Corte costituzionale

Sentenza n. 206/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1,

lettera a) del codice di procedura penale, promossi con n. 2

ordinanze emesse il 18 aprile ed il 21 ottobre 1996 dalla Corte

d'appello di Torino, nei procedimenti penali a carico di Cecone Aldo

ed altri e di Carlino Giuseppe, iscritte al n. 904 e 1369 del

registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di appello di Torino, chiamata a pronunciarsi

sull'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo

a procedere pronunciata ll 15 novembre 1995 dal giudice per le

indagini preliminari, sentenza depositata il 4 gennaio 1996,

constatato che l'impugnazione era stata proposta il sedicesimo giorno

dalla comunicazione della decisione, e, quindi, oltre il termine

stabilito dall'art. 585, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera d)

del codice di procedura penale, ha, con ordinanza del 18 aprile 1996,

sollevato, su eccezione del procuratore generale, in riferimento agli

artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'ora

ricordato art. 585, comma 1, lettera a) del codice di procedura

penale, nella parte in cui prevede che, in ogni caso, il termine per

appellare la sentenza di non luogo a procedere sia di soli quindici

giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione del provvedimento

impugnato.

Secondo il giudice a quo l'art. 3 della Costituzione sarebbe

vulnerato per la disparità di trattamento rispetto ai termini

previsti per impugnare la sentenza pronunciata a seguito di giudizio

abbreviato, in esito all'udienza preliminare, sentenza assoggettata,

secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, al

regime dei termini stabilito per le sentenze dibattimentali; vale a

dire: quindici giorni quando la motivazione è depositata

contestualmente al dispositivo; trenta giorni quando la motivazione

è depositata non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia;

quarantacmque giorni quando, per la complessità della motivazione,

il giudice abbia indicato un termine più lungo del quindicesimo

giorno dalla pronuncia.

Una disparità - ad avviso della Corte d'appello rimettente - del

tutto ingiustificata, tenuto conto che entrambi i provvedimenti sono

emessi a conclusione dell'udienza preliminare e possono, l'uno e

l'altro, presentare un particolare grado di difficoltà tale da

rendere assolutamente impossibile la proposizione del gravame nel

termine di quindici giorni. E ciò soprattutto considerando che, a

seguito della eliminazione della parola "evidente" dal comma 1

dell'art. 425 del codice di procedura penale (in forza dell'art. 1

della legge 8 aprile 1993, n. 105), la sentenza di non luogo a

procedere può rivestire un alto tasso di complessità, non

ravvisabile, invece, prima ditale "novellazione". Ed infatti, con il

consentire la pronuncia della detta sentenza solo ove risultasse

evidente che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero

che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che il

fatto non costituisce reato ovvero che l'imputato non è punibile per

qualsiasi altra causa, veniva disegnato un tipo di provvedimento per

defmizione privo di complessità, cosi da poter essere in ogni caso

assoggettato ai termini di impugnazione previsti dall'art. 585, comma

1, lettera a) dei codice di procedura penale.

Dopo l'indicata "novellazione" dell'art. 425, inoltre, l'art. 585,

comma 1, lettera a) contrasterebbe con i criteri posti a base del

regime dei termini per l'impugnazione quale complessivamente

predisposto dal nuovo codice di procedura penale, un regime attento a

ricollegare la misura dei termini necessari per proporre il gravame

in flinzione della maggiore o minore complessità della pronuncia. E

ciò in quanto la sentenza di non luogo a procedere, che può

presentarsi ora come un provvedimento particolarmente complesso,

resta comunque assoggettata al termine per unpugnare prescritto

dall'art. 585, comma 1, lettera a) del codice stesso.

Con il che al tertium comparationis, additato nel termine per

impugnare la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato,

viene a sovrapporsi il termine per impugnare la sentenza

dibattimentale, riferibile pure alle sentenze pronunciate ai sensi

dell'art. 438 e seguenti del codice di procedura penale, nonostante

queste siano emesse a seguito di una procedura in camera di

consiglio.

