca della grazia quando gli oneri imposti nel provvedimento non

sieno stati osservati, essendo ineccepibile, sul piano generale, che

l'inosservanza comporti la revoca, tuttavia ben può la situazione

essere prospettata, mediante incidente, in sede di esecuzione (che è

la sede propria dei provvedimenti di conversione), affinché il

giudice competente tenga conto del novum normativo nel momento in cui

la pena dev'essere eseguita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 596 cod. proc. pen. sollevata dalla Corte di

Cassazione con ordinanza 16 giugno 1981;

Dichiara manifestamente infondata la stessa questione sollevata

dalla stessa ordinanza, nei confronti dell'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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