Art. 12 — Disposizioni in tema di sanzioni sostitutive

Se per effetto dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto deve cessare anche la esecuzione di pene sostitutive, il giudice, quando provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 593 del codice di procedura penale, dichiara anche l'estinzione della pena sostitutiva e trasmette copia del provvedimento al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che provvede all'esecuzione del provvedimento. Il pubblico ministero o il pretore possono disporre la sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva anche prima che la cessazione della medesima sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto, dandone immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza indicato nel comma 1.

Testo vigente dal 15 dicembre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-12;861~art12 · fonte del testo

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