Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 118/2000

    Altra decisione
    27 aprile 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini - alla luce del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il cui art. 223, risulta nella specie applicabile - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 560 e 562, comma 2, del codice di procedura penale, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, quando il giudice per le indagini preliminari abbia respinto la richiesta di giudizio abbreviato, ritenendo il fatto diverso da come descritto nell'originario decreto di citazione e restituito gli atti al pubblico ministero, il nuovo decreto di citazione, emesso a norma dell'art. 562, comma 2, del codice di procedura penale, contenga l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato 'ex' art. 555, comma 1, lett. e) stesso codice, relativamente alla nuova contestazione.

    Art. 560 c.p.p. · Art. 562 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 38/1996

    Questione inammissibile
    12 febbraio 1996

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto l'intervento richiesto dal giudice 'a quò rientra nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa. red.: G. Leo

    Art. 560 c.p.p. · Art. 561 c.p.p. · Art. 562 c.p.p. · Art. 554 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 101/1994

    Questione inammissibile
    24 marzo 1994

    Il risultato perseguito dal giudice 'a quò col sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, nei confronti degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen., in quanto non consentirebbero, nel procedimento innanzi al pretore, ne' di applicare la riduzione di pena all'esito del dibattimento -qualora il giudice ritenga che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero- ne' di annullare il provvedimento che dispone il giudizio, deve ritenersi già assicurato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sent. n. 23 del 1992, della mancata previsione di tali poteri del giudice nel combinato disposto dei primi quattro dei su indicati articoli. Contrariamente a quanto si sostiene nella ordinanza di rimessione, infatti, ne' il fatto che la richiamata sentenza sia stata pronunciata in relazione ad un giudizio pendente in corte di Assise, ne' la mancata inclusione tra le norme con essa dichiarate costituzionalmente illegittime in via conseguenziale dell'ora impugnato art. 562, valgono ad impedire l'applicazione della stessa nel caso di specie. Le norme del codice che regolano il giudizio abbreviato hanno una portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio, e pertanto va riconosciuto che le statuizioni della sentenza n. 23 del 1922 concernono il giudizio abbreviato qualunque sia l'organo giudiziario dinanzi al quale detto rito speciale è esperibile. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen.). - Cfr., oltre S. n. 23/1992, S. n. 81/1991. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 137 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, l'imputato puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste dall'articolo 555 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), nonche' l'indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione. Il decreto di citazione e' notificato all'imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro il medesimo termine, e' notificato al difensore dell'imputato avviso della data dell'udienza.aggiunto: LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art560 · fonte del testo

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