Art. 565 c.p.p. — Procedimento per decreto

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((1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.)) 90 Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 374/2001

    Altra decisione
    22 novembre 2001

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 459 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la nullità della richiesta di decreto penale di condanna, se non preceduta dall’invito a comparire per rendere interrogatorio a norma dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen., nonché degli artt. 565 e 464 cod. proc. pen., in combinato disposto tra loro, nella parte in cui non prevedono la nullità del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione al decreto penale di condanna se non preceduto dal citato invito a comparire per rendere interrogatorio. Infatti, spetta al giudice 'a quò valutare se, a seguito della sopravvenuta legge 16 dicembre 1999, n. 479 - che nel quadro di una più generale revisione del procedimento penale dinanzi al tribunale anche in composizione monocratica ha, in particolare, modificato la normativa censurata - la questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta. M.F.

    Art. 459 c.p.p. · Art. 464 c.p.p. · Art. 565 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 73/2000

    Altra decisione
    17 marzo 2000

    Deve essere ordinata la restituzione ai giudici 'a quibus' (Pretori di Camerino, Brescia, Firenze, S. Maria Capua Vetere - sez. dist. di Aversa) degli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 565, comma 1, 456, comma 1, 3 e 5, 429, comma 1 e 2, 555, comma 2, cod. proc. pen.; dell'art. 565, comma 1, cod. proc. pen.; dell'art. 459 cod. proc. pen. e dell'art. 2 della l. 16 luglio 1997, n. 234; e degli artt. 416 e 555 cod. proc. pen., come modif. dalla l. n. 234 del 1997, e 459 cod. proc. pen., per un riesame della rilevanza delle questioni sollevate alla luce del 'jus superveniens', costituito dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.

    Art. 565 c.p.p. · Art. 464 c.p.p. · Art. 456 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 114/1997

    Questione infondata
    22 aprile 1997

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 464 dello stesso codice - nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio emesso in seguito all'opposizione a decreto penale di condanna contenga, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato ha ancora la facoltà di chiedere nel giudizio dibattimentale l'applicazione della pena o l'ammissione all'oblazione - in quanto la disciplina del decreto penale e della relativa opposizione nel procedimento dinanzi al pretore, contenuta nella norma censurata, non contrasta con il diritto di difesa ne' riserva un'irragionevole e deteriore disparità di trattamento all'imputato rinviato a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale rispetto a quello nei cui confronti sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen.. Nel primo caso, infatti, l'imputato ha già ricevuto l'avviso, contenuto nel decreto penale di condanna, che può chiedere il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena (art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) e, ove egli non abbia operato, in sede di opposizione al decreto penale, l'opzione per un rito alternativo, non vi è motivo di rinnovare tale avviso, che risulterebbe pertanto inutile. Del resto - come è stato altresì precisato dalla Corte nella sentenza n. 344 del 1991- non vi sono preclusioni a che l'imputato, che nella dichiarazione di opposizione non abbia indicato alcuna opzione in ordine al rito, si avvalga, dopo il rinvio a giudizio, della facoltà di chiedere l'applicazione della pena o di essere ammesso all'oblazione sino alla scadenza dei termini rispettivamente stabiliti per i due riti alternativi. - V. O. n. 346/1992; cfr., altresì, S. n. 497/1995, richiamata dal giudice rimettente. red.: G. Leo

    Art. 565 c.p.p. · Art. 464 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998. 13 parole tolte, 8 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Si osservano le tolto: norme relative al procedimento per decreto per i reati di competenza del tribunale aggiunto: disposizioni del titolo V del libro VI. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art565 · fonte del testo

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