Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 38/1996

    Questione inammissibile
    12 febbraio 1996

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto l'intervento richiesto dal giudice 'a quò rientra nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa. red.: G. Leo

    Art. 560 c.p.p. · Art. 561 c.p.p. · Art. 562 c.p.p. · Art. 554 c.p.p.

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  • Sentenza n. 305/1994

    Questione infondata
    15 luglio 1994

    Come già affermato dalla Corte, le norme che regolano il giudizio abbreviato dinanzi al tribunale hanno portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio, quanto alla struttura e agli effetti sostanziali dell'istituto, limitandosi a regolare taluni moduli procedimentali imposti dalle peculiarità del rito pretorile; di conseguenza è ad esse che si deve far capo in via generale quando manchi una espressa previsione contraria o quando quella disciplina generale non risulti incompatibile con le caratteristiche proprie della disciplina processuale pretorile. Alla luce di tali premesse, poiché nel giudizio abbreviato, come regolato dalla disciplina generale, risultante anche dal richiamo delle disposizioni relative all'udienza preliminare (art. 420 cod. proc. pen.), non prevista per il processo dinanzi al pretore, è possibile per le parti la produzione di documenti da valutarsi nell'udienza stessa, tale facoltà difensiva, secondo una previsione (art. 421 cod. proc. pen.) che, pur non essendo espressamente richiamata, assume un rilievo autonomo ed indipendente dalla collocazione originaria, coerente con la connotazione del giudizio abbreviato quale giudizio sul merito dell'imputazione, non trova nessuna ragione di incompatibilità con le peculiarità proprie del giudizio pretorile e - secondo una interpretazione adeguatrice, diversa da quella da cui muove il giudice 'a quò - deve perciò ritenersi esercitabile anche in questo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 561, primo e secondo comma, cod. proc. pen.) - O. n. 101/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 561 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 101/1994

    Questione inammissibile
    24 marzo 1994

    Il risultato perseguito dal giudice 'a quò col sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, nei confronti degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen., in quanto non consentirebbero, nel procedimento innanzi al pretore, ne' di applicare la riduzione di pena all'esito del dibattimento -qualora il giudice ritenga che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero- ne' di annullare il provvedimento che dispone il giudizio, deve ritenersi già assicurato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sent. n. 23 del 1992, della mancata previsione di tali poteri del giudice nel combinato disposto dei primi quattro dei su indicati articoli. Contrariamente a quanto si sostiene nella ordinanza di rimessione, infatti, ne' il fatto che la richiamata sentenza sia stata pronunciata in relazione ad un giudizio pendente in corte di Assise, ne' la mancata inclusione tra le norme con essa dichiarate costituzionalmente illegittime in via conseguenziale dell'ora impugnato art. 562, valgono ad impedire l'applicazione della stessa nel caso di specie. Le norme del codice che regolano il giudizio abbreviato hanno una portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio, e pertanto va riconosciuto che le statuizioni della sentenza n. 23 del 1922 concernono il giudizio abbreviato qualunque sia l'organo giudiziario dinanzi al quale detto rito speciale è esperibile. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen.). - Cfr., oltre S. n. 23/1992, S. n. 81/1991. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 75 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: L'udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell'articolo 420. Il giudice sente la persona offesa e l'imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell'articolo 554 comma 4. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell'articolo 442. Contro la sentenza puo' essere proposto appello nei limiti previsti dall'articolo 443.aggiunto: LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art561 · fonte del testo

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