Art. 461 c.p.p. — Opposizione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1998 al 2 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova l'opponente. 90 90a La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilita', gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia gia' provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente puo' nominare un difensore di fiducia Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444. L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da persona non legittimata. Se non e' proposta opposizione o se questa e' dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente puo' proporre ricorso per cassazione.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 4 luglio 1998 al 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 127/2001

    Questione infondata
    11 maggio 2001

    Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario.…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 446 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 560/2000

    Questione infondata
    20 dicembre 2000

    Riuniti i giudizi: Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di La Spezia e dal tribunale di Marsala, con le ordinanze in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 270/2000

    Altra decisione
    11 luglio 2000

    Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché valutino - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha introdotto una complessiva modifica della disciplina processuale assunta ad oggetto o comunque a premessa delle censure) - la perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale rispettivamente dell'art. 459 cod. proc. pen. e degli artt. 461, 464 e 555 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parti in cui il primo con riferimento alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna e gli altri con riguardo al decreto di citazione a giudizio emesso in seguito di opposizione a decreto penale di condanna non prevedono l'obbligo di effettuare preventivamente l'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen. L.T.

    Art. 459 c.p.p. · Art. 461 c.p.p. · Art. 464 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

    Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art461 · fonte del testo

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