D'altro canto, il fatto che già l'art. 424, comma 4, prevedesse,

anche prima della riforma dell'art. 425, comma 1, l'eventualità che

la sentenza di non luogo a procedere potesse essere depositata entro

il termme di non oltre trenta giorni dalla pronuncia, non sarebbe di

ostacolo alla proponibilità delle dedotte censure, essendo stato

tale termine stabilito non tanto in tunzione della complessità della

motivazione (per defmizione semplice, perché fondata

sull'"evidenza") quanto dei "motivi più vari, come il notevole

numero di processi iscritti a ruolo, oppure" "della necessità di

includere nei motivi i risultati di un'accurata ricerca

giurisprudenziale sulla fattispecie legale posta in discussione".

La norma denunciata risulterebbe anche in contrasto con l'art. 112

della Costituzione e cioè con il principio di obbligatorietà

dell'esercizio dell'azione penale, rilevante, "non solo nella sua

fase iniziale, ma anche nel suo sviluppo" e cioè fmo all'esercizio

del potere-dovere di impugnazione.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei mini'stri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Sotto il profilo della dedotta violazione del principio di

eguaglianza, l'Avvocatura deduce che l'irragionevolezza delle scelte

del legislatore "non può essere desunta da ogni pur lieve

differenziazione" di disciplina.

Sotto il proffio del vulnus arrecato all'art. 112 della

Costituzione, l'Avvocatura dello Stato osserva che la previsione di

termini processuali più o meno lunghi non può rappresentare un

ostacolo all'esercizio dell'azione penale, mentre è del tutto fuori

luogo comparare i termini a favore di chi decide dello ius libertatis

con quelli dati a chi ha il compito della mera richiesta.

D'altro canto l'intervento della "novella" del 1993 non avrebbe

modificato il ruolo dell'udienza preliminare tramutandola da momento

interlocutorio del procedimento in un vero e proprio giudizio di

merito.

3. - Un'analoga questione ha sollevato la stessa Corte di appello

di Torino con ordinanza del 21 ottobre 1996, col denunciare, in

riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, l'art. 585, comma

1, lettera a) del codice di procedura penale, adottando

argomentazioni pressoché identiche a quelle di cui si è riferito

sub 1.

Pure in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, riportandosi all'atto di intervento del quale si è riferito

sub 2. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze in epigrafe, entrambe pronunciate dalla Corte

di appello di Torino, sollevano un'identica questione. I relativi

giudizi vanno, dunque, rillilliti per essere decisi con un'unica

sentenza.

Comune oggetto di censura è l'art. 585, comma 1, lettera a) del

codice di procedura penale nella parte in cui prevede, per il

pubblico ministero, quale termine per proporre appello avverso le

sentenze di non luogo a procedere pronunciate a norma dell'art. 425

dello stesso codice, quello di (soli) quindici giorni decorrente, nel

caso di specie, trattandosi di impugnazione proposta dal procuratore

generale, dalla comunicazione della sentenza, alla stregua del

disposto dell'art. 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura

penale.

L'essere la denuncia incentrata sull'asserita brevità del termine

assegnato al pubblico ministero per impugnare la sentenza di non

luogo a procedere deriva, non tanto da ragioni connesse al requisito

della rilevanza, quanto da uno dei parametri evocati dal giudice a

quo, l'art. 112 della Costituzione. Tale principio sarebbe vulnerato

perché verrebbe impedito al pubblico ministero di adempiere

l'obbligo di esercitare l'azione penale; un obbligo rilevante non

solo nella fase iniziale del procedimento, "ma anche nel suo

sviluppo" e, quindi, pure ai fini dell'impugnazione. Cosi, però,

trascurando che un'identica legittimazione è attribuita - sempre

facendo ricorso, quanto alla disciplina dei termini, alla norma

denunciata - dall'art. 428, comma 1, lettera b) anche all'imputato,

salvo che con la sentenza non sia stato dichiarato che il fatto non

sussiste o che l'imputato non l'ha commesso (nonché alla persona

offesa, legittimata dall'art. 428, comma 3, a ricorrere per

cassazione nei casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7).

