Corte costituzionale

Sentenza n. 305/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 561, commi 1 e

2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9

dicembre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Imperia nel procedimento penale a carico di Abbo Dino ed

altro, iscritta al n. 740 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nell'udienza fissata per il giudizio abbreviato - richiesto

dagli imputati contestualmente al deposito di documenti, e consentito

dal pubblico ministero con opposizione, peraltro, a detto deposito -

il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Imperia,

essendo stata reiterata l'opposizione del pubblico ministero al

deposito dei documenti, ha sollevato, con ordinanza del 9 dicembre

1992 (pervenuta alla Corte il 26 novembre 1993), questione di

legittimità costituzionale dell'art. 561 del codice di procedura

penale, in riferimento al principio di eguaglianza ed all'esercizio

del diritto di difesa.

2. - Il rimettente osserva che le argomentazioni addotte

dall'accusa nell'opporsi al deposito di documenti appaiono conformi

al disposto normativo: da un lato l'art. 561 del codice di procedura

penale, mentre richiama (al comma 1) l'art. 420, non fa altrettanto

per l'art. 421 dello stesso codice, il che rivelerebbe l'intenzione

di differenziare la disciplina del giudizio abbreviato pretorile

rispetto a quella relativa allo stesso giudizio dinanzi al tribunale,

quanto a materiale utilizzabile per la discussione; dall'altro, la

norma impugnata stabilisce (al comma 2) che le parti formulano ed

illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti

nel fascicolo depositato a norma dell'art. 554, comma 4, del codice,

atti tra i quali non possono farsi rientrare i documenti che le parti

stesse abbiano depositato successivamente all'emissione del decreto

di citazione a giudizio.

Nel giudizio abbreviato pretorile, pertanto, non risulterebbe

esercitabile la facoltà di produrre documenti prevista dall'art.

421, comma 3, del codice di procedura penale, mentre non esiste

questa preclusione nel giudizio abbreviato dinanzi al tribunale, nel

quale l'imputato può essere ammesso a produrre documenti fino

all'inizio della discussione, atteso il combinato disposto dell'art.

441 e del richiamato art. 421.

Questa situazione non concretizza - prosegue il giudice a quo -

una semplice disarmonia tra due discipline che regolano il medesimo

rito dinanzi a giudici diversi, ma integra una discriminazione

irragionevole tra persone che si trovano nella stessa situazione

sostanziale; discriminazione che, incidendo sulla possibilità di

avvalersi di un fondamentale mezzo difensivo, non può essere

giustificata, neppure in base all'esigenza di particolare speditezza

che impronta il processo pretorile, posto che, al contrario, questa

esigenza trarrebbe giovamento dalla possibilità di produrre i

documenti sino all'inizio della discussione.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

Nell'atto di intervento l'Avvocatura erariale deduce in primo

luogo l'inammissibilità della questione, per non essere stati

indicati i parametri costituzionali che determinerebbero

l'incostituzionalità della norma.

Ipotizzando, ad ogni modo, che il contrasto con la Costituzione

sia riferito all'art. 24, "come sembrerebbe potersi desumere dal

testo dell'ordinanza di rimessione nella quale ci si duole della

lesione dei diritti della difesa", l'Avvocatura osserva che le

particolarità del procedimento davanti al pretore giustificano la

diversità di disciplina rispetto a quello davanti al tribunale; che

l'affermata inapplicabilità della disposizione sulla produzione di

documenti è postulata semplicemente sulla base di una

interpretazione ed è contrastata dall'ampio contenuto della norma

che rende applicabili al processo pretorile, in quanto compatibili,

le disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale (art.

549 c.p.p.); che, infine, non v'è lesione del diritto di difesa, non

escludendo l'art. 24 della Costituzione che certe modalità di

esercizio dell'attività difensiva delle parti siano regolate in

funzione delle caratteristiche del rito, come sarebbe nel caso de

quo. Sulla scorta di tali argomenti l'interveniente conclude per la

non fondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Imperia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 561, commi

1 e 2, del codice di procedura penale, che disciplina lo svolgimento

dell'udienza per il giudizio abbreviato nel processo pretorile, nella

parte in cui - per il rinvio (comma 1) all'art. 420 e non anche

all'art. 421 del codice di procedura penale, e per la specificazione

(comma 2) dell'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo

depositato unitamente al decreto di citazione a giudizio ex art. 554,

comma 4, del medesimo codice - non consente di esercitare la facoltà

di produrre documenti nell'ambito dell'udienza e sino all'inizio

della discussione, diversamente da quanto è previsto per il giudizio

abbreviato dinanzi al (giudice per le indagini preliminari presso il)

tribunale, nel quale detta facoltà è esercitabile in virtù del

disposto dell'art. 421, comma 3, ultima parte, del codice di

procedura penale; così determinandosi una disparità di trattamento

tra posizioni sostanziali analoghe che non è giustificata, neppure

in funzione delle esigenze di speditezza del procedimento pretorile.

2. - Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di

inammissibilita'dell'Avvocatura generale dello Stato, formulata sotto

il profilo della mancata indicazione nell'ordinanza di rimessione dei

parametri costituzionali in riferimento ai quali la questione è

stata sollevata.

In realtà, l'ordinanza di rimessione non solo menziona in modo

esplicito, sia pure in motivazione, l'articolo 3 della Costituzione,

ma, come la stessa Avvocatura generale riconosce, dal suo intero

contesto fa risultare in modo chiaro il riferimento anche all'art.

24, in quanto essa denuncia che l'imputato "non può avvalersi di un

importante, spesso decisivo mezzo difensivo". Ciò è sufficiente,

secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 115 del 1993 e

313 del 1990) a ritenere integrato il dispositivo dell'ordinanza

predetta, con l'indicazione sia dell'art. 3 della Costituzione,

menzionato nella motivazione, ma anche dell'art. 24, menzionato in

modo implicito.

3. - Nel merito, la questione non è fondata nei sensi che

verranno di seguito precisati. L'art. 561 del codice di procedura

penale, nel disciplinare l'udienza per il giudizio abbreviato

pretorile, stabilisce che essa "si svolge in camera di consiglio a

norma dell'art. 420".

Il secondo comma dello stesso art. 561 detta alcune regole

particolari da osservarsi nella stessa udienza prevedendo, fra

l'altro, che le parti "illustrano le rispettive conclusioni

utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma

dell'art. 554, comma 4".

Il giudice a quo, muovendo dall'interpretazione letterale del

primo comma dell'art. 561 citato, il quale fa rinvio soltanto

all'art. 420 del codice, compreso nelle disposizioni che disciplinano

l'udienza preliminare che si svolge dinanzi al tribunale, ritiene

che, a causa del mancato rinvio all'art. 421, nel giudizio abbreviato

pretorile non sarebbe consentito alle parti di produrre documenti

successivamente all'emissione del decreto di citazione a giudizio,

come invece previsto per il giudizio abbreviato dinanzi al tribunale.

La disciplina del giudizio pretorile sarebbe perciò di ostacolo

all'imputato di potersi avvalere "di un importante, spesso decisivo

mezzo di difesa, com'è la prova documentale" con evidente disparità

di trattamento degli imputati giudicabili dal pretore rispetto a

quelli giudicabili dal tribunale.

Osserva la Corte che l'asserita limitazione del diritto di difesa,

di cui in sostanza si duole il rimettente, si palesa insussistente se

si muove da una diversa interpretazione della norma impugnata, resa

possibile dal suo inquadramento nel sistema.

Come la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di

osservare, le norme che regolano il giudizio abbreviato dinanzi al

tribunale "hanno portata generale e sono presupposte anche

nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad

esse integrale rinvio quanto alla struttura e agli effetti

sostanziali dell'istituto, limitandosi a regolare taluni moduli

procedimentali imposti dalle peculiarità del rito pretorile" (ord.

n. 101 del 1994).

La disciplina dettata dagli artt. 438 e seguenti del codice di

procedura penale, dunque, costituisce il paradigma di questo rito

speciale, per cui è ad essa che si deve far capo in via generale

quando manchi una espressa previsione contraria o, come nel caso che

il giudizio si svolga dinanzi al pretore, quando quella disciplina

generale non risulti incompatibile con le caratteristiche proprie

della disciplina processuale che riguarda quest'ultimo giudice.

Orbene, se nel giudizio abbreviato, come regolato dalla disciplina

generale, è possibile per le parti la produzione di documenti da

valutarsi dal giudice nell'udienza preliminare, tale facoltà

difensiva non trova nessuna ragione di incompatibilità con le

peculiarità proprie del giudizio pretorile e deve perciò ritenersi

esercitabile anche in questo.

In particolare, non può ritenersi di ostacolo all'esercizio

dell'accennata facoltà anche nel giudizio abbreviato pretorile la

circostanza, implicitamente valorizzata dal rimettente, per cui essa

è contemplata all'interno delle norme che regolano l'udienza

preliminare, mentre detta udienza non è prevista per il processo

dinanzi al pretore. Il richiamo che la disciplina di questo giudizio

effettua all'art. 421 - e tramite esso altresì all'art. 419, comma 2

- fa assumere alla previsione richiamata, una volta inserita

nell'ambito del rito differenziato, un rilievo autonomo ed

indipendente dalla collocazione originaria, coerente con la

connotazione di giudizio sul merito dell'imputazione, soggetto alle

medesime regole, indipendentemente dall'organo giudicante dinanzi al

quale esso si svolge.

Attenendosi a questa interpretazione adeguatrice, diversa da

quella da cui muove il giudice a quo, viene meno il fondamento della

lamentata incostituzionalità perché risultano assicurate

all'imputato, nel giudizio abbreviato che si svolge dinanzi al pretore, tutte le facoltà difensive proprie di questo rito speciale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 561, commi 1 e 2, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 (recte,

agli artt. 3 e 24) della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Imperia, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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