Il delitto di omissione di soccorso è preveduto in due ipotesi penalmente equivalenti (art. 593). La prima consiste nel fatto di chi, trovando abbandonata o smarrita una persona incapace di provvedere a sè stessa, omette di darne immediato avviso all'Autorità; la seconda si ha nel fatto di chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Sembrò alla Commissione parlamentare che dovesse punirsi anche nella prima ipotesi l'omissione di prestare l'assistenza occorrente, oltre che l'omissione dell'immediato avviso all'Autorità. Ma conviene osservare che, nel primo caso, si prevede bensì che l'incapace si trovi in stato di abbandono, ma non anche in condizione di pericolo. Di conseguenza non vi è ragione di imporre un'assistenza, di cui l'abbandonato non ha necessità, e che rappresenterebbe la manifestazione di una bontà e di una generosità costituenti virtù superiori, e tali, perciò, da non potersi esigere dalla generalità degli uomini. Se poi l'incapace venisse trovato in pericolo, si rientrerebbe nella seconda ipotesi, e perciò l'omessa assistenza sarebbe punibile. Gli stessi criteri hanno guidato il legislatore del 1889 nella formulazione dell'articolo 389 del codice penale finora vigente. Ho invece aggiunto la previsione di ogni «altra causa» che determini nella persona l'incapacità di provvedere a sè stessa (oltre che la malattia o la vecchiaia), per le ragioni medesime che mi hanno indotto a introdurre la correlativa modificazione nell'articolo 591.
Relazione al Codice penale (1930), n. 197