L'altra norma costituzionale chiamata in causa è l'art. 3,

additandosi come tertium comparationis la disciplina delle

impugnazioni delle sentenze pronunciate in esito a giudizio

abbreviato, assoggettate, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza

della Corte di cassazione, nonostante siano anch'esse pronunciate a

seguito di procedimento in camera di consiglio, al regime dei termini

di cui all'art. 585, comma 1, lettera b), vale a dire a quello di

trenta giorni (con possibilità di elevazione di detto termine a

quarantacinque giorni nel caso previsto dall'art. 544, comma 3). Ma

la questione, sotto il profilo della violazione del principio di

eguaglianza, pare trascendere lo specifico tertium per investire

l'intera disciplina dei termini quale prefigurata dal legislatore; al

quale si addebita di non aver conformato il regime dei termini per

l'impugnazione alla nuova tipologia della sentenza di non luogo a

procedere derivante dalla modifica dell'art. 425 del codice di

procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n.

105, che, sopprimendo la parola "evidente", figurante nel testo

originario e che qualificava le condizioni per la pronuncia di non

luogo a procedere fondata sul convincimento del giudice che il fatto

non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso, ha conferito a tale

statuizione i caratteri propri di ogni sentenza. Cosicché, quando la

pronuncia camerale si concluda con un simile tipo di provvedimento

dovrebbe trovare applicazione la disciplina dei termini per

l'impugnazione relativa a tali statuizioni, non valendo certo come

razionale discrimine la procedura attraverso la quale si perviene

all'emanazione del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare.

Del resto, l'intervento legislativo ora ricordato avrebbe

generalizzato, in relazione alle sentenze, unregime dei termini

incentrato esclusivamente nella summa divisio, alla base delle

diverse cadenze cronologiche, "tra provvedimenti "semplici" e

provvedimenti "più o meno complessi" ". Una diversificazione la cui

immanenza nel sistema, quale unico criterio diretto a determinare gli

ambiti temporali a disposizione delle parti per impugnare la

sentenza, sarebbe comprovata, senza possibilità di equivoci, dal

raffronto, anzi, dalla combinazione tra l'art. 544 e l'art. 585 del

codice di procedura penale. Il richiamo del secondo alla disciplina

dell'art. 544 risponde, infatti, all'esigenza di apprestare una

regolamentazione dei termini per l'impugnazione condizionata al

contenuto (semplice, ordinario, complesso) della decisione. In tal

modo, la comparazione più significativa, e che dimostrerebbe

l'irrazionalità del sistema sopravvenuto alla novazione dell'art.

425, starebbe nella simmetria del regime dei termini per impugnare le

decisioni (e, quindi, anche la sentenza di non luogo a procedere)

pronunciate in esito a procedimento in camera di consiglio, il cui

contenuto può variare quanto a complessità, e le sentenze emesse in

esito a dibattimento (e, secondo l'interpretazione giurisprudenziale,

pure a seguito di rito abbreviato) quando venga contestuallnente

redatta la motivazione; decisioni, dunque, contrassegnate, per

definizione, da un tasso di difficoltà certo non consistente.

2. - La questione non è fondata.

Come si è già avuto occasione di precisare delineando l'intento

perseguito dal giudice a quo, il richiamo all'art. 112 della

Costituzione risulta davvero non pertinente, così da poter essere

subito disatteso.

E ciò non soltanto perché "il potere di appello del pubblico

ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione

penale come se di tale obbligo esso fosse - nel caso in cui la

sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o m parte le ragioni

dell'accusa - una proiezione necessaria ed ineludibile" (v. sentenza

n. 280 del 1995), tanto più quando vengano censurate, anziché

l'assenza del potere di impugnazione, le concrete modalità del suo

esercizio, ma anche perché il risultato divisato dal giudice a quo -

circoscritto, in funzione del parametro evocato, alla sola

impugnazione del pubblico ministero - viene direttamente a

compromettere l'osservanza del principio della parità delle parti,

considerato che pure l'imputato è legittimato (nei limiti indicati

dall'art. 428, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale) a

proporre appello nei confronti delle sentenze di non luogo a

procedere pronunciate a conclusione dell'udienza preliminare.

