Art. 585 c.p.p. — Termini per l'impugnazione

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Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, e':

  • a)di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;
  • b)di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
  • c)di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
  • a)dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
  • b)dalla lettura del provvedimento in udienza, quando e' redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
  • c)dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui e' stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
  • d)dal giorno in cui e' stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. 215 Quando la decorrenza e' diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilita' dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118

215

La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado". Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".

Testo in vigore dal 22 agosto 2014 al 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 585 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 25199/2025

    9 luglio 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria, anche nel caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

    Art. 585 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 136/2026

    Questione infondata
    21 luglio 2026

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione seconda penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026. F.to: Giovanni A…

    Art. 585 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 259/2016

    Questione inammissibile
    5 dicembre 2016

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 548, comma 3, e 585, comma 2, lett. d ), cod. proc. pen., come modificati dagli artt. 10, comma 5, e 11, comma 1, della legge n. 67 del 2014, censurati dal Tribunale ordinario di Prato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto non prevedono, ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione, la notifica dell'avviso di deposito della sentenza con il relativo estratto all'imputato dichiarato assente. Il tribunale rimettente, giudice di primo grado, non deve (né spiega perché dovrebbe) fare applicazione delle disposizioni censurate, le quali rientrano nel sistema delle impugnazioni, mirando a rendere effettivo l'esercizio del relativo diritto, sicché è al giudice dell'impugnazione che spetta valutare gli effetti della mancata previsione della notifica dell'avviso sull'esercizio del diritto dell'imputato assente di impugnare la sentenza. Inoltre, la comparizione in udienza dell'imputato dichiarato assente era ancora possibile nella fase processuale in cui l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata, e, sotto tale profilo, le questioni appaiono meramente eventuali, e irrilevanti in quanto premature. Sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni aventi ad oggetto norme di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2016 e n. 36 del 2016; ordinanze n. 92 del 2016 e n. 264 del 2015 ). Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza le questioni meramente eventuali o premature. (Precedenti citati: sentenza n. 60 del 2014; ordinanze n. 161 del 2015, n. 96 del 2014, n. 26 del 2012, n. 176 del 2011, n. 363 del 2010 e n. 96 del 2010) .

    Art. 548 c.p.p. · Art. 585 c.p.p. · Art. 10 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 11 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 206/1997

    Questione infondata
    27 giugno 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui prevede, per il pubblico ministero, quale termine per proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere pronunciate a norma dell'art. 425 stesso codice, quello di (soli) quindici giorni decorrente, nel caso di specie, trattandosi di impugnazione proposta dal procuratore generale, dalla comunicazione della sentenza, alla stregua del disposto dell'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, con riferimento all'art. 112 Cost. - posto che "il potere di appello del p.m. non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le regioni dell'accusa, una proiezione necessaria ed ineludibile" (sent. n. 280 del 1995), tanto più quando vengano censurate, anziché l'assenza del potere di impugnazione, le concrete modalità del suo esercizio - il parametro costituzionale evocato non appare pertinente, anche perché il risultato divisato dal giudice rimettente, circoscritto, in funzione del parametro medesimo, alla sola impugnazione del p.m., viene a compromettere l'osservanza del principio della parità delle parti, considerato che pure l'imputato è legittimato (nei limiti indicati dall'art. 428, comma 1, lett. b), cod, proc. pen.) a proporre appello nei confronti delle sentenze di non luogo a procedere pronunciate a conclusione dell'udienza preliminare; ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione alla disciplina delle impugnazioni delle sentenze pronunciate in esito a giudizio abbreviato (assoggettate, secondo "diritto vivente", nonostante siano anch'esse pronunciate a seguito di procedimento in camera di consiglio, al regime dei termini di cui all'art. 585, comma 1, lett. b) e lett. c) - posto che il legislatore del 1988, mosso dalla esigenza di evitare i tempi morti del processo, ha costruito un regime dei termini per l'impugnazione che risulta molto semplificato (tre fasce di termini: quindici, trenta e quarantacinque giorni, stabiliti in relazione ai diversi tipi ed alla diversa struttura dei provvedimenti), nella logica connaturata al sistema del codice vigente che prevede, in aderenza alle nuove modalità di redazione e pubblicazione della sentenza (artt. 544 e 545 cod. proc. pen.), la concentrazione dell'impugnazione in un unico atto, comprendente sia la dichiarazione sia i motivi - la comparazione tra le due tipologie di sentenza (quella di condanna o di assoluzione pronunciata in esito a giudizio abbreviato e quella di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare) non può certo condurre alla conclusione che la diversità di regime, quanto ai termini per impugnare, sia priva di ragionevolezza, considerando che la prima, pur se emessa in camera di consiglio è una sentenza pronunciata in giudizio e contrassegnata (esperiti o rinunciati i mezzi di impugnazione) dall'attributo della irrevocabilità con conseguente assoggettamento del divieto del 'ne bis in idem', mentre la seconda non è mai in grado di divenire irrevocabile e, come tale, è sottratta al detto divieto, restando, invece, designata da un mero effetto preclusivo, rimovibile, alle condizioni di cui all'art. 434 cod. proc. pen., attraverso l'utilizzazione della revoca della sentenza stessa, sicché è proprio la diversa natura degli effetti a rendere non irragionevoli le diverse cadenze temporali stabilite dalla legge per i due tipi di sentenze. - S. nn. 81/1991, 280/1995, 71/1996, 94/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 585 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 2014 al 22 agosto 2014. .

d) dal giorno in cui e' stata eseguitatolto: ... la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento,tolto: ... per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118

    La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado". Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art585 · fonte del testo

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