Art. 580 c.p. — Istigazione o aiuto al suicidio

[1]Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, e' punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

[2]Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta e' minore degli anni quattordici o comunque e' priva della capacita' d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio. 300

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

300

La Corte Costituzionale con sentenza 25 settembre - 22 novembre 2019, n. 242 (in G.U. 1ª s.s. 27/11/2019, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilita' di chi, con le modalita' previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalita' equivalenti nei sensi di cui in motivazione -, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalita' di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente".

Testo vigente dal 28 novembre 2019

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 242/2019

    Ha colpito questo articolo
    22 novembre 2019

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., l'art. 580 cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. Sebbene la ratio della norma censurata dalla Corte d'assise di Milano può essere agevolmente scorta, alla luce del vigente quadro costituzionale, nella tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio - considerazioni che valgono altresì ad escludere che essa si ponga, sempre e comunque sia, in contrasto con l'art. 8 CEDU - all'interno del petitum principale del rimettente va individuato, nondimeno, una circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie criminosa. Essa corrisponde ai casi in cui l'aspirante suicida si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli, situazioni inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia. In tali casi, l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unico modo per sottrarsi, secondo le proprie scelte individuali, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, secondo comma, Cost., parametro non evocato nel dispositivo nell'ordinanza di rimessione, ma più volte richiamato in motivazione. La legislazione oggi in vigore (leggi n. 38 del 2010 e n. 219 del 2017) - per la quale il medico può, con il consenso del paziente, ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, per fronteggiare sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari - infatti, non consente al medico di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti a determinarne la morte. Entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce dunque per limitare ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita. Deve, infine, essere sottolineata l'esigenza di adottare opportune cautele affinché l'opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza. Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire, infatti, un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente. La verifica delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio deve restare peraltro affidata - in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore - a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, cui spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze. La delicatezza del valore in gioco richiede, inoltre, l'intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità; nelle more dell'intervento del legislatore, tale compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti. Quanto poi al tema dell'obiezione di coscienza del personale sanitario, la declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato. I requisiti procedimentali dianzi indicati, infine, valgono per i fatti successivi alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: in quanto enucleate solo con la presente sentenza, in attesa dell'intervento del legislatore, le condizioni procedimentali in questione non possono infatti essere richieste, tal quali, in rapporto ai fatti anteriormente commessi. Occorrerà dunque che le condizioni suddette abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico; che la volontà dell'interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è consentito dalle sue condizioni; che il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative e, eventualmente, alla sedazione profonda continua. Non si può fare a meno, peraltro, di ribadire con vigore l'auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016, n. 229 del 2015, n. 96 del 2015, n. 35 del 1997, n. 223 del 1996 e n. 27 del 1975; ordinanza n. 207 del 2018 ). Dall'art. 2 Cost. - non diversamente che dall'art. 2 CEDU - discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello - diametralmente opposto - di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito dall'art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, proprio in relazione alla tematica dell'aiuto al suicidio. Il principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico è qualificabile come vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2009 e n. 438 del 2008; ordinanza n. 207 del 2018 ). La tecnica decisoria per la quale si dichiara l'inammissibilità della questione sollevata, accompagnandola con un monito al legislatore per l'introduzione della disciplina necessaria a rimuovere il vulnus costituzionale, per cui, ove il monito rimanga senza riscontro, fa seguito, di norma, una declaratoria di incostituzionalità, ha l'effetto di lasciare in vita - e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile - la normativa non conforme a Costituzione. La eventuale dichiarazione di incostituzionalità conseguente all'accertamento dell'inerzia legislativa presuppone, infatti, che venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, la quale può, peraltro, sopravvenire anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità. ( Precedente citato: ordinanza n. 207 del 2018 ). Non può essere ritenuta preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi la carenza di disciplina - reale o apparente - che da essa può derivarne, in ordine a determinati rapporti, perché occorre evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale: e ciò specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore. Ove, però, i vuoti di disciplina, pure in sé variamente colmabili, rischino di risolversi a loro volta in una menomata protezione di diritti fondamentali (suscettibile anch'essa di protrarsi nel tempo, nel perdurare dell'inerzia legislativa), la Corte costituzionale può e deve farsi carico dell'esigenza di evitarli, non limitandosi a un annullamento "secco" della norma incostituzionale, ma ricavando dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento. A tale scopo si può provvedere con il collaudato meccanismo della "doppia pronuncia" (sentenza di inammissibilità "con monito" seguita, in caso di mancato recepimento di quest'ultimo, da declaratoria di incostituzionalità), oppure, con la diversa tecnica, che alla stessa logica si ispira, del rinvio disposto all'esito della precedente udienza cui segue, stante l'inerzia del legislatore, la rimozione del vulnus costituzionale. Decorso un congruo periodo di tempo, infatti, l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità. ( Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2015, n. 162 del 2014, n. 113 del 2011, n. 99 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016 e n. 59 del 1958 ).

