Art. 557 c.p.p. — Procedimento per decreto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Se entro il termine previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera e), l'imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero domanda di oblazione, il pubblico ministero provvede sulla richiesta entro cinque giorni e, se presta il consenso, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'articolo 556 comma 2.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 4/2002

    Questione inammissibile
    30 gennaio 2002

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del codice di procedura penale, nonché dell’art. 464, in quanto richiamato dall’art. 557, comma 3, dello stesso codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per introdurre la possibilità - ammessa per altre forme di giudizio - di riproporre, nel giudizio che consegue all’opposizione a decreto penale, la richiesta di patteggiamento preventivamente rigettata o non accolta per dissenso del pubblico ministero. Infatti le questioni sollevate sono formulate in forma alternativa, senza puntualizzare le norme effettivamente attinte dal dubbio di costituzionalità: così devolvendo alla Corte il compito - proprio del giudice rimettente - di individuare la sede normativa all’interno della quale iscrivere la pronuncia additiva che viene sollecitata. - In tema di alternativa ermeneutica che spetta al rimettente risolvere, senza sollecitare un inammissibile avallo interpretativo da parte della Corte, v., fra le varie, ordinanza n. 466/2000, ordinanza n. 7/1998, ordinanza n. 70/1998 e sentenza n. 356/1996.

    Art. 3 cost. · Art. 557 c.p.p. · Art. 448 c.p.p. · Art. 556 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 58/1992

    Questione infondata
    18 febbraio 1992

    Solo il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può - pur in presenza delle condizioni richieste dalla legge - non ammettere l'interessato alla procedura di oblazione. Pertanto la decisione sulla domanda di oblazione non rimane in alcun modo preclusa dalle determinazioni del pubblico ministero che non assumono mai carattere vincolante. La domanda di oblazione, inoltre, può essere proposta anche in un momento successivo alla scadenza dei quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione e fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli art. 557 e 558 cod.proc.pen. e 141 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevate, in riferimento all'art. 3, in base alla interpretazione delle norme impugnate che la Corte ha respinto).

    Art. 557 c.p.p. · Art. 558 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 162-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art557 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari