L'articolo 489 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Art. 489 (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare). - 1. L'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare puo' chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. 2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare e' riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, e' rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444». All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.

Testo vigente dal 2 maggio 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 259/2016

    Questione inammissibile
    5 dicembre 2016

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 548, comma 3, e 585, comma 2, lett. d ), cod. proc. pen., come modificati dagli artt. 10, comma 5, e 11, comma 1, della legge n. 67 del 2014, censurati dal Tribunale ordinario di Prato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto non prevedono, ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione, la notifica dell'avviso di deposito della sentenza con il relativo estratto all'imputato dichiarato assente. Il tribunale rimettente, giudice di primo grado, non deve (né spiega perché dovrebbe) fare applicazione delle disposizioni censurate, le quali rientrano nel sistema delle impugnazioni, mirando a rendere effettivo l'esercizio del relativo diritto, sicché è al giudice dell'impugnazione che spetta valutare gli effetti della mancata previsione della notifica dell'avviso sull'esercizio del diritto dell'imputato assente di impugnare la sentenza. Inoltre, la comparizione in udienza dell'imputato dichiarato assente era ancora possibile nella fase processuale in cui l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata, e, sotto tale profilo, le questioni appaiono meramente eventuali, e irrilevanti in quanto premature. Sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni aventi ad oggetto norme di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2016 e n. 36 del 2016; ordinanze n. 92 del 2016 e n. 264 del 2015 ). Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza le questioni meramente eventuali o premature. (Precedenti citati: sentenza n. 60 del 2014; ordinanze n. 161 del 2015, n. 96 del 2014, n. 26 del 2012, n. 176 del 2011, n. 363 del 2010 e n. 96 del 2010) .

    Art. 548 c.p.p. · Art. 585 c.p.p. · Art. 10 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 11 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:2014-04-28;67~art10 · fonte del testo

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