    Art. 580 c.p. · Art. 1 biotestamento · Art. 2 biotestamento

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  • Sentenza n. 152/2026

    Questione infondata
    24 luglio 2026

    È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Bologna in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 580 cod. pen., come risultante a seguito della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, «limitatamente alle parole “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”». La doglianza di violazione del parametro convenzionale evocato è del tutto priva di motivazione e tale lacuna è particolarmente significativa alla luce della sentenza della Corte EDU, Dániel Karsai, contro Ungheria, la quale ha escluso che l’impossibilità di accedere al suicidio assistito in situazioni analoghe a quelle in esame contrasti con gli artt. 8 e 14 CEDU.

    Art. 580 c.p. · Art. 117 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 101/2026

    Questione inammissibile
    9 giugno 2026

    La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale [secondo la normativa precedente alla novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026] è circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. In questo ambito, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: O. 81/2026 - mass. 47423; ordinanze allegate alle S. 174/2025; S. 139/2025; S. 66/2025; S. 140/2024; S. 39/2024; S. 22/2024).È ammissibile, in un giudizio di legittimità costituzionale sull’art. 580 cod. pen., l’intervento ad adiuvandum di persone, che pur se estranee al giudizio principale, abbiano presentato richiesta di verifica delle condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito, respinta dalle competenti aziende sanitarie locali per ritenuta insussistenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. L’evoluzione delle rispettive patologie rischierebbe infatti di non consentire loro di far valere in tempo utile le proprie ragioni in relazione a questioni che, coinvolgendo la vita stessa degli intervenienti, richiedano alla Corte costituzionale di assicurare tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività. (Precedente: ordinanza allegata alla S. 135/2024).È ammissibile, in un giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 580 cod. pen., l’intervento ad opponendum di persone affette da patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, ma non soggette a trattamenti di sostegno vitale, che deducano la sussistenza di un interesse qualificato a che l’ordinamento continui a conservare il suddetto requisito, a presidio del loro diritto alla vita. In ragione della patologia da cui ognuno degli intervenienti è affetto, le relative questioni di legittimità costituzionale coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa e nella prospettiva di assicurare tutela al diritto di difesa, la peculiare posizione degli intervenienti trova nel giudizio incidentale l’unica sede per essere fatta valere. (Precedente: ordinanza allegata alla S. 66/2025).(Nel caso di specie, sono dichiarati ammissibili gli interventi spiegati da R. F.; da R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S.; da C. G. e M. G. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Gip del Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU – dell’art. 580 cod. pen. L’interveniente R. F. si trova in una situazione analoga a quella delle intervenienti nel giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 135 del 2024, poiché dopo il rigetto della propria richiesta di ammissione alla procedura di suicidio medicalmente assistito per ritenuta insussistenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, l’evoluzione della propria patologia potrebbe, di fatto, impedirgli di far valere in tempo utile le proprie ragioni. Gli intervenienti ad opponendum e gli intervenienti ad adiuvandum C. G. e M. G., invece, si trovano nella medesima situazione degli intervenienti nel giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 66 del 2025, in quanto le presenti questioni di legittimità costituzionale investono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa; la natura degenerativa della patologia irreversibile da cui essi sono affetti rende quindi essenziale garantirne il diritto di difesa nel processo costituzionale, quale unica sede per esprimere la propria posizione intorno a questioni di legittimità costituzionale che coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa).

    Art. 580 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 novembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 28 novembre 2019.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 25 settembre - 22 novembre 2019, n. 242 (in G.U. 1ª s.s. 27/11/2019, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilita' di chi, con le modalita' previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalita' equivalenti nei sensi di cui in motivazione -, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalita' di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art580 · fonte del testo

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