Art. 593 c.p.p. — Casi di appello

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(( Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Il pubblico ministero puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso. Sono ((in ogni caso)) inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda ((e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa)). 148 149

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte costituzionale

148

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46 "nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva".

Successivamente la Corte costituzionale

149

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008, n. 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva.

Testo in vigore dal 6 marzo 2018 al 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 593 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. Un., ord. n. 28647/2026

    29 luglio 2026

    PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno affermato che non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

    Art. 593 c.p.p. · Art. 131-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. VI, ord. n. 20257/2025

    30 maggio 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che l’appellabilità della sentenza di proscioglimento emessa all’esito dell’udienza preliminare è disciplinata esclusivamente dall’art. 428 cod. proc. pen., non trovando applicazione il disposto dell’art. 593 cod. proc. pen.

    Art. 593 c.p.p. · Art. 428 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. V, ord. n. 6984/2025

    19 febbraio 2025

    La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore delle legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum comporta l’operatività del regime impugnatorio previsto all’atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione.

    Art. 593 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. VI, ord. n. 3066/2025

    27 gennaio 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che il pubblico ministero può proporre appello, e non ricorso per cassazione, avverso la sentenza di proscioglimento relativa a reato punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, emessa per effetto della derubricazione del fatto disposta dal giudice di primo grado, a condizione che contesti la diversa qualificazione e richieda il riconoscimento del reato originariamente contestato, non rientrante nella previsione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Art. 593 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 71 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

62 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 95/2026

    Altra decisione
    29 maggio 2026

    rinvia il giudizio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2026 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA

    Art. 443 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 131-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 34/2020

    Questione infondata
    26 febbraio 2020

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Messina in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 111 Cost., dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. La limitazione indicata non è incompatibile con il principio di parità delle parti, in quanto persegue la finalità di assicurare la ragionevole durata del processo e riguarda sentenze che hanno accolto, nell'an, la "domanda di punizione", senza incidere in modo significativo sulla prospettazione accusatoria, risultando quindi contenuta e non sproporzionata rispetto all'obiettivo, e, sul piano sistematico, non intrinsecamente irragionevole, atteso che il limite, riferito solo al quantum della pena inflitta, è comunque meno ampio rispetto a quello previsto per il rito abbreviato; il p.m., inoltre, resta pur sempre abilitato ad attivare il controllo della Cassazione sulla motivazione che sorregge il dosaggio della pena mediante il ricorso immediato. Infondate sono anche le censure di violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, che non è riferibile all'attività giurisdizionale, e della funzione rieducativa della pena, parametro non pertinente alla tematica della limitazione dei poteri di appello del pubblico ministero. ( Precedenti citati: sentenze n. 274 del 2009, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 85 del 2008, n. 320 del 2007, n. 26 del 2007, n. 98 del 1994 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001, n. 305 del 1992 e n. 373 del 1991 ). Per costante giurisprudenza, il principio del buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2019, n. 91 del 2018, n. 44 del 2016 e n. 66 del 2014 ). La funzione rieducativa della pena non postula imprescindibilmente che sia assicurato un controllo di merito sulla quantificazione della sanzione operata dal giudice di primo grado, intesa a evitare che siano inflitte pene sproporzionate per difetto. ( Precedente citato: sentenza n. 155 del 2019 ).

    Art. 593 c.p.p. · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 253/2017

    Questione inammissibile
    6 dicembre 2017

    Il sopravvenuto art. 31 della legge n. 161 del 2017 - che, inserendo il comma 4-bis nell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 (conv., con modif, in legge n. 356 del 1992), garantisce ai terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro il diritto a partecipare, fin dal giudizio di primo grado, al processo di cognizione ove può disporsi la confisca - non determina effetti sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, a favore dei terzi incisi nel loro diritto di proprietà, la facoltà di appellare contro la sentenza penale di primo grado con riguardo al solo capo relativo alla statuizione di confisca. Il citato ius superveniens, contenendo una normativa processuale soggetta al principio tempus regit actum, non può trovare applicazione nel giudizio a quo. Non va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo quando il mutamento del quadro normativo è palesemente ininfluente nel processo principale. ( Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016 ).

    Art. 573 c.p.p. · Art. 579 c.p.p. · Art. 593 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (28)

Se ne mostrano 13 su 28, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 marzo 2018

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2006 al 6 marzo 2018. 68 parole tolte, 101 parole aggiunte.

tolto: (Casi di appello).Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, aggiunto: l'imputato puo' appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero tolto: e l'imputato possono aggiunto: puo' appellare contro le tolto: sentenze di condanna. L'imputato e il pubblico ministero possono aggiunto: medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Il pubblico ministero puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento tolto: nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. Sonoaggiunto: . L'imputato puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda aggiunto: e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art593 · fonte del testo

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