Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice

di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Vibo Valentia nel

procedimento penale a carico di Anello Rocco, iscritta al n. 538 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Vibo Valentia nel procedimento

penale a carico di Vallelunga Damiano, iscritta al n. 592 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito del decreto di citazione per concorso in

ricettazione continuata emesso dal Procuratore della Repubblica

presso la Pretura di Vibo Valentia nei confronti di tre imputati, due

di costoro chiedevano procedersi con rito abbreviato; aderendo a tale

richiesta, il predetto Procuratore emetteva due distinti decreti di

citazione per il giudizio abbreviato.

Il Giudice per le indagini preliminari presso la suddetta Pretura,

investito di tali giudizi, con due distinte ordinanze, di identico

tenore, emesse il 10 giugno 1991 ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 560 cod. proc. pen. "nella

parte in cui non prevede la possibilità di sentire le parti prima di

procedere alla separazione dei processi ed alla definizione di alcuni

di essi con il rito abbreviato".

Premesso che il coimputato che non ha scelto il rito alternativo

può avere interesse alla trattazione unitaria del processo, ma che

detto interesse non può valere a determinare la successiva

trasformazione del rito abbreviato in ordinario, il giudice a quo assume che la mancata previsione di un meccanismo che consenta, nei

procedimenti pretorili, di sentire i coimputati circa l'eventuale

separazione "elude il disposto dell'art. 18 u.c. C.P.P. e si risolve

in una violazione del diritto all'assistenza, da parte dell'imputato,

a tutte le fasi processuali". Sarebbe quindi violato il principio di

uguaglianza (art. 3 Cost.), dato che nei procedimenti di competenza

del tribunale e della corte d'assise il giudice per le indagini

preliminari ha, invece, la possibilità di sentire le parti

all'udienza preliminare per decidere in ordine alla separazione dei

processi e alla definizione di alcuni di essi con i riti alternativi.

Se poi si dovesse ritenere che la separazione è conseguenza

automatica del consenso sul rito del pubblico ministero e

dell'imputato richiedente e che perciò al giudice non spetti in

proposito alcun potere di controllo, sarebbe violato l'art. 101

Cost., dato che il giudice sarebbe soggetto all'accordo delle parti e

non alla sola legge.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per

l'infondatezza della questione, osservando che la mancanza, nel

procedimento pretorile, dell'udienza preliminare impedisce di sentire

il coimputato che non abbia scelto il rito alternativo. Ma ciò non

comporta alcuna violazione del diritto alla difesa, atteso che tale

coimputato, anche se non può partecipare al rito abbreviato relativo

ad altro imputato, può esercitare autonomamente i suoi diritti in

tutte le fasi del procedimento che lo riguardano. Considerato in diritto

1. - Poiché le due ordinanze sono di tenore identico, si deve

disporre la riunione dei relativi giudizi.

2. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Vibo Valentia dubita che l'art. 560 del codice di procedura penale,

nella parte in cui non consente al giudice per le indagini

preliminari, nei procedimenti pretorili, di sentire i coimputati, in

caso di reato concorrente, prima di procedere alla separazione dei

relativi procedimenti finalizzata alla definizione con rito

alternativo di alcuni soltanto di essi, violi:

l'art. 3 Cost. per la diversità di disciplina rispetto ai

procedimenti di competenza del tribunale, ove il giudice per le

indagini preliminari può sentire sul punto le parti nell'udienza

preliminare;

l'art. 101 Cost., perché il giudice sarebbe soggetto (non alla

legge ma) all'accordo delle parti ove si ritenga che non possa

esercitare alcun controllo sulla separazione dei procedimenti

finalizzata alla definizione di alcuni con rito alternativo.

3. - La questione è stata sollevata in limine a due giudizi

abbreviati instaurati, su accordo delle parti, da due dei tre

coimputati di concorso nel medesimo reato. Presupposto delle censure

è, secondo il giudice a quo, "l'interesse del coimputato, che non

abbia scelto il rito alternativo, alla trattazione unitaria del

processo" onde la mancata preventiva audizione delle parti "in ordine

a un'eventuale separazione di posizioni" "si risolve in una

violazione del diritto all'assistenza, da parte dell'imputato, a

tutte le fasi processuali".

Ora, a prescindere dalla considerazione che, anche secondo la

disciplina generale in materia di separazione dei processi - e salva

la specificità correlata alle modalità di introduzione dei riti

alternativi - non è l'interesse del coimputato, ma l'assoluta

necessità della riunione per l'accertamento dei fatti che può

impedire la separazione, va rilevato che, nella specie, l'interesse

del coimputato che il giudice rimettente fa valere è del tutto

ipotetico e, per di più, insuscettibile di considerazione nei due

giudizi abbreviati concernenti le posizioni degli altri imputati, che

sono le sole devolute alla sua cognizione. Di conseguenza, la

questione deve essere dichiarata inammissibile per irrilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di sentire le

parti prima di procedere alla separazione dei processi ed alla

definizione di alcuni di essi con il rito abbreviato, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 101 Cost. dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Vibo Valentia con due ordinanze del

10 giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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