Art. 5 c.p.p. — Competenza della corte di assise

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La corte di assise e' competente: ((a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;)) 100

  • b)per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale;
  • c)per ogni delitto doloso se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale.
  • d)per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 febbraio 1999, n. 29 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 1999, n. 109

100

Il D.L. 22 febbraio 1999, n. 29 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 1999, n. 109 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "l'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise." Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto."

Testo in vigore dal 24 aprile 1999 al 7 settembre 2003

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1999

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 24 aprile 1999. 13 parole tolte, 22 parole aggiunte.

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi tolto: il delitto aggiunto: i delitti di tentato omicidio tolto: comunque aggravatoaggiunto: , di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630 tolto: comma 1aggiunto: , primo comma, del codice penale e tolto: dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 aggiunto: dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 febbraio 1999, n. 29 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 1999, n. 109

    Il D.L. 22 febbraio 1999, n. 29 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 1999, n. 109 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "l'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise." Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art5 · fonte del testo

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