3. - Qualche precisazione maggiore merita la questione incentrata

sulla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Non appare mutile premettere che il legislatore del 1988, mosso

dalla esigenza di evitare i tempi morti del processo, profondamente

innovando rispetto alle previsioni dell'abrogato codice di rito, ha

costruito un regime dei termini per l'impugnazione che risulta molto

semplificato, anche se le differenziate cadenze temporali potrebbero

indurre a ritenere il contrario. Esso si risolve infatti nella

fissazione di tre fasce di termini (quindici, trenta e quarantacinque

giorni) stabiliti in relazione ai diversi tipi ed alla diversa

struttura dei provvedimenti e ciò nella logica connaturata al

sistema del codice vigente, il quale ha dettato una disciplina che

prevede, propno m aderenza alle nuove modalità di redazione e

pubblicazione della sentenza, quali risultanti dagli artt. 544 e 545,

la concentrazione dell'impugnazione in un unico atto (comprendente

sia la dichiarazione che i motivi). Cosi da perseguire l'esigenza di

immediata specificazione delle doglianze rivolte nei confronti del

provvedimento impugnato, al fine di garantire un minimo di serietà

del gravame, fin dalla sua proposizione pretendendo, a pena di

inammissibilità, che i motivi siano correlati a ciascuna delle

richieste mediante l'indicazione, chiara e determinata, per quanto

concisa, delle censure che si intendono muovere ai capi o punti della

decisione, che devono anch'essi essere specificamente indicati,

nonché degli elementi di diritto e di fatto che sorreggono ogni

richiesta (v. art. 581 del codice di procedura penale): un onere

informato a moduli di particolare rigore tanto che l'omessa

enunciazione dei motivi viene ad essere qualificata come causa di

inammissibilità originaria dell'impugnazione.

Un principio, quello adesso ricordato, operante, non soltanto per

l'impugnazione delle sentenze, ma pure per il gravame avverso

provvedimenti di tipo diverso, salvo espressa previsione contraria da

parte del legislatore (si pensi, al disposto dell'art. 309, comma 6,

del codice di procedura penale, che non richiede, quale condizione

per l'ammissibilità della richiesta di riesame, l'enunciazione dei

motivi).

Alla tipologia del provvedimento pronunciato si ricollega, poi, il

principio, ormai cosi consolidato nella giurisprudenza della Corte di

cassazione da assurgere al ruolo di "diritto vivente", secondo cui

rispetto alle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato non è

operante l'unico termine dei quindici giorni contemplato dall'art.

585, comma 1, lettera a) per i provvedimenti camerali, ma trovano

applicazione i diversi termini di impugnazione derivanti dal richiamo

dell'art. 585 del codice di procedura penale all'art. 544 dello

stesso codice. E ciò per il rinvio ad opera dell'art. 442, comma 1

(che regola la decisione pronunciata all'esito del giudizio

abbreviato) agli artt. 529 e seguenti, tra i quali è, appunto,

compresa la disposizione dell'art. 544. Il tutto sul presupposto che

ilgiudizio abbreviato si caratterizza per il procedimento e per il

materiale probatorio utilizzabile, non per la decisione, che non è

diversa da quella adottata all'esito del dibattimento; donde la

coerenza di un assetto normafivo che richiama per la decisione le

regole del dibattimento anziché quelle proprie dell'udienza

preliminare. Con la conseguenza che i requisiti della sentenza sono

quelli previsti, non dall'art. 426, comma 1, del codice di procedura

penale, ma dall'art. 544 dello stesso codice, tanto che la sentenza

non può limitarsi ad "una esposizione dei motivi di fatto e di

diritto su cui la decisione è fondata" (art. 426, comma 1, lettera

a) ma deve contenere la "concisa esposizione dei motivi di fatto e di

diritto sui quali la decisione stessa è fondata con l'enunciazione

delle prove poste a base della decisione e le ragioni per le quali il

giudice ritiene non attendibili le prove contrarie" (art. 546, comma

1, lettera e), del codice di procedura penale).

A parte tali, pur significative, notazioni di ordine letterale, la

comparazione tra le due tipologie di sentenze, quella di condanna o

di assoluzione pronunciata in esito a giudizio abbreviato e quella di

non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare,

non può certo condurre alla conclusione che la diversità di regime

quanto ai termini per impugnare sia priva di ragionevolezza, cosi da

farne addirittura derivare l'arbitrarieta del regime differenziato

relativamente ai tempi a disposizione dell'interessato per proporre

impugnazione.

La decisione adottata a conclusione del giudizio abbreviato, pur se

emessa (salvo i casi - peraltro di indubbia valenza interpretativa -

in cui essa è adottata in esito a dibattimento, alla stregua del

decisum della sentenza n. 81 del 1991) in camera di consiglio, è una

sentenza pronunciata in giudizio ed è, quindi, contrassegnata - una

volta esperiti i mezzi di impugnazione o in caso di rinuncia agli

stessi - dall'attributo dell'irrevocabilità (art. 648, comma 1, del

codice di procedura penale): ciò che comporta il divieto del secondo

giudizio per lo stesso fatto (v. l'art. 649, comma 1, il quale

richiama il primo comma dell'ora ricordato art. 648), ed implica il

possibile prodursi di effetti, sia pure condizionati dalla presenza

di determinati presupposti, di natura extrapenale (v. artt. 651,

comma 2, e 652, comma 2, del codice di procedura penale).

La sentenza di non luogo a procedere, invece, non è mai in grado

di divenire irrevocabile e, come tale, è sottratta al regime del ne

bis in idem, restando, invece, designata da un mero effetto

preclusivo, rimuovibile, sia pure solo in presenza degli specifici

presupposti indicati dall'art. 434 del codice di procedura penale,

attraverso l'utilizzazione della revoca della sentenza stessa.

Di conseguenza, è la diversa natura degli effetti a rendere non

irragionevoli le diverse cadenze temporali stabilite dalla legge per

i due tipi di sentenze. Una differenza, certo, non attinta dalla

soppressione della parola "evidente" nell'art. 425 del codice di

procedura penale in forza della già ricordata novazione normativa.

Potendo qui ripetersi che la sentenza di. non luogo a procedere, pure

dopo la detta novazione, resta "una sentenza di tipo "processuale" ,

destinata a null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio

formulata dal pubblico ministero", tanto che il provvedimento di

rinvio a giudizio risulta imposto anche nelle ipotesi in cui sia

stata semplicemente ritenuta la "necessità di consentire, nella

dialettica del dibattimento, lo sviluppo di elementi non chiariti"

(v. sentenza n. 94 del 1997, nonché, soprattutto, sentenza n. 71 del

1996).

D'altro canto, ai fini della soluzione della questione ora al

vaglio della Corte non può farsi derivare alcun argomento dal

parallelismo istituibile tra i tempi a disposizione del giudice per

redigere la sentenza ed i termini a disposizione delle parti per

impugnare la sentenza stessa, con riverbero sui termini per impugnare

la sentenza di non luogo a procedere dopo l'innovazione introdotta

dalla legge n. 105 del 1993. Anche prima di tale innovazione,

infatti, era consentito al giudice, dopo la deliberazione, di

provvedere alla redazione dei motivi "non oltre il trentesimo giorno

da quello della pronuncia", senza che, peraltro, risultasse coinvolto

dall'utilizzazione del regime della "motivazione differita" il

termine per proporre impugnazione. Una disciplina, quella ora

ricordata, dalla quale emerge che difficoltà nella stesura dei

motivi erano configurabili anche nel sistema antecedente alla

soppressione della parola "evidente". E di tale disciplina il giudice

a quo ha mostrato di essere perfettamente a conoscenza non mancando

di precisare, anzi, come tra i casi di impossibilità di contestuale

redazione dei motivi rientrava (e rientra, ovviamente, ancora) pure

la difficoltà della decisione, indicata dai rimettenti nella

"necessità di includere nei motivi i risultati di un'accurata ncerca

giurisprudenziale sulla fattispecie legale posta in discussione".

Così, ancora una volta, dimostrandosi che le scelte del

legislatore relativamente ai termini per proporre l'impugnazione

nascono da ragioni composite e non soltanto dalla maggiore o minore

complessità della decisione, dato che vengono in rilievo anche

l'ambito di efficacia della pronuncia e la necessaria celerità della

procedura in relazione agli interessi coinvolti dalla statuizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1, lettera a) del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con le due

ordinanze in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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